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Pubblicato in Altri diritti

La tutela dei diritti inviolabili: l’odierna dialettica tra Corte di giustizia, Corte europea e giudici nazionali

by Dott.ssa Marta Valentini on19 Novembre 2014

La salvaguardia dei diritti inviolabili è un elemento comune a tutti gli ordinamenti europei. 

Ne discende un sistema variegato e complesso di fonti, tra cui le discipline degli ordinamenti nazionali e le rispettive costituzioni, le disposizioni della Convenzione europea, la normativa primaria (art. 6 TUE e Carta di Nizza) e secondaria (i.e. art. 82, 2b TFUE) dell’Unione, nonché le previsioni dei trattati internazionali[1].

In questa cornice di diritto positivo si inserisce, poi, l’apporto fondamentale della giurisprudenza. In primis della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione europea, ma anche dei giudici interni e delle Corti costituzionali nazionali.

Si parla, dunque, di una “tutela multilivello” delle garanzie fondamentali, una pluralità di fonti normative e giurisprudenziali, attraverso cui si articolano le competenze delle varie giurisdizioni nazionali e sovranazionali davanti alle quali è possibile farli valere. E se da una parte prevale l’opinione di quanti guardano alla concorrenza di più sistemi autonomi ed integrati come ad un rafforzamento di tali diritti, è innegabile come una simile poliedricità di fonti rischi di sconfinare nell’incertezza applicativa, lasciando all’interprete non pochi nodi da sciogliere[2].

Accantonata ogni questione di diritto positivo, è proprio in questo contesto che si inseriscono i delicati rapporti tra le giurisdizioni nazionali e le Supreme Corti di Strasburgo e Lussemburgo. Un confronto “triangolare”[3] che si cercherà di ricostruire con particolare riguardo alle tematiche di diritto penale sostanziale e processuale, partendo dalla spinta innovatrice della Corte di giustizia e dai poteri oggi riconosciutegli nei Trattati.

Nei primi anni Settanta, sollecitati dalle forti pressioni delle Corti costituzionali italiana e tedesca – che avevano lamentato le vistose carenze dell’ordinamento comunitario sul tema della garanzia dei diritti fondamentali, opponendo alla forza della sua primauté[4] la teoria dei c.d. “contro limiti”[5] e le tutele compendiate dalle rispettive costituzioni[6] –, i giudici di Lussemburgo elevarono la salvaguardia delle libertà inviolabili a condizione di legalità dell’operato delle istituzioni comunitarie e del diritto derivato. In particolare, la Corte si attribuiva il sindacato sulla conformità della normativa europea alle predette tutele, ricostruite sulla base delle “tradizioni costituzionali comuni” e dei principi della CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte europea[7].

L’accertamento dei diritti fondamentali era divenuto, pertanto, materia comune ad entrambi i sistemi sovranazionali, ma l’opera di ricostruzione da parte della Corte di giustizia aveva talvolta preso le distanze dai dettami di Strasburgo a cui si ispirava, comportando una doppia interpretazione dei diritti CEDU foriera non solo di diverse declinazioni di una stessa materia, funzionali ai due ordinamenti giuridici, ma anche di gravi problemi d’interferenza tra le rispettive giurisdizioni.

A partire dai primi anni Novanta, infatti, dopo una fase iniziale di self restraint, la Corte europea aveva rivendicato il proprio sindacato sulla violazione dei diritti umani tutelati dalla Convenzione anche nel caso in cui gli Stati avessero trasferito parte della loro sovranità all’allora Comunità europea, nell’ambito delle materie di competenza esclusiva di quest’ultima. Tali Stati, sosteneva la Corte, dovevano comunque essere giudicati a Strasburgo[8], con la conseguenza che per questioni riguardanti la stessa materia potessero venire investite sia la Corte europea che la Corte di giustizia, a causa della concomitante competenza comunitaria. Il tutto con approcci ed esiti spesso divergenti, fino a quando, con il noto caso Bosphorus[9], i giudici di Strasburgo elaborarono la c.d. “teoria dell’equivalenza”, compiendo una parziale inversione di rotta: pur ritenendosi astrattamente competenti a giudicare la violazione dei diritti umani anche per le materie di pertinenza dell’Unione, nel caso in cui gli Stati parte fossero stati chiamati a dare diretta esecuzione, senza alcun margine di discrezionalità, ad atti comunitari garanti di una protezione sostanziale e processuale almeno equivalente a quella offerta dalla CEDU, questo li avrebbe esulati dall’esercitare il proprio sindacato.

