Test di ammissione medicina e Chirurgia a.a. 2024/2025. Il TAR del Lazio dispone la verificazione su un quesito.
Il TAR del Lazio con Ordinanza istruttoria pubblicata il 20 gennaio 2025 ha disposto la Verificazione su uno dei quesiti somministrati ai candidati che si sono sottoposti al test di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2024/2025.
Trattasi del primo provvedimento di apertura per il contenzioso riguardante il presente anno accademico sul quale il TAR sino ad oggi si era pronunciato solo con provvedimenti di segno negativo.
Con il ricorso patrocinato dagli Avv. ti Michele Bonetti e Santi Delia, founders dell’omonimo studio legale, veniva censurata l’illegittima formulazione del quesito n. 50, della sezione di chimica nella sessione di luglio.
In particolare, lo studio legale Bonetti & Delia ha depositato una specifica perizia, che dimostrava come nella banca dati erano presenti due domande (segnatamente la n. 50 e n. 642) che seppure con una diversa formulazione, avevano ad oggetto lo stesso quesito e che, nonostante ciò, riportavano come esatte due risposte tra loro differenti. Inoltre, è stato dimostrato come tale erroneità nella banca dati abbia certamente tratto in errore i candidati che si sono cimentati con la risposta 50 nella prova di ammissione.
Il TAR, " ritenuto che le difese del Ministero si risolvessero nell’apodittica asserzione di corretta formulazione del quesito " ha ritenuto ai fini della decisione di disporre un’apposita verificazione.
A tale incombente dovrà provvedere un Collegio, composto da tre esperti, nominati dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L’organo verificatore dovrà quindi dimostrare:
- se la domanda n. 50 e la domanda n. 642 della sezione di chimica della banca dati pubblica abbiano concretamente lo stesso oggetto, sebbene i quesiti siano formulati differentemente tra loro;
- se le risposte individuate dalla banca dati come corrette siano entrambe corrette ovvero presentino profili di ambiguità/erroneità;
- se la differente formulazione delle domande possa giustificare, sul piano scientifico, l’individuazione delle differenti risposte esatte.
“Trattasi dell’ennesimo errore nel test di ingresso e nelle banche dati ministeriali nelle procedure a numero chiuso dei corsi universitari. Dopo il sistema del Tolc fallisce anche quello attuale a numero chiuso con una banca dati pubblica. Non si può più attendere per un vero accesso libero alle facoltà mediche” a parlare sono i due legali Bonetti e Delia “Un accesso all’università aperto a tutti, senza se e senza ma, ovvero senza semestri e selezioni successive. Bisogna investire di nuovo nell’università e nella sanità garantendo a tutti di poter studiare in atenei pubblici e non in costosi atenei privati o on line”.
Nomine GPS. Algoritmo illegittimo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito condannato al risarcimento del danno per oltre 10.000 euro
Come noto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha affidato ad un algoritmo la gestione del conferimento degli incarichi di supplenza. Tale modalità di assegnazione è stato oggetto di numerosi contenziosi a causa della poca affidabilità del sistema di nomina.
Nel caso di specie il docente chiedeva che venisse dichiarato il suo diritto alla stipula del contratto annuale a tempo determinato in ragione della propria posizione in graduatoria e delle scelte effettuate. Il ricorrente veniva ingiustamente scavalcato in graduatoria da docenti immessi in fascia inferiore, con punteggio più basso rispetto al ricorrente per la medesima classe di concorso.
Il docente dunque subiva un pregiudizio in quanto concretamente privato della legittima attribuzione di un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2022/23 pur avendone titolo.
Il Giudice del lavoro di Napoli con una recente sentenza, riconosce le ragioni del ricorrente, specificando come lo stesso abbia “analiticamente documentato che diversi incarichi a tempo determinato siano stati attribuiti a docenti con punteggi inferiori.”
Il Tribunale di Napoli oltre a riconoscere le ragioni del docente, condanna il Ministero a risarcire lo stesso, scavalcato nella graduatoria a causa della palese inaffidabilità del sistema informatizzato di nomina degli incarichi.
Sulla base di tali considerazioni il Giudice del Lavoro di Napoli ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Bonetti e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire il ricorrente per oltre 10.000 euro.
