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Pubblicato in Altri diritti

Eccezione processuale e thema probandum: il valore primario della decisione giusta

L’eccezione processuale si fonda su fatti con effetti giuridici estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vantato dall’attore. Di fronte alla domanda di questi, infatti, il convenuto, chiamato in giudizio in attuazione del principio del contraddittorio e costituitosi, può proporre eccezione, introdurre cioè fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio al fine di conseguire il rigetto della pretesa attorea.

Mentre le prime due tipologie di effetti sono esterni al fatto costitutivo dedotto dalla controparte e lo “aggrediscono” nel senso di estinguerlo o modificarlo, i fatti impeditivi sono interni alla fattispecie e si pone, in relazione ad essi, il problema preliminare di distinguerli dai fatti costitutivi della stessa.
La questione investe il thema probandum in quanto, mentre i fatti costitutivi devono essere provati dall’attore, quelli impeditivi devono esser eccepiti e provati dalla controparte. E’ noto che più il regime delle preclusioni è rigoroso, tanto più si corre il rischio di allontanarsi, per realizzare il valore della celerità del processo, dalla esigenza di giustizia fondata sulla migliore decisione della lite.
Spesso si sono poste questioni interpretative rispetto alla natura costitutiva o impeditiva di elementi di fattispecie che risultano più difficili da provare per l’una o l’altra parte, a seconda della qualificazione giuridica effettuata dal Giudice. In molti casi solo l’intervento della Cassazione è riuscito ad indicare la linea interpretativa da seguire, orientando così l’attività delle parti processuali.
In materia di successioni e, più nello specifico, su alcune questioni relative all'accettazione dell'eredità col beneficio di inventario, le Sezioni Unite, con l'ordinanza interlocutoria  n. 10531 del 7 maggio 2013 (di seguito allegata), hanno chiarito alcuni interessanti aspetti di una vicenda, argomentando importanti principi di diritto.
Gli ermellini, componendo un precedente contrasto giurisprudenziale, con la pronuncia n. 10531 del 2013 hanno statuito che l’esistenza dell’accettazione con beneficio d’inventario costituisce l’oggetto di un’eccezione in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio anche in appello, purché risultante dagli atti, pur senza specifica allegazione di parte ed anche in favore di altro chiamato inizialmente contumace.
Nella fattispecie che veniva in rilievo nell’ipotesi ove la Corte di Cassazione si è espressa, i Giudici Supremi hanno affermato che la condizione dell’erede con beneficio non rappresenta un’eccezione in senso stretto, non rientrando nei casi specificamente previsti dalla legge. Sul punto, giova precisare come, nel processo ordinario, le eccezioni sono di due tipi, come risulta dagli artt. 112 e 416 c.p.c., rilevabili di ufficio e riservate esclusivamente alla parte.
Le eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio seguono la stringente regola prevista dall’art. 167 del c.p.c. ovvero, a pena di decadenza, il convenuto deve proporle costituendosi e depositando nella cancelleria del giudice competente una comparsa di risposta almeno 20 giorni prima della data fissata per l'udienza di prima comparizione. Le eccezioni in senso lato, al contrario, seguono regole diverse e tendono soprattutto al valore della giustizia della decisione.
Bisogna, comunque, sottolineare che la giurisprudenza si rivela molto incerta e incoerente in ordine alla distinzione tra eccezioni in senso lato ed eccezioni in senso stretto. Ad enunciazioni di principio molto rigorose si alternano, non di rado, applicazioni specifiche del tutto opposte, in cui il richiamo alla disponibilità del rapporto conduce ad un dilatarsi oltre misura dell’ambito delle eccezioni in senso stretto.
Nella pronuncia in questione, le Sezioni Unite hanno, sostanzialmente, decretato il dovere da parte del Giudice di rilevare le circostanze favorevoli al convenuto a condizione che esse risultino dagli atti.
In conclusione, nella tematica rispolverata dai Giudici della Suprema Corte investe preminente importanza la “tutela” del valore primario della decisione giusta. Proprio in funzione del fine che quest’ultima non venga pregiudicata, i Giudici supremi si sono mostrati favorevoli in ordine alla rilevabilità d’ufficio le eccezioni in senso lato, senza che tale possibilità sia necessariamente subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte; la Corte di Cassazione ha statuito, altresì, che la rilevabilità d’ufficio delle eccezioni in senso lato è ammissibile anche in appello ma solo laddove il fatto si fondi su risultanze disponibili negli atti di causa, benché non prodotte dalla parte cui giova l’effetto impeditivo, modificativo o estintivo.
Il panorama processuale italiano, con particolare riferimento alla nozione ed alla proponibilità delle eccezioni, impone dunque di essere esaminato caso per caso per risolvere le questioni problematiche che emergono in giudizio, tenendo sempre a mente - come “ricorda” la citata sentenza delle S.U. e secondo quanto diceva Chiovenda - in cosa si sostanzia il compito del nostro processo: tutelare i diritti esistenti e non crearne di nuovi (come si verificherebbe se il giudice accogliesse la domanda pur risultando dagli atti che il diritto non esiste più, ad es. perché c’è stato adempimento).

Ultima modifica il 18 Febbraio 2014