Lavoro

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Anche se la chirurgia e le pillole dimagranti sono le opzioni scelte come fare per perdere peso velocemente da molte persone per perdere così tanto peso velocemente, fare dei cambiamenti
Questa sezione è destinata alla branca del diritto del lavoro e persegue lo scopo di mettere in luce le diverse problematiche riscontrabili in questo settore con particolare riferimento alle evoluzioni legislative in materia.

Istruzione

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Quest’area è dedicata ad aspetti oggetto di frequente contenzioso in ambito amministrativo inerenti, in particolare, il diritto allo studio e l’accesso alle forme di abilitazione accademiche strettamente connesse al ramo dell’istruzione.

Altri diritti

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Questa categoria mira a costituire un osservatorio sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior rilievo ed interesse, la cui violazione è suscettibile di avere una più o meno pressante incidenza sulla vita dei cittadini.

Editoriale

  • a cura dell'Avvocato Michele Bonetti
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021 Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale. Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo. Come sempre Relatori di altissimo profilo quali: – il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti; – l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma; – il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo – l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato – l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni. Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M

La legge n. 264 del 2 agosto 1999 individua la normativa in materia di accesso ai corsi universitari prevedendo che questi possano essere programmati sia a livello nazionale che locale.
In tale ultimo caso, tuttavia, il combinato disposto degli articoli 33 e 34 Cost. conferisce una specifica responsabilità al legislatore statale, “di cerniera”, ossia quella di predisporre precisi limiti alla libertà ordinamentale data alle università nel contingentare l’accesso alle prestazioni che offre.

Infatti, le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno, sì, il diritto di darsi ordinamenti autonomi ma sempre nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato in quanto "la scuola è aperta a tutti" e, infatti, si garantisce e riconosce ai "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi" il diritto "di raggiungere i gradi più alti degli studi”.
La legge n. 264/99 specifica i vincoli imposti all'autonomia universitaria, relativi tanto all’organizzazione in senso stretto, quanto al vero e proprio diritto di accedere all'istruzione approntata dai diversi atenei.

Infatti, le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno, sì, il diritto di darsi ordinamenti autonomi ma sempre nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato in quanto "la scuola è aperta a tutti" e, infatti, si garantisce e riconosce ai "capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi" il diritto "di raggiungere i gradi più alti degli studi”.
La legge n. 264/99 specifica i vincoli imposti all'autonomia universitaria, relativi tanto all’organizzazione in senso stretto, quanto al vero e proprio diritto di accedere all'istruzione approntata dai diversi atenei.

Nel caso sottoposto al vaglio del Collegio la valutazione comparativa dei candidati avveniva in base al pregresso curriculum studiorum, nonché in relazione alla velocità di conseguimento della laurea triennale, risultando evidente che “che la tipologia di selezione messa in atto dall’Ateneo resistente non si inserisce in nessun modo nel paradigma legislativo, né può assumere alcuna rilevanza l’astratta ragionevolezza dei criteri che ne sono alla base alla luce dei principi costituzionali che presiedono all’attuazione del diritto allo studio.”
In merito - continua il Collegio - occorre ricordare, seguendo l’insegnamento della Corte costituzionale (sent. 27.11.1998, n. 383), che “Secondo la Costituzione, l'ordinamento della pubblica istruzione è […] unitario ma l'unità è assicurata, per il sistema scolastico in genere, da "norme generali" dettate dalla Repubblica; in specie, per il sistema universitario, in quanto costituito da "ordinamenti autonomi", da "limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
Gli "ordinamenti autonomi" delle università, cui la legge, secondo l'art. 33 della Costituzione, deve fare da cornice, non possono considerarsi soltanto sotto l'aspetto organizzativo interno, manifestantesi in amministrazione e in normazione statutaria e regolamentare. Per l'anzidetto rapporto di necessaria reciproca implicazione, l'organizzazione deve considerarsi anche sul suo lato funzionale esterno, coinvolgente i diritti e incidente su di essi. La necessità di leggi dello Stato, quali limiti dell'autonomia ordinamentale universitaria, vale pertanto sia per l'aspetto organizzativo, sia, a maggior ragione, per l'aspetto funzionale che coinvolge i diritti di accesso alle prestazioni. […]”

Accogliendo in parte qua il nostro ricorso, il TAR concludeva che, “l’autonomia universitaria non può porsi all’origine di fattispecie di corsi a numero programmato diverse da quelle consentite dalla legge, neppure essa può giustificare la previsione di modalità di accesso diverse a quelle legislativamente contemplate, che peraltro non si prestano, come sopra dimostrato, a nessun tipo di interpretazione atta a legittimare la selezione come operata dall’Ateneo resistente.”

