TAR Lazio: sussiste il diritto all’accesso di esposti alla base di attività di indagine della P.A.
Con sentenza del 16 maggio 2022, la sez. V del TAR del Lazio si è pronunciata su un ricorso, patrocinato dallo studio legale Bonetti & Delia, volto all’annullamentodel diniego di ostensione opposto dall’Amministrazione all’istanza di accesso agli atti formulata da un privato ai sensi dell’art. 22 e ss. della L. n. 241 del 1990.
La vicenda traeva origine da un procedimento di restituzione di somme asseritamente percepita a titolo di indebito da parte del cittadino. L’Amministrazione evadeva una prima istanza di accesso agli atti formulata dal cittadino e dall’analisi della documentazione fornita emergeva come l’indagine istruttoria a carico del privato fosse stata avviata dalla P.A. soltanto a seguito di una segnalazione anonima.
Pertanto, il cittadino inoltrava un’ulteriore istanza di accesso agli atti al fine di conoscere tale segnalazione, costituendo la stessa presupposto logico e giuridico della richiesta di restituzione delle somme richieste.
L’Amministrazione non consentiva l’accesso a quanto richiesto, in quanto non riteneva sussistente un interesse diretto, attuale e concreto all’accesso dei documenti, avendo l’interessato, sia con diverse note difensive sia con autonomo ricorso al TAR con cui veniva impugnata la richiesta restitutoria, dimostrato di essere in piena cognizione delle motivazioni sulla base delle quali si procedeva alla revisione delle somme erogate.
Il privato cittadino adiva così il TAR del Lazio, lamentando l’impossibilità di far valere le proprie ragioni in contraddittorio senza la piena conoscenza di tutti gli atti in possesso dell’Amministrazione, con ciò subendo una lesione del proprio diritto di difesa costituzionalmente garantito.
L’Amministrazione, dall’altro lato, insisteva sul difetto di interesse del ricorrente all’accesso poiché la segnalazione anonima si configurava come elemento fattuale esterno al procedimento, risultando del tutto irrilevante conoscerne l’esistenza (Cons. Stato, Sez. III, n. 1717/2021).
Ebbene il TAR del Lazio ha accolto il ricorso patrocinato dallo studio Bonetti & Delia, ordinando l’ostensione della segnalazione anonima.
Nel percorso logico-giuridico operato dal Giudice Amministrativo, si è partiti dal principio, più volte sancito dal Consiglio di Stato, secondo cui la legittimazione all’accesso “ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata, sicché, una volta accertato il collegamento tra l'interesse e il documento, ogni ulteriore indagine sull'utilità ed efficacia del documento stesso in prospettiva di tutela giurisdizionale ovvero sull'esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili è del tutto ultronea” (Cons. Stato, Sez. V, 9 marzo 2020, n. 1664).
Alla luce di tale principio, il TAR del Lazio riteneva che le finalità difensive addotte dal ricorrente fossero meritevoli di tutela, in quanto la conoscenza del contenuto della segnalazione anonima poteva rivelarsi utile per valutare l’attendibilità e la coerenza di quanto richiesto dall’Amministrazione.
Né d’altronde la pendenza dell’autonomo giudizio, mediante cui il ricorrente impugnava la richiesta restitutoria sempre dinanzi al TAR, poteva essere addotto quale motivo per negare l’accesso. Sul punto, ribadendo quanto sancito dall’Adunanza Plenaria n. 4/2011, il Collegio del TAR del Lazio precisava che“la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990”.
Solamente in particolari ipotesi in cui il denunciante potrebbe essere esposto, in ragioni dei rapporti con il denunciato, ad azioni discriminatorie o indebite pressioni, il principio di trasparenza deve ritenersi soccombente rispetto a quello alla riservatezza, ipotesi non ravvisabile, secondo il TAR, nel caso di specie.
