Tra questi vi sono i richiedenti asilo, quelli regolarmente presenti muniti di un regolare permesso di soggiorno e quelli che non hanno un regolare permesso di soggiorno e sono dunque irregolarmente stanziati nel territorio italiano. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni[1], principale organismo intergovernativo internazionale, afferma che la migrazione è un fenomeno assai grande e importante, esso è uno dei tre fenomeni, insieme all'acqua e all'energia, che caratterizza e continuerà a caratterizzare il XXI secolo. L’enorme portata di questo fenomeno ha avuto e sta avendo in Italia un ruolo fondamentale, infatti nonostante il nostro Paese stia vivendo una fase di decadenza, l’immigrazione rappresenta sempre una grande risorsa, un fattore di compensazione piuttosto che di aggravio. Rappresenta l’opportunità costituita dall’incontro tra persone appartenenti a culture diverse. Un’importante opportunità di crescita economica, sociale e giuridica per il nostro Paese, ma anche un’opportunità per rivisitare la portata di tutti quei diritti che, seppur definiti fondamentali, richiedono di essere attualizzati per non rimanere solo carta. Tra questi diritti vi è sicuramente quello alla salute, riconosciuto dalla Costituzione italiana come fondamentale diritto dell’individuo, che non è stato subito attuato nei confronti di tutti i soggetti presenti, anche temporaneamente sul territorio dello Stato, ma è stato un traguardo raggiunto, almeno sul piano normativo, soltanto pochi anni fa. Fino all’entrata in vigore del d.lgs. 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, l’Italia era sprovvista di una disciplina che garantisse l’effettività del diritto costituzionalmente tutelato dall’art. 32 Cost.
Il diritto alla salute e all’assistenza sanitaria è stato per molto tempo nascosto per alcuni immigrati e addirittura negato per altri. Nascosto agli immigrati che erano in possesso di regolare permesso di soggiorno, poiché la quantità esorbitante di norme e procedure burocratico-amministrative lo rendevano di fatto non fruibile, e negato agli immigrati irregolarmente presenti sul territorio italiano, per i quali l’accesso ai servizi sanitari era consentito solo per l’erogazione di cure urgenti.
In un clima sanitario mondiale incerto come questo, ove il pericolo di contrarre virus velocemente e facilmente contagiosi è all’ordine del giorno e ove avere una buona salute significa poter lavorare meglio e di più (obiettivo della maggior parte dei migranti è proprio il lavoro), è interessante vedere come l’Italia garantisce e tutela la salute anche degli stranieri giacché ricordiamo come la salute, anche a livello sovranazionale, è definita come un diritto fondamentale dell’individuo, sganciato da qualsiasi nazionalismo e cittadinanza. Allo straniero sono infatti riconosciuti un complesso di diritti sostanziali e processuali ritenuti fondamentali e comunque inerenti alla persona umana. Allo Stato, invece, sono attribuiti obblighi di carattere generale per la tutela di tali diritti previsti a tutela dello straniero, giacché ritenuti valori universalmente accettati. Sarà a questo punto irrilevante lo status dell'individuo, risultando invece preminente la tutela della dignità umana. L'importanza del riconoscimento e della garanzia di tutti i diritti che la Costituzione proclama inviolabili, i quali spettano ai singoli in quanto esseri umani, è stata ribadita anche dalla Corte Costituzionale nella nota sent. n. 105/2001, la quale ha affermato che gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell'immigrazione sono molteplici e anche se possono essere percepiti come gravi problemi di sicurezza e ordine pubblico, questi non possono in alcun modo degradare il loro carattere universale. La limitazione di un diritto fondamentale potrà avvenire solo in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante. In tal caso, la norma limitativa dovrà superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo sufficiente, ai fini del rispetto dell'art. 3 Cost.[2], l'accertamento della sua non manifesta irragionevolezza[3].
In ossequio al principio generale introdotto dall'art. 2, comma 1, del T.U. imm., secondo il quale allo straniero comunque presente sul territorio della Repubblica, sono riconosciuti i diritti fondamentali dell'uomo, e secondo il comma 5 dello stesso articolo che attribuisce la tutela giurisdizionale e l'accesso ai servizi pubblici, senza differenziazione tra stranieri regolarmente soggiornanti e irregolari, gli artt. 34, 35 e 36 del T.U. imm. contemplano e disciplinano le forme e l'accesso all'assistenza sanitaria per tutti gli stranieri comunque presenti sul territorio italiano.