Concorso docenti 2016: gli ammessi con riserva potranno stabilizzare la propria posizione professionale. Possibilità di stabilizzazione anche per coloro che hanno avuto la revoca del ruolo.
Pubblicato in Istruzione

Il decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, all’art.10, rubricato “Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l’anno scolastico 2024/25”, è intervenuto sulle posizioni ancora pendenti dei docenti che avevano partecipato con riserva processuale al concorso ordinario del 2016.

La norma, nella sostanza, si pone la finalità di chiudere le posizioni dei docenti che hanno partecipato con riserva al concorso e che non sono ancora definite dinanzi al G.A., ma non solo.

Si tratta di docenti che hanno svolto tutte le prove concorsuali (preselettiva, scritta e orale), sono stati inseriti in graduatoria di merito, sono stati immessi in ruolo, hanno superato l’anno di prova e hanno svolto servizio in tale ruolo per almeno tre anni, tutto “con riserva”.

Tali docenti, in virtù della novazione normativa, saranno ammessi a partecipare ad un percorso universitario di 30 CFU, all’esito del quale, per effetto del conseguimento della specifica abilitazione, si vedranno sciolta ogni riserva pendente.

L’intervento normativo, tuttavia, va oltre e comprende anche i docenti che, nelle more, hanno subito la revoca della nomina in ruolo del contratto, ad esempio, a causa di una sentenza negativa emessa dal TAR o dal Consiglio di Stato.

A tali docenti sarà possibile stipulare contratti annuali su posti vacanti e disponibili già a partire dall’anno scolastico 2024/2025.

Durante tale annualità i docenti dovranno partecipare ai suddetti percorsi universitari all’esito dei quali conseguiranno l’abilitazione. Una volta conseguita l’abilitazione i docenti saranno immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determinerà la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

 

Titoli esteri: nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno per porre rimedio ai ritardi del Ministero.
Pubblicato in Istruzione

Con decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024, G.U. n. 126, concernente “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca”, sono state introdotte alcune novità per i possessori di titoli conseguiti all’estero per l’insegnamento sul sostegno.

In particolare, con l’art. 7 è stato previsto che i docenti che, alla data del 1° giugno 2024 abbiano conseguito una qualifica professionale o un titolo di formazione all’estero, e siano in attesa di riconoscimento del titolo, oppure abbiano ancora pendente un contenzioso dinnanzi al Giudice amministrativo per la mancata tempestiva conclusione del suddetto procedimento, al fine di sanare tale situazione, possono iscriversi ai percorsi di formazione erogati dall’INDIRE.

Ciò significa che chi ha presentato da oltre quattro mesi domanda di riconoscimento dei propri titoli conseguiti all’estero o ha un ricorso pendente avverso il silenzio della P.A., potrà regolarizzare la validità del titolo partecipando a questi nuovi percorsi indetti dal Ministero; ciò a condizione che rinunci all’istanza di riconoscimento del titolo.

Il superamento dei percorsi di formazione determina il conseguimento di un titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il docente, tuttavia, si potrà iscrivere unicamente al percorso relativo ad un solo grado di istruzione.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale disposizione normativa, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, dovrà emanare i relativi decreti attuativi.

In poche e semplici parole, gli insegnanti, sebbene provvisti di tutti i requisiti necessari ai fini del riconoscimento dei titoli posseduto, a causa dell’inerzia della P.A., dovranno sobbarcarsi dei costi di un ulteriore percorso di formazione, con evidente aggravio della loro posizione, al fine di vedere conclusa, una volta per tutte, la vicenda.

Si auspica, comunque, che il Ministero rispetti il termine di sessanta giorni sopra menzionato per l’emanazione del decreto attuativo, in modo tale da consentire finalmente ai docenti di poter sciogliere ogni riserva, almeno per il prossimo a.a. 2025/2026. Lo studio valuterà eventuali ipotesi di contenzioso sulla base dei contenuti dei decreti attuativi.

Tale nuovo strumento messo a disposizione dal legislatore è altresì ancor più di interesse, se si considera che la questione del riconoscimento dei titoli esteri è ancora dibattuta, nonostante il noto intervento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2022. È del 5 maggio 2024, difatti, l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Quarta ter, che, rilevando questioni interpretative non risolte tra la normativa interna e la normativa europea, ha rimesso la risoluzione delle medesimealla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, dunque, ci potrebbero essere ancora ulteriori mutamenti nel quadro interpretativo d’insieme. La vicenda, dopo anni e anni di contenziosi, non può dirsi ancora chiusa.