L’attuale sistema delle nomine previsto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito viola dunque il principio meritocratico,in applicazione del quale il conferimento degli incarichi di insegnamento deve avvenire garantendo la scelta del candidato in graduatoria che abbia maturato il punteggio più elevato.
“Quanto deciso dal Giudice del Lavoro rappresenta una grande vittoria sul tema delle nomine GPS”, commenta soddisfatto l’Avv. Michele Bonetti.“La sentenza conferma come la procedura informatizzata di nomina delle supplenze lungi dall’essere improntata ai principi di buona amministrazione e al principio meritocratico. Affidarsi ad un sistema di questo tipo non fa altro che generare discrasie e iniquità, a discapito dei docenti a cui dovrebbe essere riconosciuta la stipula del contratto a tempo determinato sulla base del punteggio ottenuto e correttamente dichiarato, ovvero: quello più elevato, e che il sistema, attribuisce, erroneamente, ai soggetti con i punteggi inferiori”
Irragionevolezza e contrarieta’ del decreto ministeriale: il tar del lazio dichiara l’ illegittimita’ del decreto sul tfa
Con sentenza n. 16280/2024 pubblicata in data 9 settembre 2024, il TAR del Lazio ha riconosciuto l’illegittimità della normativa ministeriale che obbligava gli insegnanti con tre anni di servizio a sostenere le prove scritte e orali per accedere al TFA Sostegno.
Si tratta di un’importante decisione, in quanto il TAR con tale pronuncia salvaguarda la posizione di tutti gli insegnanti che lavorano nella scuola e che hanno prestato servizio sul sostegno per almeno tre anni negli ultimi cinque e che ambiscono a prendere parte al T.F.A. per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.
Tale provvedimento è in linea con quanto asserito nel ricorso proposto dal nostro studio legale, volto a sottolineare l’erronea interpretazione della norma propinata dal Ministero che ha dunque contraddetto la ratio dell’art. 18 bis, c. 2, del d.lgs. n. 59 del 2017, normativa di rango superiore.
L’articolo oggetto di discordia è difatti l’art. 18 bis al comma 2 del d.lgs. n. 59 del 2017, il quale prevede che “ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione…”
Ebbene, ad avviso del TAR vi è stata la violazione del predetto articolo, “nella parte in cui prevede che coloro che si trovano nelle condizioni previste dal predetto art. 18 bis, comma 2, non accedono direttamente al percorso di specializzazione ma devono comunque sostenere le prove scritte e orali di accesso, essendo esentati solo dallo svolgimento della prova preselettiva”.
Il decreto impugnato prevedeva dunque che i precari storici non accedessero direttamente al corso di specializzazione ma solamente alle prove scritteche devono essere necessariamente superate, unitamente alle prove orali per l’accesso al percorso di specializzazione, al pari di quanto previsto per gli aspiranti non riservatari.
Sul punto si riporta quanto indicato in motivazione dal Collegio, che, in tutta evidenza, è concorde nel ritenere che “si tratta di una disposizione che ha, evidentemente, la finalità di agevolare il conseguimento del titolo di specializzazione da parte di coloro che, ancorché privi del titolo, hanno già svolto per un apprezzabile lasso di tempo attività lavorativa come insegnanti di sostegno, acquisendo una specifica esperienza professionale”.
L’agere del Ministero va dunque nella direzione opposta rispetto all’intento del legislatore, volto a consentire e agevolare l’accesso al percorso (e non alle prove) ai precari della scuola con almeno tre anni di servizio sul sostegno negli ultimi cinque.
Dunque, per il TAR, “l’irragionevolezza e contrarietà del decreto impugnato risulta peraltro indirettamente confermata dalla nuova disciplina attuativa dell’art. 18 bis dettata dal MUR per l’accesso al IX ciclo del TFA sostegno , Infatti, in base al decreto interministeriale n. 583 del 29 marzo 2024, i docenti accedono direttamente ai percorsi in parola, tuttavia, qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata dalle Università secondo i criteri indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto”.
La previsione di questa nuova disciplina, chiarisce quanto previsto dall’art 18 bis, in quanto rende effettiva la riserva dei posti disponibili in favore dei soggetti indicati dalla norma primaria, prevedendo modalità di selezione solo ove necessario e, cioè, quando gli aspiranti alla riserva siano in numero superiore ai posti disponibili.