I giudici di Strasburgo hanno così riconosciuto l’adeguatezza del sistema comunitario, arretrando il proprio controllo al di fuori del perimetro delle materie di competenza dell’Unione. Una scelta squisitamente politica, volta a non intralciare il procedimento di integrazione europea ed a favorire un rapporto di collaborazione e di dialogo tra le Corti. Dialogo oggi proiettato verso ulteriori e nuovi sviluppi, con l’auspicata previsione di un criterio oggettivo regolatore delle rispettive giurisdizioni, derivante dall’adesione dell’Unione europea alla Convenzione EDU (art. 6 TFUE)[10].

Nondimeno, la Corte di giustizia intrattiene rapporti sempre più stretti anche con i giudici degli Stati Membri, con particolare riguardo al noto istituto del rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE), la cui portata è stata estesa dal Trattato di Lisbona anche alle norme europee di jus puniendi[11].  

I giudici nazionali rappresentano, infine, l’ultimo vertice del rapporto triadrico appena figurato e sono chiamati a confrontarsi, oltre che con la Corte di giustizia, anche con gli arresti di Strasburgo. Non si può infatti negare la dimensione europea ormai assunta dalla giustizia interna, che assorbe gli indirizzi normativi provenienti sia dalla “piccola”, che dalla “grande” Europa[12]. Si tratta di un unicum che risente di entrambi i sistemi sovranazionali, non dovendosi tralasciare il ruolo altrettanto importante dell’ordinamento CEDU che incide sul diritto interno ed in particolar modo sul diritto penale sostanziale e processuale (in particolare dell’esecuzione, dato l’intervento della Corte di Strasburgo in ultimissima istanza, quando ormai tutte le vie di ricorso interno sono state esperite e la procedura è quindi giunta nella fase attuativa della decisione).

Nel caso dell’Italia, basti pensare all’istituto del riesame (art. 309 c.p.p.), introdotto agli inizi degli anni Ottanta in ossequio al diritto di adire un tribunale in tempi brevi per discutere la legittimità di una misura restrittiva (art. 5 CEDU); ovvero alle nuove interpretazioni delle norme di procedura derivanti dalla giurisprudenza di Strasburgo, come il principio del ne bis in idem (ex art. 649 c.p.p.) da considerarsi vigente anche prima del passaggio in giudicato della decisione[13]; o, ancora, ai casi Cat Berro, Somogy e Dorigo[14] e all’esecuzione di sentenze di condanna emesse all’esito di un processo non ritenuto equo dalla Corte europea; o, infine, alle c.d. “sentenze pilota” per i casi Scoppola ed Ercolano in materia di rito abbreviato (D.L. n. 300/2000) e di revoca della sentenza in caso di abolizione del reato (art. 673 c.p.p.)[15].

Ciò brevemente esposto, appare dunque palese l’opera di osmosi e di contagio reciproco da parte delle singole giurisdizioni. Un rapporto dai contorni ancora incerti e in costante divenire, da monitorare avendo riguardo anche agli sviluppi del diritto positivo interno e sovrastatale, applicato poi dalla giurisprudenza.

Nonostante la complessità di un simile sistema, costituito da pluralità di ordinamenti autonomi ed integrati in cui convergono tradizioni giuridiche sia di Civil Law che di Common Law, si auspica un migliore coordinamento tra le pronunce delle Corti di Strasburgo, Lussemburgo e nazionali, al fine di garantire una giustizia equa ed omogenea, in ossequio ai principi di legalità e di certezza del diritto generalmente riconosciuti[16].

Un’aspirazione costante e senza soluzione di continuità, che dovrebbe spingere gli addetti ai lavori – ed ogni cittadino d’Europa – a guardare con maggiore interesse gli sviluppi di un confronto nato nella seconda metà del secolo scorso e destinato ad evolversi assieme alla crescente influenza dei sistemi sovranazionali negli ordinamenti interni.

Siamo tutti protagonisti, più o meno consapevoli, di quel processo di europeizzazione che sovverte ogni idea di appartenenza, costitutivo di una “nuova realtà allargata”, di cui il dialogo multilivello tra le giurisdizioni è inevitabile fisiologia, da seguire con la particolare attenzione di chi ne è direttamente coinvolto.


[1] Per tutti, art. 11, co. 3, Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite del 2000 contro la criminalità organizzata.

[2] Cfr. R. E. Kostoris, Tutela dei diritti fondamentali, in Manuale di procedura penale europea, Giuffrè, 2014, p. 64.

[3] Così, P. Ridola, in Diritto comparato e diritto costituzionale europeo, p. 190.

