Istruzione

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05 Febbraio 2025
Anni Successivi al primo: Il TAR Torino ammette il candidato escluso al III anno di corso.
Il TAR Torino si è pronunciato su un ricorso, patrocinato dallo Studio Legale Bonetti & Delia, proposto da un ricorrente che era stato escluso dalla procedura per il trasferimento ad anni successivi al primo di Medicina e Chirurgia nonostante fosse già laureato in Odontoiatria presso lo stesso Ateneo. Con un articolato ricorso, era stata evidenziata l’illogicità della procedura che si limitava a valutare ai fini dell'ammissione solo alcuni specifici esami – individuati dal bando - e non tutta la carriera pregressa del candidato nella sua interezza. Tale illogicità risultava inoltra manifesta dalla circostanza che gli esami non valutati ai fini dell’ammissione sarebbero stati comunque convalidati successivamente all’immatricolazione. Il TAR piemontese, preso atto della irragionevolezza dei criteri di valutazione ha ritenuto meritevole di accoglimento la pretesa del ricorrente, soprattutto tenendo conto del bilanciamento tra i pericula contrapposti. In particolare, il G.A. ha ritenuto dovesse prevalere l’interesse del ricorrente ad essere ammesso a frequentare le lezioni universitarie degli anni di corso fino al terzo piuttosto che l’interesse dell’Università a non far accedere ai corsi di studio studenti in eccedenza rispetto al numero chiuso. Inoltre, nel caso esaminato era stato evidenziato come in ragione dell’arbitrario restringimento dei criteri di selezione dei candidati fossero rimasti…

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05 Febbraio 2025
Escluso dal Concorso per le forze armate per alterazione della massa corporea: il TAR dispone la verificazione
Il TAR del Lazio ha disposto la verificazione per un candidato del concorso Allievi agenti della Polizia di stato che era stato escluso per alterazione della massa corporea. In particolare, il candidato in sede di accertamento psicofisico veniva valutato come inidoneo e dunque veniva escluso dal concorso per eccesso ponderale di indice di massa corporea e percentuale di massa grassa superiore ai limiti. Su indicazione dello Studio legale, a pochi giorni dallo svolgimento di tale prova si sottoponeva allo stesso esame presso struttura sanitaria nazionale, risultando idoneo. In ragione di ciò, proponeva ricorso chiedendo l’annullamento del giudizio di inidoneità poiché fondato su un errore da parte della commissione, dimostrato per l’appunto dalla discrepanza tra il verbale di inidoneità e il referto ospedaliero. Il Giudice Amministrativo, preso atto di quanto sopra, ha disposto la verificazione incaricando di tale rivalutazione la Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma che dovrà provvedere all’accertamento dell’altezza, del peso e dei valori di massa grassa del ricorrente, specificando conclusivamente se lo stesso presenti la causa di non idoneità indicata nel provvedimento impugnato. In sede di verificazione, il ricorrete è stato valutato idoneo e quindi sarà riammesso all’iter concorsuale. Lo studio legale offre assistenza a tutti…

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05 Febbraio 2025
Carabinieri – note caratteristiche – il TAR del Lazio annulla la valutazione del carabiniere fatta con le c.d. note caratteristiche
Al ricorrente veniva irrogata la sanzione disciplinare di tre giorni di consegna per il militare per la presunta violazione dell’articolo 1517 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM). Le note caratteristiche venivano in primis impugnate in via gerarchica con esisto negativo che veniva impugnato, a sua volta, innanzi il TAR Lazio. Il ricorrente lamentava in primis la violazione dell’articolo 694 TUOM al comma 1 stabilisce chiaramente che “i documenti caratteristici non contengono alcun riferimento ai procedimenti penali e disciplinali” e poi eccepiva: violazione dell’articolo l’art. 688 del d.P.R. 90/2010 per violazione del principio di tempestività ed in quanto i fatti oggetto di procedimento disciplinare si erano verificatisi in altro periodo storico rispetto a quello oggetto di valutazione; contraddittorietà tra le valutazioni inserite nelle c.d. note caratteristiche. Con decisione pubblicata in data 15 novembre 2024 il TAR del Lazio accoglieva le ragioni del Carabiniere ed annullava anche le c.d. note caratteristiche rilevando il difetto di una adeguata motivazione, alla luce del fatto che tra il giudizio finale e quelli singoli non vi era armonicità. “Con il giudizio finale sintetico, infatti, al ricorrente è stata attribuita la valutazione di “superiore alla media” di cui all’articolo 1026 del c.o.m., che, come chiarito dalla circolare 23…

