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Pubblicato in Altri diritti

La Suprema Corte torna a pronunciarsi sull'istituto di cui all’art. 384, co. 1, c.p.: nota a Cassazione penale

by Dott.ssa Dalila Dell'Italia on12 Agosto 2016

Nota a Cassazione penale, Sez. VI, 20 aprile 2015 n. 16443: la causa di non punibilità prevista dall’art. 384, comma 1 c.p., in favore di 

colui che ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore, è applicabile anche nell’ipotesi in cui la condotta sia consistita nel rendere mendaci dichiarazioni per evitare un’accusa penale a proprio carico ovvero per il timore di essere licenziato, purché sia dimostrato un nesso di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni.

IL FATTO

La Cassazione viene investita della questione da due degli imputati nella vicenda sottoposta al suo esame, i quali, nel proporre ricorso, censurano la sentenza di appello adducendo per la prima volta in sede di legittimità la violazione dell’art. 384 c.p.

Nello specifico, tre soggetti erano stati accusati e condannati, in entrambi i gradi del giudizio di merito, del delitto previsto e punito dall’art. 372 c.p. per aver riferito il falso nel corso del processo penale a carico del loro datore di lavoro. Quest’ultimo era imputato del reato di cui all’art. 22 d.lgs. n. 286/1998 per aver occupato nella sua officina un cittadino extracomunitario non munito di permesso di soggiorno ed i soggetti chiamati a deporre avevano affermato, contrariamente al vero, di non aver mai visto lavoratori extracomunitari presso l’officina nella quale erano impiegati.

La difesa dei ricorrenti si articola soprattutto sulla possibilità di sussumere la condotta incriminata nell’alveo della causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. La falsa testimonianza, infatti, era stata commessa per sottrarsi al rischio di perdere il posto di lavoro; testimoniare il vero avrebbe comportato la condanna del datore di lavoro e, per probabile ritorsione, il licenziamento. Pertanto, il rischio di essere licenziati come conseguenza di una condotta conforme al diritto – rendere una deposizione veritiera – rientrerebbe a pieno titolo nel “grave ed inevitabile nocumento nella libertà”, e pertanto non meriterebbe punibilità.

La Cassazione respinge il ricorso in quanto la violazione dell’art. 384 c.p. non era assolutamente emersa prima del giudizio di legittimità; del temuto pericolo di perdere il posto di lavoro non vi era stato accenno alcuno dinanzi al giudice di primo grado e d’appello.

Tuttavia il Collegio reputa ugualmente opportuno spendere parole di chiarimento sulla questione specifica. In linea di principio, infatti, non vi è nessuna preclusione a che la causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. operi in favore del soggetto agente che commette il reato di favoreggiamento spinto dal pericolo di essere licenziato, a condizione che possa dimostrarsi in concreto la diretta consequenzialità tra siffatto pericolo ed il comportamento doveroso inosservato.

COMMENTO.

Non è la prima volta che la Suprema Corte si pronuncia sull’istituto di cui all’art. 384 c.p. La formulazione apparentemente limpida della norma sottende, invero, una serie di questioni non meramente dogmatiche, dettate dai dubbi sulla natura giuridica della figura de quo.

Quando, infatti, il legislatore ha statuito la non punibilità per la commissione di un fatto astrattamente riconducibile ad uno dei reati contro l’amministrazione della giustizia ivi elencati e ricorrendo i presupposti altrettanto citati, non ha chiarito quale sia la fonte della esclusione della punibilità. Nel dettaglio, se l’assenza di antigiuridicità, l’inesigibilità di un comportamento diverso oppure una valutazione a monte sulla inopportunità della pena nel caso specifico.

In altri termini, non ha chiarito se l’art. 384 c.p. evochi una scriminante, una causa di esclusione della colpevolezza oppure una causa personale di non punibilità.

I sostenitori dell’indirizzo secondo cui la non punibilità ex art. 384 c.p. discenderebbe dall’assenza di antigiuridicità intravedono in essa una species dello stato di necessità. La condotta dell’agente non sarebbe contraria all’ordinamento in quanto, sulla base di un bilanciamento degli interessi coinvolti, quello del privato alla tutela della libertà individuale e dell’onore sarebbe prevalente rispetto all’interesse pubblico al buon andamento dell’attività giudiziaria, sotteso alle norme richiamate.

In senso critico, però, si evidenzia la non totale sovrapponibilità tra la causa di non punibilità in commento e la causa di liceità ex art. 54 c.p., poiché l’art. 384 c.p. non richiede che il pericolo non sia stato volontariamente causato dall’agente e non sia altrimenti evitabile.

Maggioritaria e più recente è l’opinione che ravvisa nell’art. 384 c.p. un’ipotesi di scusante, data l’inesigibilità di una condotta diversa. La non punibilità conseguirebbe alla mancanza di colpevolezza dell’autore di un fatto pur corrispondente ad un di reato.

Tutto ciò premesso, nella pronuncia che si commenta è da porsi l’accento sul concetto di “libertà”.

Recita l’art. 384 c.p. “Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371bis, 371ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371bis, 371ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.”.

La Corte aderisce ad una interpretazione largheggiante dell’espressione “libertà”, ricomprendendo in essa ogni forma di manifestazione della libertà dell’individuo, quale capacità di estrinsecazione della sua personalità.

La libertà ricomprende, allora, il diritto di difesa ed il diritto ad una occupazione lavorativa, quest’ultimo da intendersi “strumento di crescita della personalità anche nei suoi aspetti di integrazione e interrelazione sociali”. Il diritto al lavoro non a caso è fornito anche di riconoscimento e tutela internazionali (Trattato istitutivo della Comunità Europea, Carta dei diritti fondamentali della U.E) oltre che costituzionale (art. 3, 35, 36 e 37 Cost.).

CONCLUSIONE.

La Suprema Corte, pur evitando di addentrarsi nella contorta tematica della natura giuridica della causa di non punibilità in parola, rigetta il ricorso per una ragione di tipo processuale e non sostanziale.

L’esclusione, nel caso specifico, dell’esimente di cui all’art. 384 c.p. deriva unicamente dal fatto che nella fase di merito nulla era stato addotto in tal senso; gli imputati avrebbero dovuto almeno allegare elementi dai quali desumere il nesso di consequenzialità tra deposizione conforme al vero e pericolo di licenziamento.

Tralasciando l’aspetto processuale, tuttavia, la pronuncia riconosce la non rimproverabilità di chi commetta falsa testimonianza spinto dall’esigenza di salvaguardare il proprio posto di lavoro.

Il soggetto, colto da un conflitto interiore, antepone il bene giuridico “lavoro” alla condotta rispettosa della legge. L’importanza che l’impiego lavorativo riveste nella vita dell’individuo, come mezzo di crescita individuale e stimolo a coltivare relazioni sociali, induce alla conclusione che si tratta di un bene troppo prezioso per non essere salvaguardato anche a costo di non rispettare talvolta le ferree regole del diritto.

La rilevanza del bene non consente di esprimere un giudizio di colpevolezza nei confronti dell’agente.

Ultima modifica il 12 Agosto 2016