Di seguito si rimette la norma di cui trattasi:

“Art. 7

 Percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' per i possessori di  titolo  conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento

1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di  entrata in  vigore  del  presente  decreto,  hanno  conseguito,  presso  una universita' estera legalmente accreditata  nel  Paese  di  origine  o altro  organismo  abilitato   all'interno   dello   stesso,   secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale  acquisita  in  maniera   prevalente   sul   territorio dell'Unione europea, una  qualifica  professionale  o  un  titolo  di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  c),  del  decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base  ai  criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno  pendente,  oltre  i termini di legge, il procedimento di  riconoscimento  del  titolo  di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso  amministrativo  per mancata conclusione, entro  i  termini  di  legge,  del  procedimento possono iscriversi ai percorsi di  formazione,  riferiti  a  un  solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE e definiti dal  decreto  di cui  al  comma  3,  se,  contestualmente  all'iscrizione,  presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di  specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni  con  disabilita', relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.

3. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di concerto  con  il  Ministro  dell' universita'  e  della  ricerca,  da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del presente decreto, sono  definiti  i  criteri  di  ammissibilita'  dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti  requisiti  di  qualita', nonche' i  contenuti  formativi  dei  percorsi  di  cui  al  presente articolo, riferiti ai diversi gradi di  istruzione  e  alle  distinte tipologie dei medesimi titoli. Con il  decreto  di  cui  al  presente comma sono definiti le modalita' di attivazione dei percorsi  di  cui al  comma  1,  i  costi  massimi,  le  modalita'  e  i   termini   di presentazione delle domande di  partecipazione,  l'esame  finale  dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice  dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i  dirigenti  tecnici,  scolastici  o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.” 

 

Il Consiglio di Stato sul valore delle lauree vecchio ordinamento: gli insegnanti possono partecipare ai concorsi ordinari
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È stato definitivamente annullato il provvedimento del MIM che aveva escluso un’insegnante dal concorso ordinario docenti in quanto in possesso di laurea vecchio ordinamento ritenuta valida per l’inserimento nelle graduatorie ma non più per la partecipazione ai concorsi.
La docente, laureata nel 1992, ha sempre insegnato regolarmente alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione come docente abilitata. Solo dopo la partecipazione al concorso di cui al D.D. n. 499/2020, il Ministero le notificava il provvedimento di esclusione, ritenendola non abilitata, a seguito delle modifiche legislative introdotte a partire dal D.P.R. n. 19/2016.
Eppure le disposizioni legislative precedentemente emanate dichiaravano in maniera inequivocabile che il titolo fosse abilitante e valido per la partecipazione ai concorsi ordinari.
Il Consiglio di Stato, analizzata la questione, ha ritenuto di accogliere le ragioni della docente affermando che “occorre tenere adeguatamente conto del carattere speciale delle pregresse disposizioni in tema di equipollenze (disposizioni che, nel caso in esame, ammettevano l’equiparazione fra il titolo di studio posseduto dalla ricorrente e quello espressamente richiesto ai fini della partecipazione alla procedura all’origine dei fatti di causa). Ciò consente di definire la presente vicenda in applicazione del generale principio secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali. L’appello, pertanto, va accolto”.
La docente, dunque, è stata riammessa alla procedura concorsuale.
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la validità del titolo conseguito dalla docente” commenta l’Avv. Michele Bonetti che ha patrocinato la causa unitamente all'Avv. Santi Delia. “La questione non riguardava semplicemente il diritto di una docente di partecipare ad un concorso, ma più in generale i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione. Ora la docente potrà essere ammessa alle successive prove concorsuali tramite una sessione suppletiva”.

Il TAR Lazio dichiara illegittima la modifica del Regolamento COA Roma e la nomina dei tre Vicepresidenti
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Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 febbraio 2024, ha dichiarato illegittima la nomina dei tre Vicepresidenti in carica presso il COA di Roma.

Il ricorso, patrocinato dagli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, era stato avanzato da nove Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma e diversi avvocati del Foro di Roma che chiedevano l’annullamento dei verbali con cui il COA aveva dapprima nominato tre Vicepresidenti e, successivamente, modificato il Regolamento nella parte in cui prevedeva la nomina di un solo Vicepresidente.

Più nel dettaglio, durante l’adunanza del 25 gennaio 2023, nonostante il Regolamento prevedesse la “facoltà di eleggere un Vice Presidente”, venivano eletti, per la prima volta nella storia del Consiglio, tre Vicepresidenti a cui, peraltro, venivano delegati poteri propri della figura presidenziale rispettivamente nei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo.

Successivamente, all’adunanza del 9 febbraio 2024, veniva modificato il Regolamento introducendo la “facoltà di eleggere uno o più Vice  Presidenti in misura non superiore a tre”. I tre Vicepresidenti già designati, inoltre, nonostante il possibile conflitto di interesse, poi dichiarato dal TAR, non si astenevano dalla votazione.

I ricorrenti agivano dunque dinanzi al G.A. per l’annullamento di tali deliberazioni, ritenendo altresì violata la Legge n. 247/2012 che consente, a nostro avviso, la nomina di un solo Vicepresidente. 

Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso annullando la delibera del 25 gennaio 2023 nella parte in cui ha designato i tre Vicepresidenti e la delibera del 9 febbraio 2023 nella parte in cui approva la modifica del regolamento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per la disciplina dei poteri e delle attribuzioni del Presidente e dei Vicepresidenti.

Il G.A. ha ritenuto che il COA avesse invertito l’ordine logico di adozione delle due delibere in esame, con ciò viziando il procedimento di approvazione delle stesse. Difatti, ad avviso del Collegio, la designazione dei tre Vicepresidenti ha determinato“- da un lato, un contrasto tra la prima delibera e le disposizioni del Regolamento al tempo vigente, - dall’altro lato, l’insorgenza, in capo ai tre Consiglieri già designati quali Vicepresidenti, di una posizione di conflitto di interesse rispetto all’approvazione della seconda delibera, volta alla modifica del Regolamento e alla successiva ratifica della loro designazione”.

Più nel dettaglio, “la prima delibera del 25 gennaio 2023 ha manifestamente violato la previsione di cui all’art. 1, comma 1, del Regolamento al tempo vigente, che contemplava la “facoltà di eleggere un Vicepresidente” e, dunque, non ammetteva la possibilità di designarne più d’uno. […] Tale delibera, quindi, è espressione di una precisa volontà di creare un nuovo assetto del Consiglio, che non può essere considerata priva di efficacia sul piano giuridico”. Il Collegio conclude che la designazione è, di per sé, illegittima in quanto la facoltà di nominare più di un Vicepresidente non era prevista nel Regolamento al tempo vigente. La nomina di più di un Vicepresidente peraltro è, a nostro avviso, contraria alla Legge n. 247/2012 che recita all’art. 28 comma 9 che “il consiglio può eleggere un vicepresidente”.

Il TAR ha, inoltre, ritenuto fondata la censura sulla posizione del conflitto di interesse in cui si sarebbero trovati i tre componenti del Consiglio che erano stati già designati Vicepresidenti.

Ritiene il Collegio che “i tre componenti del COA, che erano stati designati come Vicepresidenti nella delibera del 25 gennaio 2023, si trovavano – proprio in forza di tale preventiva designazione – in una posizione di conflitto di interessi. […] In altri termini, a seguito dell’avvenuta designazione dei tre Consiglieri quali Vicepresidenti nella delibera del 25 gennaio 2023, è insorto in capo ad essi un concreto e specifico interesse personale a che la successiva delibera del 9 febbraio 2023 fosse approvata. Solo in tal modo, infatti, essi avrebbero potuto conseguire quell’utilità che era stata loro attribuita, “in potenza”, dalla prima delibera. Tale condizione ha creato, tuttavia, una situazione di “sospetto” di violazione del principio di imparzialità che […] è idonea di per sé a configurare un’ipotesi di conflitto di interesse e comporta, quindi, il dovere di astensione in capo al componente dell’organo collegiale. Nel caso di specie, invece, i tre Consiglieri designati non si sono astenuti e hanno votato a favore”.

Il Collegio rileva come ove ricorra un profilo di conflitto di interessi la delibera del Collegio deve ritenersi sempre illegittima, in quanto “i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare”. Nella sentenza si legge che tale principio vale, ancor di più nel caso di specie “nel quale uno dei Consiglieri in conflitto di interessi è stato proprio il soggetto che ha proposto l’adozione della delibera di nomina di tre Vicepresidenti, incidendo, quindi, in modo effettivo sulla formazione della volontà consiliare”.

La tesi degli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, dunque, è stata integralmente accolta e, in conclusione, il TAR del Lazio ha annullato le delibere impugnate sulla base di tali due principali motivi con l’assorbimento degli ulteriori motivi di diritto dedotti nel ricorso.
Si può leggere la sentenza cliccando qui