La novella legislativa in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all’esercizio della professione forense: dubbi e problematiche.
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Con il Decreto Legge 2020, n. 34, il Governo ha predisposto alcune misure emergenziali per il completamento dell’esame da avvocato e del concorso notarile in corso di svolgimento al momento della nota emergenza sanitaria.

In estrema sintesi, l’art. 254 di tale decreto legge prevede che:

1) gli elaborati scritti ancora rimasti da esaminare possano essere corretti con modalità di collegamento a distanza;

2) le prove orali programmate sino al 30 settembre 2020 possano tenersi con collegamento da remoto;

3) le modalità di svolgimento delle prove orali possano essere utilizzate anche per le prove orali dell’esame da cassazionista;

4) i componenti delle commissioni dell’esame da avvocato possano essere nominati fra professori e ricercatori in materie giuridiche anche se in pensione.

Dunque, per quanto riguarda il completamento della correzione delle prove scritte, il legislatore ha stabilito che ciò possa avvenire con modalità di collegamento a distanza. Tale scelta solleva diverse problematiche.

Il legislatore prevede che le modalità di correzione da remoto siano solamente facoltative. Analogamente a quanto disposto per le prove orali, il secondo comma dell’art. 254 rimette la scelta al Presidente della Commissione centrale. Vi è però una discrezionalità posta in capo ai presidenti delle commissioni ma sempre nel rispetto delle “regole” generali della Commissione Centrale e dunque con evidenti difficoltà di coordinamento. Come precisa il secondo comma dell’art. 254, i criteri di correzione devono, giustamente, rimanere identici a quelli utilizzati per le correzioni di “persona e presenza”. Il legislatore non fornisce alcuna indicazione per regolare lo svolgimento delle correzioni a distanza, rimettendo ai Presidenti ogni decisione circa le “modalità tecniche” da utilizzare per i collegamenti a distanza e le “disposizioni organizzative” per lo svolgimento di tali correzioni. La discrezionalità conferita ai Presidenti delle Commissioni, da coordinarsi col rispetto dei criteri organizzativi della Commissione Centrale, potrebbe determinare ricorsi agli organi della Giustizia Amministrativa da parte dei candidati non ammessi all’orale i quali potrebbero contestare l’adeguatezza dei criteri adottati al fine di assicurare la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute.

Anche le prove orali potranno svolgersi “da remoto”. La decisione di utilizzare tali modalità è rimessa, anche in tal caso, alla scelta discrezionale del Presidente della Commissione centrale. Tuttavia il Decreto oggetto di analisi prevede le modalità di svolgimento da remoto limitatamente alle sole prove orali programmate sino al 30 settembre 2020. Le prove successive, quindi, restando fermi ulteriori e probabili provvedimenti legislativi, si svolgeranno secondo modalità ordinarie. Si prevede che il collegamento da remoto riguardi solo i componenti della commissione giudicatrice, quindi con esclusione del presidente, del segretario e del candidato, i quali dovranno comunque essere presenti di persona. Ciò per garantire l’oralità, la correttezza e la trasparenza di tali prove.

Spetterà al Presidente impartire le disposizioni per l’accesso del pubblico alle sedute delle prove orali, il cui svolgimento è normalmente “aperto”.

Il quinto comma dell’art. 254 estende infine, le modalità alternative di svolgimento delle prove orali (non, invece, quelle per la correzione degli scritti) anche all’esame per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori.