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DIVORZIO BREVE: DAL 26 MAGGIO IL VIA!

by Avv. Lorenzo Iacobbi (Matrimonialista) on29 Maggio 2015

Il divorzio breve è finalmente realtà anche in Italia; dal 26 maggio 2015, infatti, è entrata ufficialmente in vigore la Legge 6 Maggio 2015 n. 55 recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”, 

il c.d. “divorzio breve”, che riduce sensibilmente i tempi di attesa tra la separazione e il divorzio, oltre ad anticipare gli effetti dello scioglimento della comunione legale.

Vediamo nel dettaglio la portata innovativa della norma.

Il Legislatore è intervenuto modificando l’art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/1970,  abbreviando notevolmente i tempi per ottenere il divorzio che saranno:

12 mesi se si proviene da una separazione giudiziale;

6 mesi se la coppia si è separata consensualmente, anche nell'ipotesi in cui la causa sia iniziata con la procedura giudiziale.

E', tuttavia, importante precisare che nel caso della separazione giudiziale, in mancanza di una sentenza parziale sulla sola separazione, da emettersi in corso di causa, le parti dovranno comunque attendere la sentenza definitiva passata in giudicato; cosi come, nel caso di separazione consensuale, si dovrà comunque attendere il Decreto di Omologa delle condizioni da parte del Tribunale adito.

Altra importante innovazione riguarda il momento dello scioglimento del regime patrimoniale della comunione legale dei beni il quale, a seguito della riforma, si realizza non più al momento della sentenza passata in giudicato o del decreto di omologa dell’accordo di separazione consensuale, bensì quando il Presidente del Tribunale, in sede di udienza di comparizione personale dei coniugi, autorizza i coniugi a vivere separati ovvero alla data in cui viene sottoscritto il verbale di separazione consensuale dinanzi al Presidente, purché omologato.

La legge di riforma si applicherà anche a tutti i procedimenti in corso, anche quando il procedimento di separazione non sia ancora concluso.

Per quanto concerne le modalità con le quali le parti decidono di giungere, consensualmente, ad una separazione, ad un divorzio, ovvero alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, il legislatore era già precedentemente intervenuto attribuendo loro il potere di rivolgersi non solo dinanzi al Tribunale, ma anche dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile nel Comune dell'ultima residenza sia direttamente che attraverso il nuovo istituto della negoziazione assistita.

In quest'ultimo caso le parti, assistite ciascuna da un proprio difensore, dovranno sottoscrivere una convenzione con la quale stabiliscono le modalità della separazione o del divorzio ovvero della modifica delle condizioni per la separazione o il divorzio già consumato. la procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti;  nel primo caso l'accordo concluso e sottoscritto dalle parti e dai loro difensori è sottoposto, per il rilascio del "nulla osta", senza apposizione di termini,  al vaglio del Procuratore della Repubblica; nel secondo caso (figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti), nel termine perentorio di 10 gg. dalla sua conclusione, l'accordo deve essere sottoposto per "l'autorizzazione" al vaglio del pm, a cui si aggiunge il possibile passaggio dinanzi al presidente del Tribunale laddove il pm dovesse esprimere parere negativo.

Una volta ottenuto il  “nulla osta” ovvero l' “autorizzazione”, a seconda dei casi sopra visti, ciascun avvocato delle parti è tenuto a trasmettere l'accordo all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto; ciò deve avvenire, nell'ipotesi di presenza di figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti e nel termine perentorio di 10 gg. dall'autorizzazione da parte del P.M. dell'accordo. Copia dello stesso deve essere inviata anche al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per fini statistici.

In mancanza, all’avvocato negligente è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000, di competenza del Comune interessato alla procedura.

Per la negoziazione assistita in ambito familiare, non rientrando la stessa tra quelle obbligatorie, non è possibile per la parte non abbiente godere del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Infine, il legislatore ha previsto l'ipotesi in cui i coniugi, che si ritrovino senza figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap ovvero economicamente non autosufficienti, possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile (in questo caso anche del comune di residenza di una delle parti), un accordo di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Gli accordi non posso contenere "patti di trasferimento patrimoniale" produttivi di effetti traslativi di diritti reali.

Tuttavia, grazie a chiarimenti interpretativi forniti attraverso Circolari Ministeriali, i suddetti accordi possono contenere obblighi di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile), in quanto trattasi di disposizioni negoziali che determinano tra i coniugi l'insorgenza di un rapporto obbligatorio, il quale non produce effetti traslativi su di un bene determinato preclusi dalla norma.

Non può, invece, costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum), perché, in questo caso,  si tratta di attribuzione patrimoniale.

Nella suddetta procedura le parti non sono obbligate a farsi assistere da un avvocato e la procedura avrà un costo massimo di 16 euro, atteso che la spesa richiesta dal Comune non potrà superare l’imposta di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio.

Ultima modifica il 29 Maggio 2015