Se il riconoscimento dei diritti dell'uomo è un denominatore comune a tutti gli stranieri extracomunitari, spesso si verifica un'importante diversificazione circa la fruizione e l'accesso ai diritti stessi a causa della diversa posizione soggettiva che lo straniero viene ad assumere sul nostro territorio, ossia a seconda che esso sia regolarmente soggiornante oppure non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello stato italiano. Questo è ciò che accade in tema di accesso all'assistenza sanitaria dal momento che il diritto alla salute, inteso come diritto fondamentale, è sì garantito ad ogni individuo, sia a livello costituzionale che internazionale, ma diversi sono i requisiti, i criteri e le modalità che regolano l'accesso alle prestazioni sanitarie, a seconda del diverso status che è attribuito all'immigrato. Agli stranieri regolari, iscritti al SSN, spetta la fruizione delle stesse prestazioni che sono erogate nei confronti dei cittadini italiani ed europei, mentre agli stranieri irregolari o regolari non iscritti è riconosciuto l'accesso alle sole prestazioni urgenti, delineando così un nucleo minimo intangibile del diritto alla salute[4].
Sono dunque gli articoli 34, 35 e 36, compresi nel Titolo V del T.U. imm., che provvedono a disciplinare la materia dell'accesso ai servizi sanitari, individuando tre distinte categorie di beneficiari: gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale; gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale; gli stranieri presenti sul territorio nazionale per cure. In seguito, il regolamento di attuazione, d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394 e la circolare del ministero della sanità del 24 marzo 2000, n. 5, sono intervenuti al fine di fornire ulteriori indicazioni specifiche in materia sanitaria. Tuttavia, le diverse modalità di accesso non possono in ogni caso limitare il nucleo minimo intangibile del diritto alla salute così come affermato dalla Corte Costituzionale, in ultimo, nelle sentt. n. 269/2010, 299/2010, 61/2011. Questo comporta che allo straniero comunque presente in Italia deve essere garantito questo nucleo intangibile del diritto alla salute anche se il legislatore può prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso, così come previsto dalla Corte Cost. con sent. n. 252/2001.Ma andiamo ad analizzare la normativa in tema di accesso all’assistenza sanitaria per gli stranieri.
A tal proposito, l'art. 34 del T.U. imm. prevede due diverse tipologie d'iscrizione al SSN che competono esclusivamente agli stranieri regolarmente soggiornanti con un permesso di soggiorno di durata superiore ai tre mesi (ad eccezione degli studenti e dei lavoratori alla pari, che nonostante abbiano un permesso di soggiorno più breve possono comunque procede con l'iscrizione): quella obbligatoria e quella volontaria.
• L'iscrizione obbligatoria al SSN comporta la parità di trattamento circa i diritti e i doveri tra lo straniero iscritto e il cittadino italiano, in ordine: all'obbligo contributivo, all'assistenza sanitaria erogata sul territorio italiano da parte del SSN e in ordine alla sua validità temporale. Ne possono beneficiare: gli immigrati regolarmente soggiornanti che svolgono regolari attività di lavoro sia subordinato sia autonomo o che sono iscritti nelle liste dei Centri per l'impiego; gli immigrati che hanno un regolare titolo di soggiorno anche per altri motivi tra i quali può menzionarsi il ricongiungimento familiare, quello del minore di età non accompagnato, richiesta di asilo o per chi ha fatto richiesta per l'acquisto della cittadinanza italiana; gli apolidi; i stranierei detenuti, al di là del fatto che il loro ingresso sia regolare[5]. L’iscrizione, ex art. 42, 1° comma del regolamento di attuazione del T.U. imm., deve essere effettuata nell'ASL ove lo straniero abbia la residenza anagrafica oppure nel luogo d'effettiva dimora indicato nel permesso di soggiorno, ed essa ha validità pari alla durata del permesso di soggiorno. L'uguaglianza di trattamento con i cittadini italiani si esplica dunque in ordine alla validità temporale dell'iscrizione, e in ordine all'erogazione delle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale. Inoltre, anche in favore degli stranieri iscritti obbligatoriamente al SSN, è rilasciata la tessera TEAM (tessera europea di assicurazione malattia). Per quanto concerne, invece, l'eguaglianza dei doveri con i cittadini italiani, si prevede che anche per i stranieri regolarmente iscritti vi è l'obbligo contributivo. L'assistenza sanitaria erogata in favore dello straniero regolare con obbligo d'iscrizione è di diritto estesa anche agli eventuali familiari a carico.
