Pubblicato in Altri diritti

Il ruolo della letteratura nella formazione del giurista

by Dott.ssa Cinzia Savarino on26 Ottobre 2014

Il prossimo 28 ottobre si aprirà presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre un ciclo di seminari dedicati al rapporto fra Diritto e Letteratura. Un accostamento, questo, che potrà sembrare curioso, ma che è al tempo stesso molto innovativo.

Sicuramente non si tratta dei classici seminari che si tengono nelle aule delle facoltà di Giurisprudenza. Diritto e Letteratura apparentemente non sembrano infatti avere punti di contatto o percorsi comuni. Da un’attenta analisi storico-giuridica, invece, viene fuori proprio il contrario: il rapporto fra queste due discipline vanta un intreccio culturale che risale all’Antica Grecia. Le più antiche tradizioni letterarie, infatti, si sono da sempre preoccupate di riservare un occhio di riguardo alle questioni giuridiche, si veda per esempio l’Orestea di Eschilo, l’Antigone di Sofocle, in Grecia, Le mille e una notte nella tradizione letteraria araba e così via fino alla seconda metà del XIX secolo, in cui la formazione giuridica costituiva una parte centrale degli studi umanistici in un rapporto di interscambio disciplinare dai contorni innovativi.

La cultura giuridica e quella letteraria condividono, quindi, una storia comune. L’origine stessa dell’arte retorica[1] si fa risalire all’instaurazione di veri e propri processi giudiziari istituiti per rivendicare la proprietà di terreni in seguito alla caduta della tirannia[2]. Senza contare poi la lunga e consolidata tradizione greco-romana che vede intellettuali come Aristotele, Cicerone e Quintiliano combinare costantemente nelle loro opere la sfera giuridica e quella letteraria.

La rottura si ebbe con l’avvento del positivismo giuridico che convertì il diritto in un oggetto scientifico di studio e ridusse le operazioni di interpretazione e applicazione dello stesso in meri esercizi formali, privi di arte e umanità.

Ed è proprio in risposta al duro formalismo positivista che negli Stati Uniti, quasi quarant’anni fa, nacque il movimento chiamato “Law and Literature” il cui maggior esponente fu James Boyd White che con l’opera The legal Immagination, pubblicatanel 1973[3],consacrò un legame, quello fra diritto e letteratura, che dura tutt’oggi occupando ancora un’importante fetta nei programmi delle Law School con una risonanza mediatica in grado di arrivare fino alle prime pagine del New York Times.

White sosteneva che diritto e letteratura sono uniti da una visione del linguaggio inteso come comunità di discorso tra particolari mondi culturali e che la letteratura lega il giurista alla comunità più ampia della quale fa parte. “La vita del diritto è oggi dunque la vita di un’arte: l’arte di creare significato nel linguaggio intersoggettivo”[4]: il diritto, scriveva White, è un sistema culturale e nel suo ragionamento vedeva l’azione dell’immaginazione e della creatività propri del mondo letterario.

Il discorso giuridico si sviluppa, infatti, attraverso le capacità di convincimento e di persuasione proprie della retorica: il diritto dunque non coincide semplicemente con un sistema di regole e principi e neppure è riducibile a scelte politiche o interessi di classe, piuttosto corrisponde ad una serie di modi di pensare e di aspettative, a ciò che, in altri termini, prende il nome di “cultura”. 

Due i principali binomi su cui si è snodato tutto il pensiero critico del XX secolo: il diritto nella letteratura e il diritto come letteratura.

Il diritto nella letteratura si propone lo studio dell’analisi di testi letterari nei quali vengono trattate questioni giuridiche come la giustificazione del castigo, il senso della giustizia o il valore simbolico del diritto stesso. Si va da Eschilo e Sofocle a Shakespeare, Melville, Tolstoj o Kafka ripercorrendo così una vasta gamma di generi letterari, come la poesia, il racconto, e soprattutto la novella[5]. Si parte, infatti, dalla premessa che l’analisi di un’opera letteraria costituisca uno strumento di interpretazione in più all’atto di doversi confrontare con questioni giuridiche.

