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Pubblicato in Istruzione

Consiglio di Stato: il diritto allo Studio non può essere compresso per irregolarità formale

La vicenda trae origine da un contenzioso avviato contro l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la Seconda Università degli Studi di Napoli.

Tutto era nato da una modifica adoperata dalla ricorrente sulla scelta dell’Ateneo ove effettuare il test d’ingresso; alla modifica della scelta non era seguito però il pagamento del bollettino anche per la nuova sede indicata.

In riforma dell’ordinanza di rigetto del TAR il Consiglio di Stato accoglieva l’istanza cautelare proposta in I° grado dalla ricorrente (vedi http://www.avvocatomichelebonetti.it/index.php/news/item/773-irregolarità-formali-che-tengono-fuori-dai-concorsi-pubblici-il-consiglio-di-stato-è-lapidarionessuna-limitazione-al-diritto-di-studio-per-motivi-formali).

Il Tribunale Amministrativo del Lazio aveva rilevato che la Seconda Università degli Studi di Napoli, sede prescelta dalla ricorrente a seguito della modifica, non aveva potuto conoscere la sua posizione perché il contributo non risultava pagato presso la stessa ma presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Lo stesso Tar concludeva tuttavia con un’ “apertura” ritenendo che, pur se non si è potuto valutare il test effettuato presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, quest’ultima avrebbe potuto “concordare” uno “spostamento del contributo con apposita partita di giro” con l’Università Federico II.

Sempre su nostro ricorso il Consiglio di Stato già si era espresso sull’irrilevanza di “irregolarità” di tal genere laddove si verta in materia di diritti fondamentali come il diritto allo Studio.

Il Tar del Lazio in altra composizione collegiale aveva precedentemente rilevato che “non può sostenersi alla luce della legge concorsuale che il diritto a sostenere la prova scritta sia subordinato al pagamento del bollettino di pagamento”.

Il tutto, occorre ricordare, avveniva nel c.d. anno accademico del bonus maturità e si inscriveva in un cambio delle regole in corsa iniziato con il DM 334 del 24 aprile 2013 e modificato per le regole sulla partecipazione con il DM 449 del 12 giugno 2013 il cui allegato n. 2 prescrive espressamente che “la sede in cui il candidato sostiene il test è in ogni caso considerata prima scelta”, ignorando dunque problematiche di natura amministrativa e burocratica, ivi compreso il pagamento del bollettino.

Il Consiglio di Stato è però lapidario accogliendo l’istanza cautelare proposta in primo grado di ammissione con riserva sia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli che presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II ed avanzata con il meccanismo delle c.d. subordinate plurime.

 

Ultima modifica il 29 Aprile 2014