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Pubblicato in Istruzione

T.A.R. LAZIO: L’AVVISO DI PERENZIONE DEVE ESSERE INVIATO ALL’INDIRIZZO PEC INDICATO IN RICORSO E NON AD UN SOLO COMPONENTE DEL COLLEGIO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto l’opposizione a perenzione.
Il caso. Dopo l’accoglimento della misura cautelare, nelle more della fissazione dell’udienza di trattazione del merito, la segreteria del T.A.R. Lazio inviava l’avviso di perenzione all’indirizzo di uno dei difensori non indicata nel ricorso di primo grado.
Nulla, invece, veniva trasmesso all’unico indirizzo pec indicato nell’atto.
Da qui la dichiarazione di perenzione, ritenendo regolarmente comunicati gli avvisi di segreteria, di cui all’art. 82 c.p.a.
Secondo l’Avvocato Michele Bonetti tale provvedimento è illegittimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 82 e 136 c.p.a., in quanto l’avviso trasmesso dalla segreteria è stato inviato solo ad uno dei difensori del Collegio difensivo.
L’art. 136 c.p.a., infatti, ha subito varie modifiche e, al momento del deposito del ricorso di cui trattasi, risultava applicabile la versione successivamente modificata.

Le novità intervenute, tuttavia, non intaccano il procedimento in oggetto giacché, ai sensi dell’art. 7, comma 3 dello stesso D.L. 31 agosto 2016 n. 168, le modifiche hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017.

Ai ricorsi depositati in data antecedente a quest’ultima, invece, continuano ad applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1° gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del decreto.
Sino all’1 gennaio 2018, pertanto, l’avviso doveva essere trasmesso via pec all’indirizzo indicato in ricorso o ad entrambi gli indirizzi del Collegio difensivo, ma giammai soltanto ad uno dei due, peraltro non indicato in atti.
Superata dunque la nota circolare del 2014 secondo cui, se vengono indicati “più indirizzi pec da parte dei difensori componenti il collegio difensivo, la comunicazione a mezzo pec andrà effettuata all’indirizzo pec del primo difensore indicato in ricorso e risultante da elenchi pubblici, salvo che il collegio difensivo dichiari, nel ricorso o con atto successivamente depositato in segreteria, di voler ricevere le comunicazioni ad (unico) indirizzo pec, corrispondente ad uno dei difensori, risultante da pubblici elenchi”.
Nella specie il domicilio era eletto presso entrambi i difensori, ragion per cui la comunicazione andava fatta solo a quello che aveva indicato l’unico indirizzo pec.
Il T.A.R. Lazio, pertanto, a seguito dell’opposizione a perenzione ex art. 85 c.p.a. ha accolto la medesima, ordinando la reiscrizione a ruolo del ricorso.

Ultima modifica il 04 Dicembre 2019