• L'iscrizione volontaria al SSN è prevista sempre dall'art. 34 del T.U., il quale al 3° comma stabilisce che, lo straniero regolarmente soggiornante al quale non sia attribuito l'obbligo dell'iscrizione al SSN, ricavato dunque per esclusione, è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, o in alternativa può iscriversi volontariamente al SSN. L'assicurazione sanitaria contro la malattia, l'infortunio e la gravidanza è adempiuta con la stipula di un'apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, oppure, con l'iscrizione al SSN. Tale iscrizione al SSN avviene con la corresponsione di un contributo annuale a titolo di partecipazione alle spesa, non frazionabile ne retroattivo, giacché, a differenza dell'iscrizione obbligatoria, ha valore costitutivo del diritto all'assicurazione sanitaria. Anche l'iscrizione volontaria, al pari di quella obbligatoria, è estesa agli eventuali familiari a carico e comporta anch'essa la piena uguaglianza di diritti e doveri con i cittadini italiani. La validità dell'iscrizione è limitata all'anno solare ed è possibile richiedere l'iscrizione anche per un periodo inferiore l'anno. Tuttavia, nel caso in cui il soggetto abbia provveduto ad assicurarsi attraverso una polizza assicurativa, sarà tenuto a pagare per intero le prestazioni erogate dal SSN, secondo le tariffe determinate dalle Regioni.
L'art. 35 del T.U. provvede, invece, a disciplinare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte dei soggetti non iscritti al SSN. Innanzitutto, occorre precisare che non necessariamente gli stranieri non iscritti siano gli irregolari. Basti pensare a coloro che si trovano in Italia per periodi inferiori ai tre mesi o per turismo. Per questo l'art. 35 del T.U. e l'art. 43 del reg. att. provvedono a distinguere, nella categoria dei non iscritti al SSN, le prestazioni erogate in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti, che tuttavia non hanno il diritto d'iscriversi, e quelle erogate in favore degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio italiano.
• Per quanto concerne l'accesso alle prestazioni sanitarie per gli stranieri regolarmente soggiornanti ma che sono esclusi dall'obbligo d'iscrizione, l'art. 43 del reg. att. prevede che essi possono in qualsiasi momento chiedere all'AO o alla ASL di poter fruire di prestazioni sanitarie di elezione[6] dietro però il pagamento delle relative tariffe. È bene tener presente che esistono diverse categorie di stranieri presenti regolarmente sul territorio nazionale che però non sono tenute all'iscrizione obbligatoria, nè hanno diritto all'iscrizione volontaria al SSN, tali tipologie comprendono: gli stranieri soggiornanti per periodi inferiori a tre mesi; gli stranieri titolari di modelli attestanti il diritto all'assistenza sanitaria; gli stranieri soggiornanti per cure mediche ai sensi dell'art. 36 T.U.
• Venendo, invece, ad esaminare l'accesso degli stranieri irregolarmente presenti alle prestazioni sanitarie, è necessario sottolineare che questo avviene, innanzitutto, senza iscrizione al SSN ed è regolato sempre dall'art. 35 del T.U. L'estensione della tutela della salute anche agli irregolari ha un duplice obiettivo, da una parte quello di garantire e salvaguardare la tutela della salute del singolo, anche se irregolarmente presente, come bene fondamentale dell'individuo, dall'altra parte, però, garantisce e tutela l'interesse generale tutelando anche la salute della collettività attraverso la prevenzione dalla diffusione di malattie e contagi. In questo è evidente l'intento di dare puntuale attuazione all'art. 32 Cost. Il 3° comma, dell'art. 35 del T.U., prevede che siano assicurate allo straniero presente sul territorio nazionale, ma non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno, le cure c.d. di primo livello, nelle quali sono comprese le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti, essenziali e continuative, per malattia e infortunio, ed estende a questi anche i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Il medesimo comma, all’art. 35 T.U. imm. prosegue con un'elencazione di prestazioni che presumibilmente sono ritenute urgenti ed essenziali, integrata successivamente anche dalla circolare n. 5 del 2000.