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03 Febbraio 2025
Ammissione a medicina: il test si ripete se ci sono irregolarità durante lo svolgimento della prova.
Il T.A.R. Lazio ha accolto la domanda cautelare promossa nel ricorso patrocinato dal nostro studio legale, per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, e odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2024/2025. Nella specie, al ricorrente in sede di prova di ammissione veniva consegnato un plico danneggiato e ne chiedeva la sostituzione. Il Responsabile d’aula non sostituiva il plico immediatamente, ma consultava il R.U.P. non presente in loco e, solo successivamente, disponeva la sostituzione del plico danneggiato. Il test continuava, ma la mancata tempestività dell’azione del Responsabile d’aula di concerto con il R.U.P., aveva ridotto il tempo a disposizione del ricorrente per l’esecuzione della prova di circa 10 minuti. Con il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Bonetti e Delia, veniva dunque censurata l’illegittimità delle modalità di svolgimento della prova, lamentando la sottrazione di una parte consistente del tempo totale per lo svolgimento del test. Al ricorrente difatti, che non si è collocato in posizione utile per l’immatricolazione pochissime posizioni, non era stato concesso di recuperare i minuti persi. Alla luce delle deduzioni avanzate nel ricorso il T.A.R. ha previamente ordinato chiarimenti orali da parte dei membri della Commissione e, a seguito delle dichiarazioni rese in sede di camera di…

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30 Settembre 2024
Nomine GPS. Algoritmo illegittimo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito condannato al risarcimento del danno per oltre 10.000 euro
Come noto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha affidato ad un algoritmo la gestione del conferimento degli incarichi di supplenza. Tale modalità di assegnazione è stato oggetto di numerosi contenziosi a causa della poca affidabilità del sistema di nomina. Nel caso di specie il docente chiedeva che venisse dichiarato il suo diritto alla stipula del contratto annuale a tempo determinato in ragione della propria posizione in graduatoria e delle scelte effettuate. Il ricorrente veniva ingiustamente scavalcato in graduatoria da docenti immessi in fascia inferiore, con punteggio più basso rispetto al ricorrente per la medesima classe di concorso. Il docente dunque subiva un pregiudizio in quanto concretamente privato della legittima attribuzione di un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2022/23 pur avendone titolo. Il Giudice del lavoro di Napoli con una recente sentenza, riconosce le ragioni del ricorrente, specificando come lo stesso abbia “analiticamente documentato che diversi incarichi a tempo determinato siano stati attribuiti a docenti con punteggi inferiori.” Il Tribunale di Napoli oltre a riconoscere le ragioni del docente, condanna il Ministero a risarcire lo stesso, scavalcato nella graduatoria a causa della palese inaffidabilità del sistema informatizzato di nomina degli incarichi. Sulla base di tali considerazioni il Giudice…

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25 Settembre 2024
Irragionevolezza e contrarieta’ del decreto ministeriale: il tar del lazio dichiara l’ illegittimita’ del decreto sul tfa
Con sentenza n. 16280/2024 pubblicata in data 9 settembre 2024, il TAR del Lazio ha riconosciuto l’illegittimità della normativa ministeriale che obbligava gli insegnanti con tre anni di servizio a sostenere le prove scritte e orali per accedere al TFA Sostegno. Si tratta di un’importante decisione, in quanto il TAR con tale pronuncia salvaguarda la posizione di tutti gli insegnanti che lavorano nella scuola e che hanno prestato servizio sul sostegno per almeno tre anni negli ultimi cinque e che ambiscono a prendere parte al T.F.A. per il conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno. Tale provvedimento è in linea con quanto asserito nel ricorso proposto dal nostro studio legale, volto a sottolineare l’erronea interpretazione della norma propinata dal Ministero che ha dunque contraddetto la ratio dell’art. 18 bis, c. 2, del d.lgs. n. 59 del 2017, normativa di rango superiore. L’articolo oggetto di discordia è difatti l’art. 18 bis al comma 2 del d.lgs. n. 59 del 2017, il quale prevede che “ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione,…

