Istruzione

La nota procedura concorsuale indetta da Sapienza per il trasferimento ad anni successivi al primo per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, a.a. 2022/2023, è stata annullata dal TAR del Lazio con sentenza emessa in data 14.12.2023 su di un ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti. Nel citato provvedimento si legge: “(…) rispetto alla domanda formulata in ricorso…consegua l’annullamento in parte qua del gravato avviso pubblico (quanto agli evidenziati profili inerenti alla predeterminazione dei criteri di valutazione ad opera della lex specialis della procedura) e, per l’effetto, l’annullamento dei conseguenti atti della procedura valutativa oggetto di impugnazione (in ragione delle ricadute in via derivata dei rilevati profili di illegittimità della lex specialis)”. Il Collegio, accogliendo le censure avanzate con l’atto introduttivo, dichiara la procedura illegittima in relazione ai criteri di selezione indicati nel bando di concorso poiché assunti in violazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria (n. 1 del 2015). La procedura de quo creava difatti delle postergazioni fra gli studenti che venivano selezionati non sulla base del merito, che postula un’accurata valutazione dei CFU conseguiti e degli esami sostenuti, ma unicamente sulla base dell’Ateneo di provenienza; di fatto, l’immatricolazione era quindi consentita ai soli candidati provenienti da Atenei pubblici…
Voto di maturità rivisto dall’Amministrazione per due studenti: Liceo romano rivaluta in melius il punteggio attribuito all’esame di maturità a due studenti in seguito all’inoltro di un ricorso in via di autotutela.
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Sono centinaia di migliaia gli studenti che annualmente sostengono l’esame di Stato e sovente capita che fra questi, ve ne siano alcuni che lamentano l’erroneità della votazione finale conseguita. L’Avv. Michele Bonetti, esperto anche del settore scolastico, ha ottenuto la rettifica del punteggio finale conseguito all’esame di Stato da due studentesse di un Liceo classico romano a seguito dell’inoltro ai competenti uffici di un apposito ricorso gerarchico ed in via di autotutela e con il quale si richiedeva che il punteggio fosse ricalcolato sulla base delle censure avanzate. Nel caso de quo i due studenti lamentavano la mancata e dunque erronea attribuzione dei c.d. “punti bonus” che solitamente sono assegnati dalla commissione esaminatrice alla luce di alcuni parametri e linee guida precedentemente determinati in sede di consiglio di classe; sebbene in detto ambito l’Amministrazione goda di una cospicua discrezionalità occorre sottolineare come, una volta stabiliti i criteri di attribuzione del citato punteggio, questi non possano essere arbitrariamente ed immotivatamente disattesi. Gli studenti dunque avanzavano inizialmente, per il tramite del nostro studio legale, una istanza di accesso agli atti all’Istituto Scolastico, in modo da poter avere contezza di come la Commissione esaminatrice avesse valutato le prove scritte ed il colloquio orale;…
Giustificata l’integrale compensazione delle spese di lite, anche in caso di giudizio favorevole per l’Amminsitrazione, se questa non ha collaborato con il cittadino
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Le spese di lite devono essere integralmente compensate quando si dimostra che l’Amministrazione (vittoriosa) non abbia collaborato con il cittadino (soccombente) prima di incardinare il giudizio. È quanto emerge dalla sentenza del TAR Lombardia n. 2499 pubblicata in data 26 ottobre 2023. La vicenda riguardava una docente che chiedeva la rettifica delle proprie dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso. Il bando prevedeva espressamente che tali dichiarazioni potessero essere integrate o rettificate tuttavia, nonostante i plurimi reclami e istanze stragiudiziali presentati dalla docente, l’Amministrazione aveva sempre tenuto un comportamento completamente omissivo al punto da costringere la docente ad incardinare il ricorso. Il TAR, in prima battuta, aveva respinto il ricorso in fase cautelare condannando la ricorrente a pagare all’Amministrazione la condanna alla spese dell’incidente cautelare, quantificate in € 2.000,00 oltre iva, c.p.a. e spese generali (ovverosia quasi 3000 euro di spese).  Anche il Consiglio di Stato, adito limitatamente al capo delle spese, non aveva ritenuto di riformare l’ordinanza. In sede di merito, invece, il TAR ha così statuito: “la circostanza che la ricorrente abbia presentato, prima della pubblicazione della graduatoria, un reclamo all’amministrazione, in ordine al contestato difetto di inserimento di titoli nel sistema telematico…
Riconoscimento titoli spagnoli. Nel procedimento di riconoscimento del titolo estero degli insegnanti deve essere considerata la posizione professionale ricoperta (in Italia) dal docente. La sentenza del TAR Lazio.