In conclusione il TAR del Lazio, annullando il diniego all’accesso, si pronunciava conformemente alla giurisprudenza amministrativa che ritiene che“nell’ambito di un procedimento ispettivo, o comunque di controllo, al privato è riconosciuta la titolarità di un interesse qualificato a conoscere i documenti utilizzati per l’iniziativa di vigilanza che lo riguarda, inclusi gli esposti o denunce suscettibili, per la loro valenza probatoria, di concorrere all’accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato” (ex multis cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 26 maggio 2020. n. 5955; TAR Toscana, Sez. I, 3 luglio 2017, n. 898; TAR. Lombardia, Brescia, Sez. I, 12 luglio 2016, n. 980; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 1 giugno 2011, n. 4989; Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 2009, n. 3081).
Domande di riconoscimento del titolo estero: azione avverso il silenzio.
Molti docenti hanno inoltrato al Ministero competente l’apposita domanda di riconoscimento del titolo, sia relativo alla materia, sia alla specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/U.
Tuttavia, a fronte dell’inoltro dell’istanza di riconoscimento, non è seguita alcuna risposta da parte del Ministero che di fatto continua a serbare un illegittimo silenzio. È noto difatti che il silenzio della pubblica amministrazione è un comportamento inerte che si manifesta a fronte di uno specifico obbligo di provvedere, di emanare un atto e di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso.
Nel caso di specie si è dinanzi a un silenzio c.d. inadempimento, in quanto collegato ad un specifico obbligo a carico della P.A. di provvedere in ordine all’adozione dell’atto finale.
A parere dello studio è possibile, per coloro che non abbiano ricevuto una risposta espressa all’istanza, presentare, fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, apposita azione giudiziale ex art. 117 cpa al fine di ottenere un provvedimento giudiziale che imponga al Ministero di pronunciarsi sulle istanze inevase.
In merito alla tipologia di ricorso da intraprendere lo studio consiglia l’azione di natura individuale in luogo dell’azione di tipo collettivo in quanto si intende evitare possibili pronunce di inammissibilità scaturenti da conflitti di posizione con gli ulteriori ricorrenti, anche potenziali e sopravvenuti, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in tema di inammissibilità dei ricorsi in presenza di posizioni non omogenee (nel caso di specie anche la mera presentazione delle istanze da parte Vostra in differenti date o il tipo di abilitazione conseguita potrebbe dar vita, a parere di chi scrive, ad una pronuncia di inammissibilità) dettata in alcuni casi da eventuali dinieghi o accoglimenti dell’istanza intervenuti nelle more e in modo differente per i ricorrenti.
Trattasi di un'azione volta all'ottenimento di una risposta, sub specie di provvedimento, espressa da parte del Ministero competente che dunque potrà avere contenuto positivo (dunque di riconoscimento) ovvero negativo (diniego al riconoscimento).
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Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale.
Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo.
Come sempre Relatori di altissimo profilo quali:
– il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti;
– l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma;
– il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo
– l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato
– l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma
Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni.
Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M
Esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle GPS dei docenti abilitati all’estero in attesa di ricevere il provvedimento di riconoscimento del titolo.
L’O.M. 60/2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto”, ha disciplinato, all’art. 10, i c.d. elenchi aggiuntivi.
In particolare la predetta disposizione ha previsto la possibilità, nelle more della ricostituzione delle GPS, per i soggetti in possesso di un titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguito entro il 31 luglio 2021 di richiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di tali graduatorie.
I docenti che hanno conseguito il titolo all’estero, al fine della spendibilità del proprio titolo hanno, come noto, l’onere di avanzare istanza di riconoscimento al Ministero competente.
Diversi docenti in possesso di titolo estero conseguito prima del 31 luglio e che hanno inoltrato apposita istanza di riconoscimento dello stesso al Ministero, hanno partecipato alla procedura di inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS, hanno tuttavia ricevuto la notizia della loro imminente esclusione dalle stesse. Conseguentemente si ritiene che anche i docenti abilitati all’estero che si attiveranno ai fini della presentazione della domanda (il cui termine di presentazione scade il 21 agosto) non si vedranno riconosciuta la possibilità di essere inseriti in I fascia.
