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LEGGE 76/2016 LE UNIONI CIVILI: LE NOVITÀ

by Dott.ssa Stella Fico on10 Gennaio 2017

Le unioni civili e i contratti di convivenza sono divenuti legge.

Nata dal disegno di legge denominato “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” ( più comunemente riconosciuto come Ddl Cirinná) tale legge è stata approvata l’11 maggio 2016 con 372 Sì, 51 no e 99 astenuti. 
Nel disciplinare le unioni same sex e le convivenze di fatto sia etero che omosessuali, il legislatore ha dato risposta concreta a plurime domande che l’opinione pubblica, prima ancora che i giuristi, da anni si poneva.

La definizione di “unione civile”:

Al comma 1 viene qualificata come unione civile la “specifica formazione sociale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione” formata da persone dello stesso sesso.

I soggetti che la compongono, prosegue il comma 2, sono “due persone maggiorenni dello stesso sesso” le quali abbiano esternato la volontà di contrarre l’union dinnanzi “l’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”.
Il richiamo alla Costituzione è molto significativo, soprattutto perché risulta essere la positivizzazione di un pensiero ormai datato nella giurisprudenza più attenta alla necessità che il diritto si evolva per stare al passo con i mutamenti della società. Il testo normativo, infatti, cita esplicitamente l’articolo 2, avente ad oggetto la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali e l’art. 3, che cristallizza l’uguaglianza dei cittadini senza distinzioni di sesso, razza, lingua e religione.

È opinione costante delle Supreme Corti che nella nozione di “formazioni sociali” deve essere compresa anche l’unione omosessuale, da intendersi quale stabile convivenza tra persone dello stesso sesso, cui va garantito il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendo dall’ordinamento riconoscimento e tutela con i connessi diritti e doveri, nei modi previsti dalla legge. Nell’ambito della relazione omosessuale, così come in quella eterosessuale, l’individuo ha pertanto il diritto, costituzionalmente protetto, di coltivare appieno la propria personalità, in condizioni di pari dignità sociale ed eguaglianza rispetto a chiunque altro.

È opportuna una precisazione. Aver riconosciuto, sia da parte della Carta fondamentale - art. 2 - che della legge ordinaria l’unione civile, non significa omologazione dei due istituti.

L’art. 29 della Costituzione riconosce, infatti, solo l’unione tra persone di sesso diverso fondata sul matrimonio, e allora la preclusione a coppie omosessuali di unirsi civilmente in matrimonio è coerente con le premesse. Ciò che era illogico, fino a tempi recenti, era l’indifferenza dell’ordinamento dinanzi a situazioni che per rilevanza nonché frequenza statistica meritavano di essere disciplinate.

Pur distinta quanto a natura giuridica e disciplina, l’unione civile ha tratti in comune con il matrimonio. Si analizzi la legge Cirinnà quanto alle modalità per il riconoscimento dell’unione nell’ordinamento, alle cause ostative alla costituzione dell’unione medesima, alla previsione dell’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e alla coabitazione.

Affinché l’unione civile sia riconosciuta nell’ordinamento giuridico, sarà compito dell’ufficiale di stato civile, ai sensi del 3° comma dell’art. 1, provvedere alla registrazione dei relativi atti nell’archivio dello stato civile.
Come per il matrimonio, anche per la figura di nuova introduzione sono previste cause ostative. In particolare, vengono esclusi dalla possibilità di contrarre unione civile, ai sensi del 4° comma :
a) chi sia già sposato o abbia già contratto unione civile;
b) i minorenni;
c) gli interdetti per infermità mentale;
d) i contraenti che abbiano un legame di parentela rientrante nelle ipotesi dell’art. 87 del Codice Civile, inclusi lo zio con il nipote e la zia con la nipote.
e) chi sia condannato in via definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.
Il comma  6° individua i soggetti legittimati ad impugnare l’unione contratta in presenza delle predette cause impeditive o in violazione dell’art. 68 del Codice Civile.
L’atto di unione civile che certifica l’effettiva costituzione dell’unione contiene i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale scelto e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

In mancanza di specifica convenzione, il regime patrimoniale scelto dalla legge è costituito dalla comunione dei beni; per quel che concerne le convenzioni patrimoniali, la norma rinvia alle disposizioni valide per il matrimonio contenute nel Codice Civile.

