Istanza di trasferimento da altro Ateneo. Discrezionalità di valutazione dell’Università anche in caso di domanda fuori termine
In riscontro ad un’istanza in via di autotutela presentata dallo studio legale Michele Bonetti & Parteners, un noto ateneo del centro Italia ha accolto la richiesta di trasferimento formulata nell’interesse di uno studente che non aveva inoltrato domanda di partecipazione allo specifico bando.
L’ateneo ha comunque autorizzato il trasferimento disponendo l’immatricolazione all’anno accademico di interesse, sulla scorta delle circostanze contingenti che caratterizzavano la situazione in parola.
Il decreto rettorale emesso - con un inciso che apre anche per il futuro ad una interpretazione più elastica degli avvisi e dei band pubblici emessi dalle Università - afferma che l’assunto previsto dalla normativa vigente secondo cui “gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici” debba essere interpretato proprio nel senso che gli ateneiabbiano invece e comunque la facoltà di istruire istanze meritevoli di attenzione anche se pervenute con modalità diverse da quelle previste nei relativi bandi.
Ed infatti, l’Ateneo in parola, verificate le esigenze personali poste dallo studente a fondamento della propria richiesta ed accertato altresì il possesso in capo allo stesso dei requisiti di ammissione alla procedura di trasferimento, ha autorizzato il trasferimento anche in considerazione della disponibilità di posti per l’anno accademico 2022/2023.
“E’ un importante decisione emessa dal Magnifico Rettore di un noto Ateneo del Contro Italia- commenta l’avv. Michele Bonetti - che lascia ben sperare per il futuro. Ci auspichiamo infatti che i regolamenti universitari possano essere interpretati ed applicati dai singoli atenei in maniera elastica, in modo da scongiurare rigidi formalismi, promuovendo e rendendo così effettivo il diritto allo studio di uno studente in difficoltà”.
Decadenza dalle GM dei docenti di ruolo con riserva: il TAR dichiara nullo il decreto dell’USR
Ancora un accoglimento da parte del TAR del Lazio in relazione ai ricorsi avverso la decadenza dei docenti di ruolo con riserva dalle graduatorie del concorso straordiario.
Questa volta la questione è stata affrontata nell’ambito di un procedimento per l’ottemperanza di una precedente sentenza di accoglimento dello stesso TAR. La questione, nel particolare, riguardava la vicenda di un’insegnante in possesso di diploma di maturità magistrale che, a seguito di ricorso giurisdizionale, era stata inserita con riserva in GAE e, nelle more della definizione del giudizio, aveva stipulato con riserva un contratto a tempo indeterminato superando l’anno di prova.
In ragione della summenzionata riserva processuale, la ricorrente aveva preso parte al concorso straordinario 2018, bandito proprio per far fronte alla drammatica situazione profilatasi con riferimento agli insegnanti in GAE con riserva, e si collocava in posizione utile per l’immissione in ruolo nell’a.s. 2022/2023.
Poco prima delle convocazioni, tuttavia, l’USR per il Lazio pubblicava un provvedimento di decadenza della docente in quanto “di ruolo”, non tenendo conto non solo della circostanza che l’insegnante avesse il ruolo con riserva, ma neanche della sentenza del TAR (resa proprio nell’interesse della docente medesima) nella quale si legge che “l’immissione in ruolo e la conseguente stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato a seguito di pronunce cautelari favorevoli, non produce alcun effetto consolidante per i ricorrenti […] posto che gli stessi non vantano alcuna stabilità con riferimento all’intervenuta immissione in ruolo con riserva […]. In un contesto di tal fatta, peraltro, la scelta di depennare gli odierni ricorrenti parrebbe porsi addirittura in contrasto rispetto alla richiamata ratio legis in punto di utilizzo efficiente e proficuo delle graduatorie” (TAR Lazio – sede di Roma, sentenza n. 10534/2022).
“Si è trattato di un provvedimento posto in elusione della sentenza del TAR” commenta l’Avv. Michele Bonetti, founder dello Studio Legale Bonetti & Partners, che ha patrocinato il ricorso “i docenti immessi in ruolo con riserva non hanno alcuna stabilità professionale e, diversamente da quanto affermato dal M.I. anche discostandosi dalla norma di riferimento, hanno diritto a permanere in tutte le graduatorie per ambire ad ottenere incarichi a pieno titolo”.
TFA SOSTEGNO – ammessi a titolo definitivo i nostri ricorrenti. respinta la revocazione del ministero sul principio del consolidamento.
Il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso per i nostri ricorrenti che avevano partecipato al percorso di formazione per la specializzazione sul sostegno ( TFA sostegno) riportando il cosiddetto consolidamento delle loro posizioni. Il Ministero chiedeva ex art. 106 c.p.a. la riforma della decisione per un vizio revocatorio, precisamente nella parte in cui il Consiglio di Stato aveva ritenuto applicabile alla fattispecie la previsione di cui all’art. 4 comma 2-bis del d.l. del 30 giugno 2005 n. 115 (conv. Legge 2005 n. 168).
Il Ministero sosteneva anche che non fosse stata valutata la circostanza che i ricorrenti non fossero in possesso dei titoli idonei per partecipare alla selezione del TFA sostegno.
La sentenza oggetto di revocazione sosteneva, correttamente, la possibilità di consolidare le posizioni e ottenere l’abilitazione anche in assenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura. I ricorrenti erano stati comunque ritenuti abilitati, a prescindere dalla circostanza se possedessero o meno il titolo per partecipare al concorso.
La VII Sez. del Consiglio di Stato conferma con sentenza del 01.09.2022, Presidente Lipari ed Estensore Sergio Zeuli, il principio del consolidamento per i ricorsi universitari a numero chiuso rigettando la revocazione su una sentenza della VII Sez. del Consiglio di Stato.