Per fare un breve esempio senza allontanarci dai confini nostrani, Francesco Petrarca, intellettuale-artista e padre della lirica moderna, nella famosa canzone “Quel’antiquo mio dolce Signore”[6] affronta il tema della verità, tema caro non solo alla letteratura ma anche al diritto, attraverso l’allegoria del processo dinnanzi al Tribunale della Ragione. La canzone è divisa stilisticamente in 10 stanze, 5 che vedono il Poeta come accusa e Amore come imputato, e altre 5 in cui la situazione si inverte. La canzone è un continuo alternarsi di battute a sostegno ognuno delle proprie tesi il cui risultato è un capolavoro di letteratura e arte retorica propria del più eccellente degli avvocati. Alla fine della canzone la Ragione non emette la sentenza e sorridendo conclude: «Piacemi aver vostre questioni udite, ma più tempo bisogna a tanta lite» (vv. 156-157). Perché è una lite così complessa a cui nemmeno la Ragione può dare una risposta? Perché si tratta di una doppia verità: la morale che nega la poesia e la poetica che nega la morale. Senza dilungarsi troppo sui significati allegorici che caratterizzano tutta l’opera del Canzoniere, risulta eloquente il fatto che Petrarca, per affrontare uno dei temi centrali di tutta la sua opera, abbia scelto proprio una struttura giuridica, quella del processo e che abbia esposto le sue ragioni sottoforma di contraddittorio fra le parti.

Diritto come letteratura. Facendo un’operazione di associazione di sistemi, un testo giuridico altro non è che la rappresentazione di un determinato periodo storico, l’espressione cioè dell’insieme di quei valori in cui una data comunità si riconosce in un preciso momento storico. Come vengono espressi questi valori? Attraverso la trasposizione in linguaggio e quindi in scrittura. Il risultato è un processo creativo che non può che dar vita ad una vera e propria opera letteraria in cui vengono sigillati gli ideali ed oggettivate le paure, proprio come accade in letteratura. Seguendo con questo processo associativo, il codice civile francese del 1804 risulta essere la celebrazione degli ideali illuministi che hanno ispirato tutta la produzione letteraria francese della seconda metà del 1700 mentre la nostra Carta Costituzionale potrebbe essere associata ad un manifesto programmatico di risposta a quarant’anni di oppressione ed efferatezze.

In vista di quanto fin’ora espresso e sostenuto, l’obiettivo del modulo Diritto e Letteratura è quello di avvicinare gli studenti ed i professionisti a questo affascinante mondo per fornire loro uno strumento interpretativo in più utile ad affrontare gli studi giuridici e la carriera futura.

Per un giurista – affermava il famoso giudice della Corte Suprema statunitense Felix Frankfurter–non è meno importante coltivare le facoltà immaginative leggendo poesia, ammirando grandi quadri, ascoltando grande musica”. Questi affermava la necessitàdi rifornire la propria mente di “tante buone letture, ampliando e approfondendo i propri sentimenti così da sperimentare indirettamente ed il più possibile i magnifici misteri dell’universo”, dimenticandosi per un attimo della propria futura carriera.[7]


[1]Sicilia, V sec. a.c. Còrace, retore greco di Siracusa (5º sec. a. C.), compagno o maestro di Tisia, scrive la prima Arte retorica dell'antichità.

[2] Enciclopedia Treccani

[3]J.B.White, The Legal Imagination: Studies in the Nature of Legal Thought and Expression, Boston, Little, Brown & Co., 1973.

[4]J.B.White, Heracles’Bow, Madison, University of Wisconsin Press, 1985, p.XII.

[5]Vid. J. Wishingrad (comp.), Legal Fictions: Short Stories about Lawyers and the Law, New York, Overlook Press, 1992; E. V. Gemmette (comp.), Law and Literature: Legal Themes in Drama, Troy, Whitston, 1995; y E. V. Gemmette, Law and Literature: Legal Themes in Short Stories, New York, Praege, 1992.

[6]F.Petrarca, Canzoniere, CCCLX

[7]Tratto dalla Lettera al dodicenne Paul Claussen del famoso giudice statunitense della Corte Suprema Felix Frankfurter (1882-1965), che si legge in E.LONDON, (ed), The Law As Literature, New York, Simon and Schuster, 1960

Ultima modifica il 26 Ottobre 2014