Tali soggetti hanno partecipato alla procedura in questione in virtù dell’art. 7, punto 4, lett. e) dell’O.M. 60/2020, disposizione richiamata dagli atti amministrativi relativi allo svolgimento della procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS nonché dallo stesso decreto di istituzione degli elenchi aggiuntivi.
Il modus operandi dell’Amministrazione è a nostro avviso illegittimo, in primis perché male interpreta la normativa ed altresì perché appare discriminatoria nei confronti di quanti non hanno avuto modo di partecipare alla procedura di inserimento nella prima fascia delle GPS indetta l’anno scorso.
Per coloro che versano in tale situazione lo studio si attiverà per una consulenza ad hoc e per valutare la possibilità di avanzare un ricorso al fine di richiedere l’inserimento nella I fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS e/o annullare le note di depennamento.
Il processo amministrativo telematico e da remoto, manuale a cura di M. Bonetti con la collaborazione di C. Palladino, B. Colella, T. Sesti
Il processo amministrativo telematico e da remoto, il manuale operativo di diritto amministrativo a cura dell’Avv. Michele Bonetti, pubblicato dalla Key Editore con la collaborazione dell’Avv. Claudia Palladino, Beatrice Colella e la Dott.ssa Teresa Sesti.
Il manuale è concepito come guida pratica destinata ad avvocati e praticanti anche non amministrativisti, e a tutti gli operatori della giustizia che intendono approcciarsi al processo telematico.
L’opera è divisa in due sezioni. Nella prima si sviluppano gli istituti su cui hanno inciso le novità legislative emanate nel periodo emergenziale trattando i casi pratici su cui si cimentano gli addetti ai lavori districandosi tra le molteplici pronunce giurisprudenziali.
La sezione seconda, dopo una disamina dei principali casi giudiziari scaturiti nel periodo pandemico, analizza l’evoluzione del processo amministrativo emergenziale nelle sue sette fasi, sino al 30 aprile 2021.
Il testo, mediante una comparazione con i sistemi processuali delle altre giurisdizioni, fornisce suggerimenti per il periodo post-pandemico soffermandosi sugli istituti che probabilmente rimarranno in vigore.
Attraverso schemi e specifiche fotografie esplica il “processo da remoto”, richiamandosi con tale espressione ad i procedimenti relativi all’udienza in videoconferenza che costituisce attualmente l’espressione più evoluta del processo telematico, rispetto alla quale l’autore riporta una serie di proposte.
Il ricavato delle vendite del manuale sarà devoluto dall’autore a Le Ali dei Pesci, ONLUS in collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze Umane, sezione di Neuropsichiatria infantile de La Sapienza Università di Roma, allo scopo di promuovere la ricerca scientifica per le patologie neuropsichiatriche dello sviluppo, con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, nonché per favorire l’inclusione, l’integrazione e la solidarietà sociale.
Il libro è disponibile ai fini dell’acquisto sul sito
https://www.keyeditore.it/ultime-pubblicazioni/ e sui maggior shop di libri ed ebook (Amazon, IBS, Hoepli ecc).
LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA L’INESISTENZA DI POTERI LOCALI IN TEMA COVID
La Corte Costituzionale, con una sentenza di ampio respiro, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della Legge regionale della Valle d’Aosta, ha affrontato, in maniera sistematica, il regime dei poteri (Statali, regionali e locali) in momenti pandemici.
Lo Stato, difatti, aveva impugnato in via diretta innanzi alla Corte Costituzionale la Legge regionale sostenendo, in sintesi, che “non spetterebbe al legislatore regionale introdurre un meccanismo di contrasto all’epidemia che diverge da quello progettato dalla legge dello Stato, quale che sia in concreto il grado di siffatta divergenza”.
Secondo la Corte, “a fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, «ragioni logiche, prima che giuridiche» (sentenza n. 5 del 2018) radicano nell’ordinamento costituzionale l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002).
Accade, infatti, che ogni decisione in tale materia, per quanto di efficacia circoscritta all’ambito di competenza locale, abbia un effetto a cascata, potenzialmente anche significativo, sulla trasmissibilità internazionale della malattia, e comunque sulla capacità di contenerla (…). Né si tratta soltanto di questo. Un’azione o un coordinamento unitario può emergere come corrispondente alla distribuzione delle competenze costituzionali e alla selezione del livello di governo adeguato ai sensi dell’art. 118 Cost., per ogni profilo di gestione di una crisi pandemica, per il quale appaia invece, secondo il non irragionevole apprezzamento del legislatore statale, inidoneo il frazionamento su base regionale e locale delle attribuzioni“.
Tale conclusione può dunque concernere non soltanto le misure di quarantena e le ulteriori restrizioni imposte alle attività quotidiane, in quanto potenzialmente fonti di diffusione del contagio, ma anche l’approccio terapeutico; i criteri e le modalità di rilevamento del contagio tra la popolazione; le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati; l’approvvigionamento di farmaci e vaccini, nonché i piani per la somministrazione di questi ultimi, e così via. In particolare i piani di vaccinazione, eventualmente affidati a presidi regionali, devono svolgersi secondo i criteri nazionali che la normativa statale abbia fissato per contrastare la pandemia in corso“.
E’ profondamente errato, dunque, pensare di poter imporre misure diverse da quelle nazionali richiamando la peculiarità del proprio territorio.
“Ognuno di tali profili“, contina la Corte, “è solo in apparenza confinabile ad una dimensione territoriale più limitata. Qualora il contagio si sia diffuso sul territorio nazionale, e mostri di potersi diffondere con tali caratteristiche anche oltre di esso, le scelte compiute a titolo di profilassi internazionale si intrecciano le une con le altre, fino a disegnare un quadro che può aspirare alla razionalità, solo se i tratti che lo compongono sono frutto di un precedente indirizzo unitario, dotato di una necessaria visione di insieme atta a sostenere misure idonee e proporzionate“.
La Corte, sul punto, per spiegare l’inesistenza di un persistente potere di ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE REGIONALE O LOCALE IN MATERIA COVID, su cui ci siamo occupati con analoghe conclusioni, ripercorre la previgente legislazione.
“Fin dall’art. 32 della legge n. 833 del 1978“, ricorda la Corte, “si è stabilito che il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica spetti a Regioni ed enti locali, esclusivamente laddove l’efficacia di tali atti possa essere garantita da questo livello di governo, posto che compete invece al Ministro della salute provvedere quando sia necessario disciplinare l’emergenza sull’intero territorio nazionale o su parti di esso comprendenti più Regioni. Che con tale previsione il legislatore non abbia inteso riferirsi all’ovvio limite territoriale di tutti gli atti assunti in sede decentrata, ma, piuttosto, alla natura della crisi sanitaria da risolvere, viene poi confermato dall’art. 117 del d.lgs. n. 112 del 1998, che modula tra Comune, Regione e Stato gli interventi emergenziali nella materia qui coinvolta, a seconda «della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali». Tale disciplina ha poi trovato conferma nell’art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)“.
Nel vigore del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione, infine, l’indirizzo volto ad adattare il governo dell’emergenza, anche sanitaria, al carattere locale o nazionale di essa, ha trovato ulteriore sviluppo con il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). L’art. 7, comma 1, lettera c), in correlazione con l’art. 24 seguente, radica nello Stato il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti di protezione civile, acquisita l’intesa con le Regioni e le Province autonome «territorialmente interessate», sicché, ancora una volta, è l’eventuale concentrazione della crisi su di una porzione specifica del territorio ad imporre il coinvolgimento delle autonomie quando, pur a fronte di simile localizzazione, l’emergenza assuma ugualmente “rilievo nazionale”, a causa della inadeguata «capacità di risposta operativa di Regioni ed enti locali» (sentenza n. 327 del 2003; in seguito, sulla necessità di acquisizione dell’intesa in tali casi, sentenza n. 246 del 2019 (…); sentenza n. 284 del 2006)”.
“Tale conclusione non può che rafforzarsi a fronte di una pandemia, i cui tratti esigono l’impiego di misure di profilassi internazionale. È quanto successo, difatti, a seguito della diffusione del COVID-19, il quale, a causa della rapidità e della imprevedibilità con cui il contagio si spande, ha imposto l’impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire“.
Fin dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, il legislatore statale si è affidato ad una sequenza normativa e amministrativa che muove dall’introduzione, da parte di atti aventi forza di legge, di misure di quarantena e restrittive, per culminare nel dosaggio di queste ultime, nel tempo e nello spazio, e a seconda dell’andamento della pandemia, da parte di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. L’art. 1 del d.l. n. 33 del 2020 ha poi reputato opportuno attribuire uno spazio di intervento d’urgenza anche ai sindaci (comma 9), e, soprattutto, alle Regioni (comma 16), alle quali, nelle more dell’adozione dei d.P.C.m., compete l’introduzione di «misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte» dal d.P.C.m., ovvero anche “ampliative”, ma, per queste ultime, d’intesa con il Ministro della salute, e nei soli casi e nelle forme previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri”.
Tale previsione, continua successivamente la Corte, ha lo “scopo di assicurare che, nel tempo necessario ad aggiornare le previsioni statali alla curva epidemiologica, non sorgano vuoti di tutela, quanto a circostanze sopravvenute e non ancora prese in carico dall’amministrazione statale. È il caso, ad esempio, della sospensione delle attività didattiche prescritta con ordinanze regionali, il cui fondamento riposa non su una competenza costituzionalmente tutelata delle autonomie, ma sull’attribuzione loro conferita dall’art. 1, comma 16, del d.l. n. 33 del 2020.
Ciò che la legge statale permette, pertanto, non è una politica regionale autonoma sulla pandemia, quand’anche di carattere più stringente rispetto a quella statale, ma la sola disciplina (restrittiva o ampliativa che sia), che si dovesse imporre per ragioni manifestatesi dopo l’adozione di un d.P.C.m., e prima che sia assunto quello successivo“.
Punto. Non vi sono ulteriori spazi di azione.
Avv. Santi Delia
T.A.R. LAZIO: L’AVVISO DI PERENZIONE DEVE ESSERE INVIATO ALL’INDIRIZZO PEC INDICATO IN RICORSO E NON AD UN SOLO COMPONENTE DEL COLLEGIO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto l’opposizione a perenzione.
Il caso. Dopo l’accoglimento della misura cautelare, nelle more della fissazione dell’udienza di trattazione del merito, la segreteria del T.A.R. Lazio inviava l’avviso di perenzione all’indirizzo di uno dei difensori non indicata nel ricorso di primo grado.
Nulla, invece, veniva trasmesso all’unico indirizzo pec indicato nell’atto.
Da qui la dichiarazione di perenzione, ritenendo regolarmente comunicati gli avvisi di segreteria, di cui all’art. 82 c.p.a.
Secondo l’Avvocato Michele Bonetti tale provvedimento è illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 136 c.p.a., in quanto l’avviso trasmesso dalla segreteria è stato inviato solo ad uno dei difensori del Collegio difensivo.
L’art. 136 c.p.a., infatti, ha subito varie modifiche e, al momento del deposito del ricorso di cui trattasi, risultava applicabile la versione successivamente modificata.
SE LA BOCCIATURA A SCUOLA ARRIVA DINANZI AI GIUDICI: LA DURA VERITÀ DI PROVARE A FAR RISPETTARE LE LEGGI. ANCHE SE NON PIACE
Un giovane studente di prima media viene bocciato in prima media. I genitori si sentono lesi, vanno da un avvocato che verificata la normativa, le circolari ministeriali e, soprattutto, i verbali della scuola decide di agire.
Il TAR rigetta ritenendo che la motivazione del Consiglio di classe sia congrua. In appello, invece, al contrario, superando le ragioni della motivazione del Consiglio di classe adottato a maggioranza (e non unanime) si riscontra, documentalmente, che la normativa ministeriale risulta violata. L’appello cautelare, secondo il Consiglio di Stato, è fondato, in quanto l’ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado in base agli artt. 1 e 6 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, ed alla circolare n.1865 del 10.10.2017 deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, e ciò “anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione” (così la circolare cit. a pag. 3 ult. cpv.).
Frattanto, dunque, il ragazzo studia e viene promosso, presso altro istituto statale, in terza media confermando, quindi, che “ l’esito positivo dell’anno scolastico 2018-19, trascorso nella classe successiva alla prima, e l’ammissione alla terza classe, a seguito del giudizio positivo conseguito nello scrutinio finale del secondo anno, realizzi in pieno lo schema previsto dalle disposizioni citate, avendo consentito in concreto una valutazione più ampia, ponderata e consapevole dei livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno, su base biennale, come ivi prefigurato”.
Piaccia o non piaccia è la Legge a dirlo ed il buon consiglio di classe, troppo rigido o meno che sia stato, deve anche esso applicare la Legge. Un consiglio di classe che, pur ritenendo che il giovane aveva così tanti deficit (in realtà un solo 4 in Tecnologia e diversi altri 5), aveva, in contrasto con Legge e circolare, attuato rimedi “straordinari” di recupero non ad hoc (a scuola e mirati), ma meramente a casa e di soli cinque giorni “rivelandosi dunque del tutto insufficiente, se posta in relazione alle asserite gravi lacune nell’apprendimento attribuite al ricorrente dagli stessi organi scolastici”.
Piaccia o non piaccia, dicevamo, se Leggi e circolari indicano una via, i Giudici non possono fare altro che seguirla. Tanto il Consiglio di Stato e tutti gli altri Giudici.
Si perché frattanto, proprio seguendo la stessa Legge, tutto il Consiglio di classe di un noto Liceo siciliano è finito sotto procedimento disciplinare per aver bocciato un altro ragazzo. Quest’ultimo, dopo aver lasciato ogni anno 2 o 3 materie, anche in ragione di una delicata situazione familiare per ragioni di salute della madre, veniva prima “rimandato a settembre” e poi bocciato. Bocciato per aver fatto scena muta all’esame di riparazione.
Cosa potrà mai imputarsi a quei docenti? Hanno bocciato un ragazzo che ha ostinatamente fatto scena muta durante l’anno e persino, dinanzi a tutta la Commissione, a settembre.
Ispezione ministeriale e richiesta di 6 mesi di sospensione a tutto il Consiglio di classe. Non si può bocciare un ragazzo nonostante si rifiuti di studiare. E’ la Legge, anche in quel caso, a prevederlo.
Leggere, dunque, ardite giornalate che parlano di “sentenza choc” del Consiglio di Stato e, da qui, argomentare che tale decisione non consenta più di bocciare nessuno in prima media, è davvero fuori luogo.
La verità è che se le regole valgono per tutti è davvero troppo comodo tirare in ballo il Tribunale di turno che, al contrario, si limita a far applicare quelle leggi. Si può discutere se sia corretto che nonostante l’insufficienza in più materie si possa decidere di non bocciare ma se tale è la previsione di legge e delle circolari applicative, non si può lagnarsi, giorno dopo giorno, delle regole che tutti sono chiamati ad applicare.
E’ chiaro che grazie al sistema giudiziale non tutte le storture vengono raddrizzate: un concorso illegittimo, ad esempio, va annullato con ciò gettando disperazione in capo agli onesti che, in tanti casi, avevano meritato la vittoria. In alternativa, ed è ciò che sin’ora è accaduto e da noi fortemente voluto per non penalizzare gli incolpevoli ma meritevoli, tutti vanno ammessi alle prove successive: al corso di laurea nel caso della lotteria dei test di ammissione errati, alla classe successiva nel caso di un giudizio non conforme a Legge, etc.. Sarà il successivo percorso a dare o non dare le risposte sul merito.
A volte, riflettendo su quanto “troppo” sembra ottenersi in tali casi, parlo di bulimia giudiziaria. Non possiamo negarlo: esiste sempre chi, all’esito di un giudizio, ottiene qualcosa in più di quanto meriterebbe. Ma ciò non riguarda solo una bocciatura, un test o concorsi. Al contrario coinvolge ogni altra sfera del contenzioso e dei rapporti sociali.
E stupisce che proprio innanzi ad un diritto costituzionalmente garantito (quale è LO STUDIO) ci si scandalizzi per gli esiti di qualche contenzioso.
Senza necessità di choc e titoloni.
Avv. Santi Delia
PER LA PRIMA VOLTA AMMESSI I RICORRENTI EDUCATORI AL CONCORSO STRAORDINARIO
Con sentenza n. 9474/2019 il T.A.R. del Lazio ha accolto il ricorso dello studio legale Bonetti Delia finalizzato alla partecipazione al Concorso straordinario previsto dall’art. 4, co. 1-quater del DL 87/2018, consentendo per la prima volta ai ricorrenti, quali educatori abilitati tramite il concorso del 2000, l’ammissione alla procedura selettiva di carattere straordinario.
Secondo l’Avv. Michele Bonetti. “È da considerarsi una pronuncia di notevole importanza, trattandosi del primo provvedimento attraverso il quale il T.A.R. accoglie un ricorso collettivo consentendo di partecipare al concorso straordinario senza annullarlo e così salvaguardando anche coloro che vi hanno già partecipato. Il Tar Lazio con una illuminata pronuncia ha accolto la nostra interpretazione costituzionalmente orientata ammettendo i nostri ricorrenti alla procedura concorsuale riservata e senza rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, così da ritenere, quale requisito di ammissione al Concorso straordinario, oltre al diploma magistrale e alla laura in scienze della formazione primaria, anche il titolo di educatori abilitati con il necessario servizio. Così viene consentito ai ricorrenti la partecipazione alla procedura concorsuale di carattere straordinario finalizzata al reclutamento di docenti della scuola primaria e dell’infanzia.”
Con il ricorso presentato dinanzi al T.A.R. Lazio, si impugnava il decreto MIUR n. 89 pubblicato in GU il 9.11.2018, il quale nel prevedere i requisiti di ammissione al Concorso straordinario, stabiliva che non potevano partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione di personale educativo. Nonostante l’equiparazione sia giuridica che economica di tutti gli educatori abilitati tramite il concorso del 2000 agli insegnanti in possesso di diploma magistrale.
Sono anni, difatti, che il Ministero e la Magistratura concordano nel ritenere la figura del personale educativo e quella dell’insegnante in possesso di diploma di maturità magistrale completamente assimilabili sotto ogni profilo, così da raggiungere una vera e propria “equiparazione di status”, tuttavia tale equiparazione veniva negata per la partecipazione al concorso de quo.
Finalmente, in virtù di quanto sopra esposto e sostenuto con i nostri ricorsi, il T.A.R. Lazio ha accolto il primo ricorso collettivo sul concorso straordinario, affermando che “il possesso dell’abilitazione di personale educativo nelle istituzioni educative deve essere considerato in tutto e per tutto equivalente all’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria”. Così da permettere ai ricorrenti educatori abilitati di poter effettuare le prove del Concorso straordinario.
IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE CON SENTENZA IL NOSTRO RICORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO DI UNA RICORRENTE IN VIRTU’ DI INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA E SENZA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
Con sentenza l’On.le T.A.R. del Lazio ha accolto il nostro ricorso finalizzato alla partecipazione al concorso straordinario previsto dall’art. 4, co. 1-quater del DL 87/2018, confermando l’ordinanza del 21 febbraio, con la quale il T.A.R. del Lazio consentiva ad una nostra ricorrente l’ammissione con riserva alla procedura selettiva di carattere straordinario.
Si vuole evidenziare l’importanza di questa pronuncia, trattandosi del primo provvedimento attraverso il quale il T.A.R. consente ad una ricorrente la partecipazione alla procedura concorsuale di carattere straordinario finalizzata al reclutamento di docenti della scuola primaria e dell’infanzia.
Il caso di specie concerne l’anzidetto intervento legislativo che prevede tra i requisiti necessari per l’accesso al concorso straordinario lo svolgimento, nel corso degli ultimi 8 anni, di almeno 2 annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o sostegno presso le scuole statali, considerandosi svolta una annualità purché il servizio abbia avuto una durata di 180 giorni o sia stata prestato ininterrottamente da febbraio fino agli scrutini finali, previsti per il mese di giugno.
Nello specifico, la ricorrente, dopo aver svolto giorni e giorni di servizio per l’anno scolastico 2007-2008, prendeva prima servizio presso un Istituto Scolastico dal gennaio al febbraio del 2017, per poi riprenderlo, dopo un solo giorno di interruzione, presso un differente Istituto Scolastico fino al giugno 2017, e tornando in seguito ad insegnare presso la scuola originaria nell’anno scolastico 2017-2018. Nonostante ciò, veniva esclusa dalla partecipazione al concorso straordinario, non avendo maturato le due annualità di servizio necessarie sulla base dei criteri di computo stabiliti dal DL 87/2018. In poche parole la ricorrente rimaneva fuori per un giorno.
L’interruzione del servizio per un solo giorno, il 14 febbraio 2017, ha determinato un “gap” contrattuale che è stato la causa del mancato computo di una annualità delle due necessarie per raggiungere il requisito del servizio ai fini della partecipazione alla selezione.
La docente, pertanto, per un solo giorno di interruzione veniva penalizzata dalla scelta amministrativa, vedendosi precludere la possibilità di concorrere alla selezione.
In virtù di ciò, nel ricorso presentato al T.A.R. abbiamo prospettato l’opportunità di compensare il “gap” contrattuale di un solo giorno, che ha determinato l’esclusione della ricorrente, alla luce dell’ampio periodo di servizio svolto dalla stessa nell’anno scolastico 2007-2008 e non computabile sulla base dei criteri previsti dal bando, superando il termine di 8 anni, nonché dei giorni e giorni di servizio per l’anno scolastico in corso, che avrebbero colmato il “gap” in oggetto.
L’On.le T.A.R. del Lazio, attraverso interpretazione sostanzialista e garantista costituzionalmente orientata della normativa sopra citata, senza rimessione alla Corte Costituzionale, nonché in applicazione del principio del favor partecipationis, concetto cardine del nostro ordinamento Costituzionale, ha accolto il ricorso, dapprima con una cautelare e poi con sentenza, alla luce della non contestazione della P.A. ed ha ritenuto la docente fornita del requisito sostanziale delle due annualità di servizio previste dal bando e quindi di una pregressa e costante esperienza professionale, consentendole di partecipare al concorso straordinario e sciogliendo definitivamente la riserva.
Vero è che la riserva cautelare è stata sciolta in sentenza in virtù del principio di non contestazione sull’istruttoria, tuttavia, nonostante la peculiarità del caso, non si può non rilevare come trattasi dell’unico precedente favorevole del T.A.R. e del Consiglio di Stato, che, senza rimettere alla Corte Costituzionale la questione, consente alla ricorrente, alla luce della prospettazione in atti, di partecipare ad una procedura straordinaria di stabilizzazione gestita con una legge provvedimento.