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Pubblicato in Altri diritti

CAUSALITA’ DELLA CONDOTTA E CAUSALITA’ DELLA COLPA: IL GIUDIZIO DI COLPEVOLEZZA ESIGE LA CONCRETA EVITABILITA’ DELL’EVENTO.

by Avv. Dalila Dell'Italia on18 Settembre 2017

Nota a Corte di Cassazione, sez. IV penale - sentenza 13 luglio 2017, n. 34375

Nel tracciare la distinzione tra prevedibilità ed evitabilità dell’evento costitutivo del reato, la Cassazione precisa che ai fini dell’affermazione di responsabilità penale per delitto colposo è necessario ma non ancora sufficiente l’accertamento del nesso eziologico tra condotta dell’imputato ed evento dannoso o pericoloso, dovendo valorizzarsi il criterio della “concretizzazione del rischio specifico”.

Di seguito la massima: Corte di cassazione, sez. IV penale - sentenza 13 luglio 2017, n. 34375

In tema di violazione delle norme della circolazione su strada la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l’evento non sono, pertanto, sufficienti per fondare l’affermazione di responsabilità, giacché occorre anche chiedersi, necessariamente, se l’evento derivatone rappresenti o no la “concretizzazione” del rischio che la regola stessa mirava a prevenire. Difetta, in altri termini, l’evitabilità e quindi la colpa quando l’evento si sarebbe verificato anche qualora il soggetto avesse agito nel rispetto delle norme cautelari.

ANALISI DEL CASO.

In ordine al fatto, la sentenza di primo grado, confermata in appello, condannava l’imputato per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradaleper aver con la propria autovettura investito il corpo di una donna, già caduta dal proprio ciclomotore per cause indipendenti dalla condotta del primo, cagionandone la morte.

La dinamica del sinistro veniva ricostruita come segue: la persona offesa, alla guida di un ciclomotore, giunta in prossimità di un incrocio rallentava la sua marcia e si accingeva a svoltare, quando, perdendo l’equilibrio del mezzo, cadeva a terra; sulla carreggiata opposta sopraggiungeva intanto un’autovettura che all’incrocio urtava il corpo della donna, provocandone il decesso.  Tra i due veicoli non vi era stato il minimo contatto, essendo la conducente del ciclomotore già caduta a terra al sopraggiungere dell’autovettura.

Il Tribunale riminese e la Corte d’appello di Bologna concordavano sulla circostanza che l’imputato fosse in colpa, poiché la violazione della regola cautelare dettata dal cod. strada, ossia l’eccesso di velocità nella guida, non gli aveva consentito di evitare l’impatto con il corpo, causando in definitiva la morte della donna.

La Corte di appello, in particolare, omologandosi alle osservazioni del Tribunale, ha ritenuto che il conducente dell’autovettura in prossimità dell’incrocio era tenuto ad una condotta maggiormente prudente: solo rispettando i limiti di velocità e dunque decelerando nel mentre si avvicinava all’incrocio, avrebbe potuto rendersi conto della dinamica del fatto ed evitare l’urto con un corpo già sull’asfalto. Pertanto, benché il sinistro non sia causalmente addebitabile alla condotta colposa del ricorrente, derivando da cause autonome, era comunque esigibile da questi una moderazione della velocità tale da poter arrestare la corsa del proprio veicolo.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo che entrambi i giudici di merito avrebbero in realtà confuso il piano della causalità materiale con quello della causalità della colpa. In particolare, secondo la difesa, non si può affermare con certezza o elevata probabilità che l’osservanza della regola di cautela trasgredita avrebbe evitato l’evento, potendo anzi accadere che il decesso della donna si sarebbe verificato nonostante l’imputato avesse moderato la velocità nella guida. Manca, infatti, la prova che il comportamento alternativo lecito del ricorrente avrebbe con certezza o altissima probabilità escluso l’evento morte.

Il giudice di legittimità ritiene il ricorso fondato in ordine alla dedotta insussistenza di profili di colpa addebitabili al ricorrente in relazione all’evento lesivo.

I giudici di merito non avrebbero tenuto distinti, come invece necessario nell’ottica di una corretta lettura dell’art. 43 c.p., le due prospettive, dell’accertamento della sussistenza del collegamento eziologico tra condotta ed evento da un lato e della verifica di rimproverabilità del soggetto, dall’altro.

Secondo la Cassazione, infatti, non è dubitabile che il comportamento dell’imputato abbia materialmente determinato la morte della donna, cosicché si conclude positivamente il giudizio ex artt. 40 e 41 c.p.