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In data 16 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto legge n.131 che introduce disposizioni urgenti per la soluzione di procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Il decreto-legge consentirà di agevolare la chiusura di 16 casi di infrazione e di un caso EU Pilot. Tra le altre il decreto interviene sull’infrazione n. 2014/24231, con la quale l’Unione Europea ha reputato non corretto il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio; direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale italiana non era tale da prevenire e sanzionare adeguatamente i casi di abuso di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico. Prima dell’intervento l’art. 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella…

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17 Settembre 2024
Parte il ricorso per gli esclusi dalle GSP EEEM in quanto ammessi alla prova orale per il concorso abilitante dopo la verificazione del TAR.
Come noto, a seguito della verificazione disposta dal TAR del Lazio per i quesiti errati nella prova scritta della procedura concorsuale abilitante per la classe di concorso EEEM, il TAR ha ammesso i nostri ricorrenti alla prova orale. Difatti, in conseguenza del riconoscimento giudiziale di una terza risposta corretta rispetto a quella individuata dal MIM per il quesito sull’ormone GH, i ricorrenti hanno sostenuto e superato la prova orale e sono stati inseriti in graduatoria, seppur tardivamente (per informazioni in merito si rimette il relativo link https://www.avvocatomichelebonetti.it/scuola/precari-della-scuola/concorso-educazione-motoria-il-mim-torna-a-correggere-il-tiro-sul-quesito-dell-ormone-gh). Dopo l’accoglimento giudiziale, inoltre, lo stesso Ministero ha agito in via di autotutela, abbonando il quesito e ammettendo alla prova orale quei candidati che hanno ottenuto la rettifica del punteggio a seguito della rivalutazione. Tali docenti, che per errori causati esclusivamente dal MIM si sono trovati a completare la procedura concorsuale abilitante dopo il 30 giugno 2024, ora risultano totalmente esclusi dalle GPS per la classe di concorso in parola. L’O.M. di aggiornamento delle GPS, difatti, da un lato, non istituiva la II fascia per la classe EEEM, dall’altro, disponeva che potessero inserirsi in graduatoria di I fascia solo i docenti abilitati su tale insegnamento, ovverosia i vincitori del concorso di cui al…

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11 Settembre 2024
Il TAR annulla il provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo estero
Con ordinanza n. 4155 pubblicata in data 7 settembre 2024, il Tar del Lazio, Sezione Terza Bis, disponeva la sospensione del provvedimento con cui il Ministero rigettava l’istanza di parte ricorrente intesa ad ottenere l’inserimento nelle GPS per le classi di concorso A060 – Tecnologia e A026 – Matematica. Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva all’Amministrazione di essere inserito in graduatoria con riserva del riconoscimento del titolo estero. L’Amministrazione inoltrava al ricorrente una richiesta, chiedendo il deposito di documenti e osservazioni tramite la piattaforma RPD e concedendo al ricorrente, come di consueto, un termine di 10 giorni. In poche e semplici parole il Ministero ha rigettato la domanda di riconoscimento del titolo per la mancata ricezione di quei documenti che il ricorrente non ha potuto caricare sulla piattaforma RPD indicata dal Mistero, nonostante fosse in termini, perché la piattaforma era già chiusa e che, comunque, ha inoltrato a mezzo posta elettronica certificata. Per tali ragioni il nostro studio ha provveduto a depositare dinanzi al TAR del Lazio un ricorso, nell’ambito del quale si chiedeva l’annullamento del rigetto previa l’emissione di un provvedimento cautelare. Vi è stata, dunque, una violazione della L. 241/1990 in quanto il Ministero non ha concesso…