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Ancora una sentenza di accoglimento pubblicata dal TAR del Lazio in relazione al riconoscimento dei titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti in Spagna. Il TAR, difatti, continua ad annullare gli atti di diniego al riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti dagli insegnanti all’estero e ciò in ragione dei principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ma non solo. Nel caso di specie la docente aveva conseguito il titolo di abilitazione in Spagna ma il Ministero aveva respinto la domanda in quanto la docente non aveva dimostrato il riconoscimento all’estero del titolo di laurea conseguito in Italia. A seguito di provvedimento cautelare la docente veniva inserita nelle graduatorie per l’insegnamento e otteneva il ruolo in virtù del titolo conseguito all’estero. Oggi, nell’esito del procedimento di merito, il TAR specifica non solo che la documentazione prodotta dalla docente era completa, ma che l’Amministrazione dovrà riconoscere il titolo conformandosi ai principi eurocomunitari di ragionevolezza e proporzionalità nonché a quelli enunziati dalle sentenze dall’Adunanza Plenaria. Nella sentenza si legge altresì che dovrà “tenersi nella dovuta considerazione, nell’attività di cui sopra che l’amministrazione ha l’obbligo di porre in essere, la documentata assunzione in ruolo della ricorrente anche confermata a seguito di superamento…
Bocciatura alla scuola secondaria di primo grado: il TAR annulla il 03 agosto 2023 ordinando il riesame e la scuola rivaluta il 04 agosto ammettendo lo studente alla classe successiva.
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Nel presente link avevamo riportato l’accoglimento del nostro ricorso intervenuto con sentenza semplificata del TAR del Lazio, sempre in data 03 agosto 2023. A seguito dell’accoglimento ottenuto d’innanzi il Tar del Lazio con pubblicazione in data 03 agosto, lo studio legale notificava il tutto alla scuola prendendo contatti direttamente con la stessa. In data 4 agosto la scuola riapriva lo scrutinio rivalutando anche sulla base delle osservazioni contenute in sentenza la studentessa e ammettendola alla classe successiva. Sempre in data 04 agosto la scuola notificava alla famiglia ed allo studio legale un provvedimento motivato ove per l’appunto, agendo in ottemperanza alla sentenza, ammetteva alla classe successiva la studentessa. “La vicenda rappresenta l’efficienza della giustizia amministrativa” a parlare è l’Avv. Michele Bonetti, founder dello studio legale Bonetti & Delia “In meno di un mese è stata resa una articolata e puntuale sentenza debitamente eseguita dall’Amministrazione; la celerità della corretta pronuncia del Tar del Lazio potrà consentire alla studentessa anche di recuperare eventuali lacune seguendo dei percorsi individualizzati organizzati dalla scuola”.
Concorso a 200 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. IlTAR del Lazio accoglie le doglianze, un "cuore" nel compito in determinati casi può non essere un segno di riconoscimento.