Diverso è, però, il giudizio involgente il tema della c.d. “causalità della colpa”, che implica l’esame del c.d. comportamento alternativo lecito dell’agente. Il punto è se con una condotta di segno contrario a quella tenuta l’evento sarebbe stato scongiurato: solo una risposta positiva può mandare esente da responsabilità il soggetto.

In proposito, la stessa Corte richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale per cui ai fini dell’addebito del delitto colposo occorre che l’evento dannoso o pericoloso non sia soltanto prevedibile ma anche evitabile adottando e rispettando regole cautelari specifiche, ossia proprio quelle volte a prevenirlo. L’adozione di siffatte cautele costituisce il c.d. comportamento alternativo lecito, ricavabile attraverso un giudizio prognostico.

Nell’ottica del giudizio di colpevolezza, il nesso causale tra azione od omissione ed evento, quindi, non sussiste quando anche il rispetto della regola di prevenzione non sarebbe stato in grado di evitare l’evento medesimo. Per contro, se il giudizio controfattuale lascia concludere nel senso che il comportamento prudente, diligente, rispettoso della regola cautelare avrebbe avuto significative probabilità di successo, allora è logico fondare un giudizio di rimproverabilità sulla base della c.d. causalità della colpa.

Il dubbio che il giudice deve sciogliere è, allora, se l’evento rappresenti o meno la concretizzazione del rischio specifico che la regola preventiva mirava ad evitare: solo se la risposta è negativa è ammissibile un addebito di responsabilità penale.

Considerato che, come detto, tra i due veicoli non vi è stato alcun urto e che la caduta della donna dal proprio ciclomotore è fatto non ricollegabile all’imputato ma a cause esogene, la Cassazione conclude annullando senza rinvio la sentenza di condanna poiché il fatto non costituisce reato.

COMMENTO.

Come noto, nella teoria generale del reato secondo la classificazione tradizionale, il reato si compone di condotta, evento e nesso causale. Accanto al nesso di causalità materiale, ossia al collegamento eziologico tra azione od omissione ed evento, l’ascrizione di responsabilità penale implica risolto positivamente anche il problema del nesso psicologico, in quanto i principi di cui all’art. 27 Cost.  richiedono che il fatto per cui si risponde sia “proprio e colpevole”.

Il delitto colposo è quello commesso non volontariamente, “contro l’intenzione” recita l’art. 43 c.p.: l’evento si verifica “a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l’inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

Invero, la violazione del dovere di diligenza, prudenza e perizia, nonché l’inosservanza di norme precauzionali è un’entità astratta, che non può come tale cagionare un evento in senso fenomenico; è la condotta ad esser causa dell’evento, la quale, nei reati colposi, è caratterizzata da un quid pluris, la trasgressione di regole cautelari sociali o giuridiche.

La violazione della regola cautelare in sé, tuttavia, ancora non è sufficiente. È causa dell’evento la condotta inosservante non di una regola quale che sia, ma di quella che è atta ad evitare proprio eventi di quel tipo. L’evento accaduto deve essere concretizzazione del rischio specifico che la norma mirava ad evitare.

La responsabilità per colpa va allora circoscritta a quegli eventi lesivi di beni giuridici che la norma, se rispettata, avrebbe evitato, beni che rientrano nello scopo di protezione della norma violata. Ne restano fuori tutti gli altri eventi pur derivanti sotto il profilo materiale dall’azione o omissione dell’agente.

La causalità della colpa, in definitiva, è quel nesso normativo che deve sussistere tra la violazione del dovere oggettivo di diligenza e prudenza o della norma precauzionale specifica e l’evento concretamente verificatosi affinché esso possa essere imputato a colpa del soggetto.

Il giudizio per valutare se l’evento lesivo verificatosi appartiene al genere di quelli che la norma di prevenzione mirava a scongiurare è prognostico e va condotto ex ante ed in concreto, rapportato a come era presumibile che si svolgessero i fatti al momento della condotta, ponendosi mentalmente nella situazione concreta.

Tutto ciò premesso, nella vicenda in analisi può dirsi che causa dell’evento morte è stata l’azione in sé, ma non la colpa dell’agire. Non è dimostrato che la condotta corretta avrebbe scongiurato l’evento, cosicché non può concludersi che se l’agente avesse decelerato la donna caduta dal ciclomotore non sarebbe morta.

Il giudizio penale di colpevolezza si fonda sul principio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, per cui la responsabilità del reo deve emergere dalle prove raccolte con certezza o probabilità statistica e logica particolarmente elevata.

Su tali basi, la Suprema Corte ha concluso il caso ritenendo che il fatto non costituisce reato.

Ultima modifica il 10 Agosto 2021