Le argomentazioni del TAR, commenta l’Avv. Michele Bonetti, “chiariscono, ancora una volta, come sia di estrema importanza agevolare il percorso formativo dei docenti in possesso dei requisiti necessari per accedere al percorso di specializzazione sul sostegno. Tutto ciò che ostacola tale percorso danneggia non soltanto gli insegnanti precari, ma anche i ragazzi che necessitano di tale figura, e di cui, visto i posti vacanti, la nostra scuola ne ha estremamente bisogno.”
In data 16 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge n.131 che introduce disposizioni urgenti per la soluzione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Il decreto-legge consentirà di agevolare la chiusura di 16 casi di infrazione e di un caso EU Pilot. Tra le altre il decreto interviene sull’infrazione n. 2014/24231, con la quale l’Unione Europea ha reputato non corretto il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio; direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale italiana non era tale da prevenire e sanzionare adeguatamente i casi di abuso di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
Prima dell’intervento l’art. 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.
L’articolo 11 del decreto Salva infrazioni (settore privato) ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”.
Allo stesso tempo è stato abrogato il terzo comma dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.
Si è poi proceduto anche con la modifica dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato nella p.a.:
- All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».
Ad oggi quindi tutti i precari della P.A. vedono aumentata, sino a 24 mensilità, l’indennità risarcitoria per la illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato.
Per ogni informazione e chiarimento in merito potrete scrivere al seguente indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Parte il ricorso per gli esclusi dalle GSP EEEM in quanto ammessi alla prova orale per il concorso abilitante dopo la verificazione del TAR.
Come noto, a seguito della verificazione disposta dal TAR del Lazio per i quesiti errati nella prova scritta della procedura concorsuale abilitante per la classe di concorso EEEM, il TAR ha ammesso i nostri ricorrenti alla prova orale.
Difatti, in conseguenza del riconoscimento giudiziale di una terza risposta corretta rispetto a quella individuata dal MIM per il quesito sull’ormone GH, i ricorrenti hanno sostenuto e superato la prova orale e sono stati inseriti in graduatoria, seppur tardivamente (per informazioni in merito si rimette il relativo link https://www.avvocatomichelebonetti.it/scuola/precari-della-scuola/concorso-educazione-motoria-il-mim-torna-a-correggere-il-tiro-sul-quesito-dell-ormone-gh).
Dopo l’accoglimento giudiziale, inoltre, lo stesso Ministero ha agito in via di autotutela, abbonando il quesito e ammettendo alla prova orale quei candidati che hanno ottenuto la rettifica del punteggio a seguito della rivalutazione.
Tali docenti, che per errori causati esclusivamente dal MIM si sono trovati a completare la procedura concorsuale abilitante dopo il 30 giugno 2024, ora risultano totalmente esclusi dalle GPS per la classe di concorso in parola.
L’O.M. di aggiornamento delle GPS, difatti, da un lato, non istituiva la II fascia per la classe EEEM, dall’altro, disponeva che potessero inserirsi in graduatoria di I fascia solo i docenti abilitati su tale insegnamento, ovverosia i vincitori del concorso di cui al D.D. n. 1330/2023. Ciò in quanto condizione per l’inserimento nella I fascia delle GPS era rappresentata dal conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno.
Per tale ragione, tutti coloro che hanno ottenuto l’abilitazione dopo tale data perché ammessi alla prova orale con provvedimento giudiziale o dopo il provvedimento in via di autotutela del MIM, non hanno potuto perfezionare la loro iscrizione in I fascia GPS.
I docenti, come anticipato, risultano doppiamente lesi in quanto, non essendo inseriti in I fascia e non potendo iscriversi in II fascia poiché non istituita, dovranno essere convocati dalla graduatoria di un diverso grado di istruzione, con dimezzamento del punteggio loro spettante (ordinariamente 12 punti per ogni anno scolastico, come previsto dalla tabella di valutazione dei titoli allegata all’O.M. di aggiornamento delle GPS) perché “aspecifico”.
Al fine di tutelare le posizioni di tali docenti, il nostro Studio legale propone un ricorso giudiziale volto all’immeditato inserimento in I fascia GPS rivendicando anche l’attribuzione dell’incarico non attribuito da I fascia.
Per maggiori informazioni contattate lo studio all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.