Lo straniero irregolare che beneficia di tali prestazioni è tenuto al pagamento delle tariffe determinate dalle Regioni e dalle Prov. Autonome giacché non iscritto al SSN. Tuttavia, in ossequio al disposto costituzionale che prevede l'erogazione di cure gratuite agli indigenti, e secondo quanto previsto dal 4° comma dell'art. 35, lo straniero privo di risorse economiche sufficienti non dovrà versare le quote delle prestazioni ricevute, salvo le quote di partecipazione alla spesa, qualora siano previste anche per gli indigenti, a pari condizioni con i cittadini. Lo stato d'indigenza può essere accertato anche attraverso un'autodichiarazione da presentare all'ente sanitario erogante. In sede di prima erogazione delle prestazioni sanitarie, le prescrizioni e le registrazioni delle prestazioni saranno effettuate assegnando allo straniero irregolarmente presente un codice identificativo regionale a sigla STP (straniero temporaneamente presente), previsto dalla circolare n. 5 e dall'art. 43, 3° comma del reg. att. Il codice è composto di 16 caratteri ed è rilasciato da qualsiasi ASL, AO, IRCCS o policlinico universitario, indipendentemente dalla residenza del richiedente. È rilasciato dietro dichiarazione dello straniero dei propri dati anagrafici, e dietro sottoscrizione di un'eventuale dichiarazione d'indigenza. Il codice STP è utilizzato per ricevere le prestazioni sanitarie essenziali, per le prescrizioni su ricettario regionale, è valido sei mesi ed è rinnovabile. Questo sistema d'identificazione assicura l'anonimato dello straniero e attribuisce al soggetto un codice che serve a identificarlo. S'introduce così una sorta di tessera sanitaria che facilita la registrazione e la trasmissione dei dati sanitari relativi allo straniero titolare e assicura fondamentali prestazioni quali la prescrizione dei prodotti farmaceutici su ricettario regionale.
Infine, occorre sottolineare che uno dei principali ostacoli per l’accesso ai servizi sanitari, che incontrano i stranieri irregolarmente soggiornanti, è la paura di essere segnalati all’Autorità Giudiziaria. Così, al fine di garantire un accesso agevole alle cure sanitarie per quest’ultimi, è stato introdotto al 5° comma dell'art. 35 il divieto di segnalazione all'autorità competente per l'operatore sanitario che s'imbatte in uno straniero irregolarmente presente. Infatti, se non ci fosse il divieto, gli stranieri irregolari tenderebbero inevitabilmente a non accedere alle prestazioni sanitarie per evitare possibili segnalazioni alle autorità di pubblica sicurezza. Il 5° comma fa comunque salvi i casi in cui c'è l'obbligo di referto, previsto dagli artt. 334 del c.p.p. e 365 del c.p.
Tuttavia, la principale criticità di tale sistema è senza dubbio legata alla mancanza d'informazioni agli immigrati sul funzionamento del SSN e sull'esistenza dei diritti che sono loro garantiti. Ciò contribuisce ad impedire l’effettivo esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti rendendo ancora più urgenti i necessari passi in avanti da compiere in questo delicato settore.
[1] L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM), fondata nel 1951, è la principale organizzazione intergovernativa in ambito migratorio. L'Italia è uno dei Paesi fondanti, mentre gli Stati membri sono a oggi 149. Non fa parte del sistema delle Nazioni Unite, anche se dal 1992 mantiene lo status di osservatore nell'assemblea generale. Nel preambolo del suo atto costitutivo si legge che la previsione di un servizio di migrazione a livello internazionale è spesso richiesta per assicurare un disciplinato movimento migratorio nel mondo e per facilitare, sotto le migliori condizioni, l'insediamento e l'integrazione dei migranti nelle strutture economiche e sociali del paese ricevente. Questo è il linee generali il compito affidato all'IOM. Si veda per maggiori dettagli il sito www.iom.int
[2]La Consulta, con sent. 432/2005 ha stabilito che qualora lo straniero non possa fondare la sua pretesa sul diritto stesso, nella stragrande maggioranza dei casi potrà fondarla sul principio d'eguaglianza, un principio che spinge all'equiparazione tra cittadini e stranieri nel godimento dei diritti sociali.
[3] Corte Costituzionale sent. n. 393/2006.
[4] Cfr. M. Gondoni, E., Magri, La disciplina dei servizi sanitari e assistenziali previsti per gli immigrati: condizioni di accesso e tipologia delle prestazioni erogabili, in Sanità Pubblica, n. 7/8, 2002, p. 890.
[5]La circolare n. 5 del 2000 ha provveduto a specificare che per questi soggetti l'iscrizione ha natura ricognitiva del diritto all'assistenza sanitaria e non costitutiva in quanto è conseguenza diretta del provvedimento emanato dall'amministrazione competente a rilasciare il permesso di soggiorno. Il rilascio del permesso di soggiorno fa retroagire il diritto all'assistenza sanitaria dello straniero alla data d'ingresso in Italia.
[6]La differenza tra prestazioni sanitarie d'urgenza e quelle di elezione sta nel tempo in cui è richiesti il pagamento della prestazione.