Anche per le successioni, l’eredità e la reversibilità il legislatore richiama le disposizioni del Codice Civile, equiparando la figura del contraente a quella del coniuge superstite. Inoltre, nel comma 17, si stabilisce che in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate all’art. 2118 e 2120 del Codice Civile, dovranno essere corrisposte anche alla parte dell’unione

I contraenti hanno la facoltà di assumere, mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile e per tutta la durata dell’unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro, oppure anteporre o posporre al cognome comune il proprio, se diverso.
È nel comma 11, tuttavia, che troviamo una esaustiva elencazione dei diritti e doveri discendenti dall’unione civile. In primis, il legislatore chiarisce, in linea con il principio di parità più volte richiamato, che le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. In particolar modo, dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, inoltre, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Infine, esse concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la propria residenza comune.

A differenza dei coniugi, non rientra nel novero dei doveri dei contraenti dell’unione civile l’obbligo di fedeltà.
L’unione civile, ai sensi dei commi 22, 23, 24 e 26 dell’art. 1 si scioglie quando:
a) una delle parti muore o ne viene dichiarata la morte presunta;
b) uno dei contraenti viene condannato per i reati di cui all’articolo 3, n. 1) della legge 10 dicembre 1970, n. 898;
c) uno dei contraenti ricade nelle fattispecie previste dall’articolo 3, n. 2) lettera a), c), d) ed e) della legge 10 dicembre 1970, n. 898;
d) le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta trascorsi almeno tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione;
e) viene emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.
Per quel che concerne le modalità di scioglimento dell’unione e tutti gli altri elementi ad essa connessi non espressamente regolati, il legislatore richiama, “per quanto compatibili” gli articoli 4, 5, primo comma e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies, della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, nonchè le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del Codice di Procedura Civile ed agli articoli 6 e 12 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162.
Ultimo, peculiare aspetto da valutare, concerne l’ipotesi in cui la coppia non sia nata come omogenea ma lo sia divenuta in seguito, a causa del cambiamento anagrafico di sesso di uno dei due coniugi. In assenza della legge Cirinnà, la questione discussa era la sorte del vincolo coniugale in caso di transessualismo.

Conviene ripercorrere brevemente qualche passaggio anteriore alla legge suddetta.

Gli artt. 2 e 4 L. 164/1982 e 31 D.lgs. 150/2011 prevedevano che qualora uno dei coniugi avesse richiesto la rettificazione anagrafica del sesso, su ordine del tribunale l’ufficiale di stato civile del Comune di nascita avrebbe dovuto procedere alla rettifica; conseguenza automatica era lo scioglimento degli effetti del matrimonio – c.d. divorzio imposto.

La Corte Costituzionale, investita della questione di illegittimità di una previsione così rigida e noncurante della volontà dei soggetti coinvolti, la accoglie per contrasto con l’art. 2 Cost, chiarendo, come anticipato, che le unioni di persone dello stesso sesso trovano presidio quali formazioni sociali.

Espunta la normativa sul divorzio imposto, è stata la giurisprudenza della Cassazione a disciplinare ermeneuticamente la problematica. Seguendo l’orientamento del Giudice Costituzionale, anche la Corte si è pronunciata per l’illegittimità dell’annotazione, apposta all’atto matrimoniale, della cessazione automatica degli effetti civili a causa del cambio di sesso di un coniuge.

La legge 76/2016, dando il più ampio risalto alla volontà individuale, ha risolto la questione stabilendo che qualora i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, la relazione – ex matrimonio - si tramuta in unione civile tra persone dello stesso sesso.

Ultima modifica il 08 Febbraio 2017