[4] C. giust. CE, sent. 25 luglio 1964, C-6/64, Costa c/ Enel. Nell’occasione, i giudici di Lussemburgo avevano sancito la prevalenza fisiologia delle norme europee sulle norme interne, quale indispensabile condicio sine qua non per il funzionamento dell’Unione stessa.  Un principio (cd. della primauté) che comporta, per gli atti direttamente applicabili, la disapplicazione delle norme nazionali contrastanti ad opera di ogni operatore del diritto interno (v. anche C. giust. CE, sent. 9 marzo 1978, C- 106/77, Simmenthal; C. giust. UE sent. 14 dicembre 1995, C-312/93, Peterbroeck; C. giust. CE sent. 22 giugno 1989, C- 193/88, Fratelli Costanzo; sent. C. giust CE sent. 9 settembre 2003, C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi).

[5] C. cost. italiana, sent. n. 183/1973: «in base all’art. 11  Cost. sono state consentite limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi escludersi che siffatte limitazioni […] possano comunque comportare per gli organi della CEE un inammissibile potere di violare I principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o I diritti inalienabili della persona umana».

[6] BVG, sent. 29 maggio 1974, Solange I (BverfGE 37, 271). Il Bundesverfassungericht aveva invece affermato che “so lange” (fino a quando) il diritto comunitario non avesse provveduto ad una tutela equivalente a quella offerta dalla Costituzione tedesca, questi si sarebbe riservato il controllo sulla compatibilità delle norme europee alle garanzie fondamentali riconosciute dall’art. 23 BVG.

[7] C. giust. CE, sent. 12 novembre 1969, C-29/69, Stauder; Id. 17 dicembre 1970, C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft; Id. 14 maggio 1974, C-4/73, Nold.

[8] C. eu. dir. uomo sent. 9 febbraio 1990, n. 13258/87, Melchers & Co. c/ Germania; Id. sent 18 febbraio 1999, n. 24833/94, Matthews c/ Regno Unito.

[9] C. eu. dir. uomo, sent. 30 giugno 2005, n. 45036/98, Bosphorus c/ Irlanda.

[10] Si tratta di un iter ancora in fieri e particolarmente complesso, che include la ratifica da parte di tutti gli Stati Membri, con alcune specifiche condizioni previste nel TUE, nel TFUE e nel Protocollo n. 8 del Trattato di Lisbona. La Corte europea è destinata a diventare ultimo giudice per la tutela delle garanzie CEDU anche rispetto al diritto comunitario, così come lo è per il diritto interno dei Paesi firmatari. Eserciterà gli stessi poteri con limiti analoghi, quale l’impossibilità di dichiarare invalidi gli atti dell’Unione. Analogamente a quanto avviene per le violazioni convenzionali operate da uno Stato parte, infatti, saranno l’ordinamento comunitario ed i suoi organi, in primis la Corte di giustizia, a provvedervi, dovendo adottare i provvedimenti riparatori conseguenti alla pronuncia di condanna emessa da Strasburgo. 

[11] Con il Trattato di Lisbona si assiste all’eliminazione del Terzo pilastro e all’integrazione della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nel Titolo V del TFUE, dedicato allo “Spazio di libertà, sicurezza e giustizia”. Il diritto criminale viene quindi sottratto al cd. metodo “intergovernativo” (basato su fonti adottate all’unanimità, come le Convenzioni, con le relative procedure di ratifica, lungaggini applicative e limiti alla verifica della loro piena attuazione) e assoggettato a quello “comunitario”, con conseguenze notevoli per quanto riguarda le attribuzioni dei giudici di Lussemburgo. In materia, alla Corte di giustizia spetta oggi la competenza, prima esclusa, a pronunciarsi in via pregiudiziale, oltre che a giudicare sui ricorsi per infrazione, per annullamento, per carenza e per risarcimento.

[12] Rispettivamente, Unione europea (28 Stati Membri) e Consiglio d’Europa (47 Paesi firmatari).

[13] C. eu. dir. uomo sent. 13 maggio 2004, n. 63242/00, Donati c/ Italia.

[14]C. Cass., Sez. I, sent. 22 settembre 2006, n. 35616, Cat Berro; Id. sent. 12 luglio 2006, n. 32678, Somogyi; Id. sent. 1° dicembre 2006, Dorigo.

[15]C. Cass., Sez. Un. pen., sent. 11 febbraio 2010, n. 16507, Scoppola; Id. sent. 24 ottobre 2013, n. 18821, Ercolano; C. Cost., sent. n. 210/2013.

[16]Cfr. C. cost. italiana, sent. n. 317/2009.

Ultima modifica il 16 Dicembre 2022