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Il TAR Lazio accoglie il ricorso avanzato dal nostro Studio Legale disponendo la correzione della prova scritta di una candidata che era stata esclusa dalla procedura concorsuale a causa dell’apposizione, nella mala copia di uno degli elaborati, di due “cuoricini” valutati dalla Commissione come segni di riconoscimento. L’On.le Collegio, richiamando la granitica giurisprudenza in materia, afferma che: “(…) al fine di configurare la presenza di un segno grafico in un elaborato come segno di riconoscimento, la particolarità deve assumere “un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta” (cfr. Tar Lazio, III, 3 marzo 2020, n. 2770)”. La candidata difatti, nel caso di specie, si serviva dell’utilizzo di due “cuoricini” nella redazione della mala copia dell’elaborato al fine di rendere immediatamente riconoscibile, al momento della trascrizione in “bella copia”, la ricostruzione dei passaggi effettuati, nonché l’ordine degli stessi ed evitare inoltre un notevole dispendio di tempo. Lo Studio Legale ha, sin dall’inizio della vicenda, rappresentato come i simboli utilizzati ed apposti nel compito dalla candidata fossero dei meri rimandi tra le varie correzioni e rielaborazioni del testo iniziale che veniva successivamente trascritto in “bella” secondo l’esatto ordine…
Studentessa bocciata in I^ media: il TAR annulla il provvedimento di non ammissione alla classe successiva.
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Il TAR Lazio accoglie il ricorso avanzato dal nostro Studio Legale disponendo l’annullamento del provvedimento che deliberava la non ammissione alla classe successiva di un’alunna di I^ media la cui bocciatura era stata esclusivamente motivata sul non raggiungimento della sufficienza in tutte le materie. In particolare la studentessa aveva una insufficienza grave e 5 insufficienze lievi. Il Consiglio di classe limitava la propria valutazione ai voti numerici ed ometteva di considerare che durante l’anno scolastico l’alunna aveva migliorato i suoi voti in molte materie, oltre che il suo comportamento nei confronti dei compagni e degli insegnanti. Il TAR del Lazio, richiamando la giurisprudenza di secondo grado, ha ritenuto che “la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un’eccezione, dato che anche quando si registri un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione non è automatica ma “può” essere deliberata con adeguata motivazione”. Con parole forti ma giuste l’On.le Collegio di primo grado ha poi proseguito affermando che “in via di sintesi, avendo il legislatore sostanzialmente elevato a regola la promozione per “le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado”, la non ammissione alla classe successiva, anche…
Contenzioso “Sapienza” trasferimenti ad anni successivi al primo: il Consiglio di Stato accoglie gli appelli e rinvia al TAR per la fissazione del merito.
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Ormai è noto che il bando inerente ai “Trasferimenti ad anni successivi al primo” per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2022/2023 indetto da “Sapienza” Università di Roma è pervaso da una serie di illegittimità al pari delle plurime graduatorie pubblicate. A tal riguardo, numerosi sono stati i ricorsi instaurati innanzi al TAR e, successivamente, innanzi al Consiglio di Stato al fine di tutelare i diritti e gli interessi dei candidati che partecipavano alla procedura concorsuale. Dall’inizio abbiamo ritenuto che il bando ledesse il diritto allo studio dei partecipanti a causa dei criteri di valutazione discriminatori previsti dalla lex specialis in violazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 1 del 2015. Il Consiglio di Stato con ordinanza cautelare ha accolto le nostre doglianze sulla questione disponendo il rinvio della causa al TAR per la definizione della controversia nel merito. Il Giudice di secondo grado rimette quindi alla valutazione del TAR la compatibilità dei criteri di valutazione previsti dalla lex specialis ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 1/2015 ipotizzando che tra i partecipanti alla procedura concorsuale vi sia stata una illegittima postergazione causata dall’erroneità dei criteri di valutazione adottati; questi ultimi difatti dovrebbero basarsi su dei criteri oggettivi…
GPS e titoli esteri: aggiornamenti sul contenzioso ed ultime novità.
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Con Decreto Legge del 22 aprile 2023 n. 44 il Governo ha deciso di promuovere, anche per il 2023/2024, le nomine in ruolo da I fascia delle GPS sul “sostegno”, sui posti che residuano a seguito delle convocazioni da GAE e GM. Il D.L. contiene importanti novità anche con riguardo agli insegnanti abilitati e specializzati all’estero, inseriti in GPS con riserva in quanto in attesa del riconoscimento del titolo conseguito. In merito a quest’ultimo aspetto, prima di analizzare la modifica apportata dal Decreto Legge, appare necessario un breve cenno alla situazione precedente all’emanazione dello stesso. In primis, si ricorda l’art. 7, comma 4, dell’O.M. 112/2022 di aggiornamento delle GPS, prevedeva che: “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno…