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La Corte Costituzionale, con una sentenza di ampio respiro, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della Legge regionale della Valle d’Aosta, ha affrontato, in maniera sistematica, il regime dei poteri (Statali, regionali e locali) in momenti pandemici. Lo Stato, difatti, aveva impugnato in via diretta innanzi alla Corte Costituzionale la Legge regionale sostenendo, in sintesi, che “non spetterebbe al legislatore regionale introdurre un meccanismo di contrasto all’epidemia che diverge da quello progettato dalla legge dello Stato, quale che sia in concreto il grado di siffatta divergenza”. Secondo la Corte, “a fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, «ragioni logiche, prima che giuridiche» (sentenza n. 5 del 2018) radicano nell’ordinamento costituzionale l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002). Accade, infatti, che ogni decisione in tale materia, per quanto di efficacia circoscritta all’ambito di competenza locale, abbia un effetto a cascata, potenzialmente anche significativo, sulla trasmissibilità internazionale della malattia, e comunque sulla capacità di contenerla (…). Né si tratta soltanto di questo. Un’azione o un coordinamento…

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09 Dicembre 2020
L'autorefezione ai tempi del COVID. L'importante pronuncia del Consiglio di Stato.
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2 dicembre 2020 n. 7640 Presidente Estensore Dott. Sergio Santoro commento a sentenza “La richiesta di consumare individualmente il proprio pasto in linea di principio deve dunque ammettersi e può essere accolta, seppure secondo modalità che favoriscano la socializzazione degli alunni, ma soprattutto ne azzerino i rischi in materia di salute e sicurezza, in applicazione analogica dell'art. 26, quinto comma, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (su tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ed in ogni caso sotto la vigilanza del corpo docente”. ANALISI DEL CASO La vicenda definita con la sentenza in commento trae origine dal ricorso incardinato dinanzi al TAR per la Lombardia, sede di Brescia, da parte dei genitori degli alunni di una scuola primaria che, nell’ambito dell’organizzazione scolastica che prevede quattro rientri obbligatori settimanali, negava agli alunni che avevano rifiutato il servizio di ristorazione collettiva di consumare gli alimenti di preparazione domestica nei locali adibiti a refettorio. Parte ricorrente, stante la possibilità di scegliere, in luogo della mensa scolastica, un pasto domestico da consumare nei locali scolastici nell’orario destinato alla refezione, lamentava una grave discriminazione nei confronti degli alunni che avevano scelto tale opzione…

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02 Dicembre 2020
Inderogabilità del collegio perfetto e abuso di funzione da parte del DS: la sentenza del Consiglio di Stato
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30 novembre 2020 n. 7533 Presidente Estensore Dott. Sergio Santoro Nota a sentenza “Il consiglio di classe […] nell'attività valutativa opera come un collegio perfetto e come tale deve deliberare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici”. “Deve ritenersi illegittimo il provvedimento con cui il consiglio di classe non abbia promosso un alunno alla classe successiva, ove dal verbale della relativa riunione risulti l'assenza di un docente, non sostituito da altro collega della stessa materia, non essendo sufficiente la sostituzione dell’assente col dirigente scolastico, che in tal caso svolgerebbe illegittimamente la duplice funzione di coordinatore della seduta e di docente della materia del professore sostituito”. ANALISI DEL CASO I ricorrenti, esercenti la potestà genitoriale sul minore, agivano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, al fine di veder annullato il verbale del consiglio di classe con cui il proprio figlio non veniva ammesso alla classe seconda della scuola secondaria di primo grado. Parte ricorrente adduceva quale motivazione che l’assenza della docente di matematica e scienze, in quanto sostituita dal Dirigente Scolastico e non da un altro insegnante…

