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RITO ELETTORALE: ELEZIONI ALL’UNIVERSITA’ DI CATANIA ED ESCLUSIONE DALLA CAMPAGNA ELETTORALE

A seguito della c.d. riforma Gelmini vi furono anche peculiari cambiamenti con riguardo alle modalità di elezione studentesche. La nuova normativa ancora oggi determina diverse interpretazioni degli atenei e spesso porta ad esclusioni che condizionano la vincita delle elezioni (http://www.ciociariaquotidiano.it/feed-attualita/item/12910-cassino-elezioni-universitarie).

Nella competizione elettorale catanese vennero esclusi molteplici candidati in quanto non “tecnicamente” iscritti per la prima volta ad un corso di studi o perché avevano optato di transitare dal corso dal quale si erano originariamente iscritti ad altro corso.

La norma in esame era ed è l’art. 2, comma II lett. h della Legge n. 240/2010 che esclude gli studenti che accedono “fuori corso”. Secondo il T.A.R. Catania (sentenza n. 743/2014 reg. prov. coll.) e secondo noi, la norma mira ad escludere studenti che intendono accedere alle cariche elettive per fini strumentali ed estranei; ma l’ipotesi non ricorre quando gli studenti hanno già optato per l’iscrizione al corso di laurea dopo essersi iscritti ad altro corso.

Alcune università portano avanti l’interpretazione letterale della detta normativa nella parte in cui si afferma che l’elettorato passivo spetta solo agli iscritti per la prima volta al corso di laurea e fuori corso da non più di un anno. Ma in realtà lo spirito della norma è enucleato nella stessa legge nella parte in cui collega il diritto di elettorato passivo agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno del rispettivo corso di studio, così da ammettere al contrario la candidabilità degli studenti che, come i ricorrenti, abbiano optato di transitare da un corso dal quale si erano originariamente iscritti ad un altro corso.

A nostro avviso, come confermato dal T.A.R. Catania, non rileva che la materia sia disciplinata da legge e che pertanto la questione sia solo discutibile previa pronuncia di incostituzionalità della norma della c.d. riforma Gelmini.

Basta un’interpretazione costituzionalmente orientata e quindi tale da sottrarla al dubbio di costituzionalità; risultato che si raggiunge agevolmente intendendo la norma in termini finalistici ossia come rivolta ad evitare un uso strumentale delle candidature da parte di studenti non più effettivamente interessati al corso di studi intrapreso. Sull’argomento confronta http://www.uninews24.com/archivio/news-universita-sicilia/3645-elezioni-unict-riammessi-4-studenti.html.

Ultima modifica il 30 Marzo 2014