Le novità intervenute, tuttavia, non intaccano il procedimento in oggetto giacché, ai sensi dell’art. 7, comma 3 dello stesso D.L. 31 agosto 2016 n. 168, le modifiche hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017.
Ai ricorsi depositati in data antecedente a quest’ultima, invece, continuano ad applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Sino all’1 gennaio 2018, pertanto, l’avviso doveva essere trasmesso via pec all’indirizzo indicato in ricorso o ad entrambi gli indirizzi del Collegio difensivo, ma giammai soltanto ad uno dei due, peraltro non indicato in atti.
Superata dunque la nota circolare del 2014 secondo cui, se vengono indicati “più indirizzi pec da parte dei difensori componenti il collegio difensivo, la comunicazione a mezzo pec andrà effettuata all’indirizzo pec del primo difensore indicato in ricorso e risultante da elenchi pubblici, salvo che il collegio difensivo dichiari, nel ricorso o con atto successivamente depositato in segreteria, di voler ricevere le comunicazioni ad (unico) indirizzo pec, corrispondente ad uno dei difensori, risultante da pubblici elenchi”.
Nella specie il domicilio era eletto presso entrambi i difensori, ragion per cui la comunicazione andava fatta solo a quello che aveva indicato l’unico indirizzo pec.
Il T.A.R. Lazio, pertanto, a seguito dell’opposizione a perenzione ex art. 85 c.p.a. ha accolto la medesima, ordinando la reiscrizione a ruolo del ricorso.