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16 Novembre 2020
Prime sentenze definitive di accoglimento del TAR per gli aspiranti agenti della Polizia di Stato.
Nella giornata di venerdì 13 novembre, il TAR del Lazio è tornato a pronunciarsi sulla vicenda inerente al concorso per l’assunzione di 1851 Allievi Agenti, all’esito di una delle prime udienze pubbliche calendarizzate in seguito all’emanazione dell’emendamento che ha sanato la posizione dei ricorrenti. Si tratta, dunque, di una delle prime sentenze di merito che concerne i ricorrenti che in questi giorni stanno svolgendole rimanenti prove concorsuali in applicazione dell’art. 260 bis del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, provvedimento adottato dal Governo a seguito delle plurime pronunce del Giudice Amministrativo. Ebbene, mediante tale pronuncia, il TAR del Lazio ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti, atteso che “l’Amministrazione resistente, mediante la richiamata convocazione, ha eliminato gli effetti lesivi dei provvedimenti impugnati dai ricorrenti, consistenti nella esclusione dalle suddette prove di idoneità, rendendo priva di utilità pratica la prosecuzione del giudizio, dal momento che parte ricorrente non potrebbe trarre ulteriori vantaggi dall’eventuale accoglimento del ricorso”. Difatti, precisa il TAR del Lazio, “la norma di sanatoria, introdotta in sede di conversione del decreto legge al fine di definire i contenziosi insorti sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, consente…

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24 Luglio 2020
IL CONSIGLIO DI STATO SUGLI ONERI DECADENZIALI DELLE GRADUATORIE DI MEDICINA E ODONTOIATRIA
È stato pubblicato oggi un nuovo ed importantissimo provvedimento, a firma dell’Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato, con il quale si introduce un’importante apertura in tema di accesso programmato ai corsi di laurea di Medicina ed Odontoiatria. Trattasi di un’ordinanza cautelare in cui il Supremo Collegio prende posizione in maniera netta ed innovativa sulla nota questione della decadenza dalle graduatorie per non aver effettuato la conferma di interesse disciplinata dall’art. 10 del D.M. n. 337/2018. La rilevanza del pronunciamento riguarda il fatto che trattasi di una nuova giurisprudenza del Supremo Consiglio di Stato, resa in grado di appello, che può aprire la strada ai ricorrenti che incolpevolmente risultano decaduti. Con il provvedimento viene accolto il ricorso collettivo patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, consentendo l’immatricolazione con riserva ai ricorrenti con punteggio elevato conseguito ai test. Il tema è sempre quello della mancata assegnazione dei posti disponibili e non banditi, già accolto con ordinanze e sentenze del G.A. Nel caso di specie, viene affermato che “la Sezione tuttavia non ravvisa gli estremi della decadenza ex art. 10 lett. d) del D.M. n. 337/2018, sul rilievo che il mancato adempimento all’onere di conferma dell’interesse a rimanere nella graduatoria deve risultare…

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22 Luglio 2020
CORSI DI LAUREA A NUMERO CHIUSO: TAR LAZIO E TAR CATANIA A FAVORE DEL “LEGITTIMO AFFIDAMENTO".
A distanza di pochi giorni con due diverse pronunce, rispettivamente del TAR Sicilia sezione staccata di Catania, e della Sezione III bis, del TAR Lazio, il Giudice Amministrativo si è espresso in merito all’iter processuale avviato da alcuni studenti, i quali impugnavano gli atti con cui venivano esclusi dalla selezione per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, nonché Professioni Sanitarie di Tecniche di Radiologia Medica per Indagini. Ambedue le decisioni, a fronte dell’eterogeneità delle vicende da cui originano, risultano in linea con l’orientamento più volte ribadito dal Consiglio di Stato, in ultimo con la sentenza n. 5263 del 25 luglio 2019, rendendo applicabile, alla materia oggetto del contendere, il principio richiamato dall’art. 4, comma 2 bis, del D.L n. 115/2005, secondo cui “conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”. Pur sottolineando le differenze con il caso di specie, ove i ricorrenti…

