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Pubblici proclami: disapplicare l’art. 150 c.p.c. è possibile in virtù dell’evoluzione normativa e tecnologica

E’ del 7.11.2013 la pubblicazione dell’ordinanza del TAR per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, presieduta del Dott. Massimo Luciano Calveri, con estensore la Dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano.

Tale innovativa ordinanza, a firma dell’estensore Dott.ssa Pisano la quale ha recentemente pubblicato sul tema anche un interessante libro dal titolo “Manuale di teoria e pratica del processo amministrativo telematico”, concerne la tematica “cara” agli Avvocati della notifica mediante Pubblici Proclami, che da sempre costituisce un aggravio di spese per il ricorrente e di “tempo” per gli avvocati in considerazione degli innumerevoli adempimenti richiesti.
Il D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, intitolato per l’appunto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, all’art. 19 prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei “bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione”, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati di partecipare alle procedure concorsuali; tanto in coerenza con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa, applicabili a tutte le informazioni relative all’iter concorsuale, ivi comprese le impugnative  proposte contro gli stessi.
Il Collegio del TAR Lazio con detta ordinanza ha ritenuto applicabile tale innovativo sistema di pubblicazione a tutte le procedure concorsuali dal numero chiuso in poi, precedentemente disciplinate dall’art. 150 c.p.c. Detta disposizione al comma 3 prescrive che “in ogni caso, copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta ufficiale della Repubblica (…)”. Pertanto, in conseguenza del disposto appena riportato, sino ad oggi gli addetti ai lavori sono stati costretti a seguire un procedimento altamente complesso ed articolato in più fasi:
Richiedere 3 copie autentiche del ricorso depositato e dell’ordinanza che disponeva la notifica per pubblici proclami, con i relativi diritti da versare;
Ottenute le copie autentiche si procedeva ad una prima notifica a mezzo ufficiale giudiziario presso la casa comunale del luogo ove aveva sede l’ufficio giudiziario dinanzi a cui pendeva il giudizio;
Allo stesso tempo si procedeva alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica del sunto del ricorso con un costo pari a € 8,08 per rigo o frazione di rigo, con diverse problematiche concernenti la completezza dello stesso e le possibili eccezioni delle controparti;
Ritirato l’originale del ricorso notificato presso la casa comunale, si rendeva necessario aggiungere allo stesso l’edizione della Gazzetta ufficiale della Repubblica ove era stato pubblicato l’estratto e ricreare una copia conforme all’originale delle parti aggiunte (la relata utilizzata per la notifica presso la casa comunale, il verbale dell’ufficiale giudiziario e la parte della Gazzetta ufficiale della Repubblica), con ulteriori costi concernenti i diritti di autentica delle parti aggiunte;
Una volta ricostruita la copia si poteva procedere ad una nuova notifica, questa volta presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario dinanzi a cui pendeva il giudizio;
Ritirato l’originale dell’atto notificato presso l’ufficio UNEP si poteva procedere al deposito dello stesso presso la cancelleria del Tribunale competente, nei termini previsti nella stessa ordinanza che disponeva la notifica a mezzo pubblici proclami.
Il nuovo art. 52 del Codice del processo amministrativo letto in combinazione sistematica con l’art. 151 c.p.c. attribuisce al Giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quella prevista dalla legge.
Partendo da tale presupposto l’Estensore, la Dott.ssa Pisano, si è resa artefice di una grande innovazione procedurale; difatti, è stata così ritenuta la possibilità di disapplicare il co. 3 dell’art. 150 c.p.c. nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l’inserimento dell’estratti del ricorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; ciò anche per l’evoluzione normativa e tecnologica che oggi permette di individuare strumenti idonei a consentire le medesime finalità di conoscibilità che sono proprie dell’art. 150 c.p.c. Con l’applicazione di questa nuova modalità di pubblicazione si è in grado di ovviare “all’eccessivo ed ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacee”.
Nel caso di un numero elevato di candidati sussistono, pertanto, tutte le condizioni per richiedere l’integrazione del contraddittorio mediante la pubblicazione sul sito istituzionale, piuttosto che con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, come disposto dall’art. 150 c.p.c.
Pertanto, tale nuova modalità di pubblicazione, descritte nell’ordinanza n. 9506/2013, sono le seguenti:
pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR (o altra amministrazione) dal quale risulti:
l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
gli estremi dei provvedimenti impugnati a un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
l’indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. … a n. … della graduatoria impugnata;
l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio – Roma” della sezione “T.A.R.”;
l’indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
il testo integrale del ricorso, nonché l’elenco nominativo dei controinteressati.
In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione terza del T.A.R.;
Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:
non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);
dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l’elenco nominativo dei controinteressati integrati dall’avviso.

Il termine a pena di improcedibilità è perentorio ed è di 90 giorni dalla pubblicazione con deposito della prova dei suddetti adempimenti dopo ulteriori 20 giorni.

Il Collegio laziale, formato dal Presidente, il Dott. Massimo Luciano Calveri, del Consigliere, Dott.ssa Pierina Biancofiore, e dal Consigliere Estensore, la Dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano, ritiene che in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia si possa fissare ad l’importo di soli € 100,00 da versare all’Amministrazione per procedere a tale nuova tipologia di innovativa di pubblicazione.

Ultima modifica il 21 Gennaio 2014