La voce del diritto

La voce del diritto (63)

Voto di lista e voto al candidato: il T.A.R. fa chiarezza sulla volontà dell’elettore e sulla prevalenza in caso di errori.
Pubblicato in La voce del diritto
Il voto di lista prevale sull’indicazione delle preferenze ove queste ultime siano state erroneamente apposte in corrispondenza di una lista errata. E’ questo il principio del T.A.R. Campania nell’ambito di una competizione elettorale a fronte della non univocità della volontà dell’elettore. Il T.A.R., in particolare, ha chiarito che, quando l’elettore appone il segno su una lista ma indica preferenze per candidati appartenenti a un’altra, il voto resta valido esclusivamente per la lista contrassegnata, mentre le preferenze devono considerarsi inefficaci ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 570/1960. Il voto, inoltre, non deve essere attribuito alla lista dei due candidati ma, esclusivamente, a quella ove il segno è stato apposto. “Le preferenze sono valide solo se espresse per candidati compresi nella lista votata, e che, qualora le preferenze si riferiscano, invece, a candidati di altra lista, in tal caso resta valido il voto alla lista, ma sono inefficaci le preferenze così espresse. Tale regola è sancita con chiarezza dall’art. 57 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570: “Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”. Dunque, nell’ipotesi di crocesegno apposto sul simbolo di una lista, con preferenze, però, per candidati non compresi in essa, ma in…
Il TAR Abuzzo sulla questione del consolidamento e del legittimo affidamento sulle procedure concorsuali: dichiara improcedibile il ricorso ma tiene fermi gli effetti medio tempore conseguiti
Pubblicato in La voce del diritto
L’accesso ai corsi universitari a numero programmato torna al centro dell’attenzione grazie a una recente pronuncia del TAR Abruzzo, che ha riconosciuto e consolidato l’iscrizione di alcuni studenti al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia. La vicenda trae origine dal bando emanato dall’Università degli Studi dell’Aquila per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi (classe LM-51) per l’anno accademico 2024/2025. A seguito della riapertura dei termini per la copertura dei posti residui, diversi candidati – pur in possesso dei requisiti e con punteggi utili – venivano esclusi dalla graduatoria finale. Gli studenti proponevano ricorso dinanzi al TAR Abruzzo – L’Aquila, contestando, tra l’altro, la legittimità delle modalità di selezione adottate dall’Ateneo, fondate sulla valutazione del curriculum anziché sul previo superamento di una prova selettiva, in presunta violazione della normativa vigente. In sede cautelare il TAR accoglieva le istanze dei ricorrenti, riconoscendo la fondatezza delle censure sollevate e disponendo l’ammissione con riserva degli stessi al corso di laurea. Il giudice adito specificava infatti che “dal tenore letterale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 si evince che l’accesso ai corsi per i quali è prevista la programmazione presuppone il “previo superamento di apposite prove”,…