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10 Luglio 2020
LE RECENTISSIME ORDINANZE DEL TAR LAZIO SULLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEI 1.851 ALLIEVI AGENTI: I NUOVI PROFILI SOLLEVATI DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO E IL COMMENTO DEGLI AVVOCATI MICHELE BONETTI E ALBERTO MARIA CARELLI.
Premesse. Il TAR del Lazio torna a pronunciarsi sulla nota vicenda relativa alla procedura amministrativa volta all’assunzione di 1.851 Allievi Agenti della Polizia di Stato, caratterizzata, come analizzato in precedenza, dalla modifica dei requisiti per l’accesso alle prove concorsuali a seguito dell’intervento del Legislatore, che introduceva con legge 11 febbraio 2019 n. 12, in sede di conversione del decreto-legge 135/2018, l’articolo 11, comma 2 bis, lettera b). Mediante tale intervento normativo, il Legislatore disponeva lo scorrimento della graduatoria della prova scritta svolta nel 2017 ai soli ricorrenti “in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione”. Senza ripercorrere l’intera vicenda concorsuale, si ricorda che, a seguito dell’intervento legislativo, numerosi soggetti idonei alla prova scritta perché in possesso dei requisiti inizialmente previsti per l’accesso alla carica di Allievi Agenti (età inferiore a 30 anni e licenza media) si ritrovavano esclusi dal successivo scorrimento, in quanto veniva…

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È da oggi online il nostro contributo su Analysis, rivista trimestrale di cultura scientifica curata dall’ANPRI e rivolta al mondo della scienza e dell’attualità, con particolare riguardo alle politiche ed all’organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica, allo status ed alla valorizzazione della figura dei ricercatori nel quadro italiano ed europeo. L’articolo, a cura degli Avv.ti Michele Bonetti e Giulia Cerrelli, si inserisce giuridicamente nel panorama legislativo concernente la posizione dei ricercatori e tecnologi italiani enucleando gli aspetti più problematici a livello di governance degli Enti pubblici di ricerca ma anche le disposizioni più innovative, tra cui il d.lgs. 218/2016 che, in base alla giurisprudenza attuale del giudice amministrativo, deve essere interpretato nel senso più inclusivo dei ricercatori all’interno degli organi scientifici e di governo degli Enti. Di seguito il link ove poter reperire il contributo http://www.analysis-online.net/wp-content/uploads/2020/06/l_attivita_di_ricerca_negli_enti_pubblici_tra_influenze_governative_e_decreto_legge_218_2016.pdf Qui il link relativo alla rivista Analysis http://www.analysis-online.net/

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28 Maggio 2020
La novella legislativa in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all’esercizio della professione forense: dubbi e problematiche.
Con il Decreto Legge 2020, n. 34, il Governo ha predisposto alcune misure emergenziali per il completamento dell’esame da avvocato e del concorso notarile in corso di svolgimento al momento della nota emergenza sanitaria. In estrema sintesi, l’art. 254 di tale decreto legge prevede che: 1) gli elaborati scritti ancora rimasti da esaminare possano essere corretti con modalità di collegamento a distanza; 2) le prove orali programmate sino al 30 settembre 2020 possano tenersi con collegamento da remoto; 3) le modalità di svolgimento delle prove orali possano essere utilizzate anche per le prove orali dell’esame da cassazionista; 4) i componenti delle commissioni dell’esame da avvocato possano essere nominati fra professori e ricercatori in materie giuridiche anche se in pensione. Dunque, per quanto riguarda il completamento della correzione delle prove scritte, il legislatore ha stabilito che ciò possa avvenire con modalità di collegamento a distanza. Tale scelta solleva diverse problematiche. Il legislatore prevede che le modalità di correzione da remoto siano solamente facoltative. Analogamente a quanto disposto per le prove orali, il secondo comma dell’art. 254 rimette la scelta al Presidente della Commissione centrale. Vi è però una discrezionalità posta in capo ai presidenti delle commissioni ma sempre nel rispetto delle…