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CONCORSO STRAORDINARIO: AMMESSA ALLE PROVE UNA RICORRENTE ESCLUSA IN VIRTU’ DI UNA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA E SENZA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
Pubblicato in Istruzione

Trattasi di un caso peculiare concernente l’intervento legislativo varato con il D.L. n. 87/18 e, con esso, un concorso straordinario finalizzato al reclutamento di docenti della scuola primaria e dell’infanzia.

Tra i requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale, oltre i titoli di accesso, la lex specialis, all’art.4, 1 quinquies, lettera b), ha richiesto, in aggiunta, lo svolgimento “nel corso degli ultimi 8 anni, di almeno 2 annualità di servizio specifico, non continuativo, su posto comune o sostegno presso le scuole statali presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 2 maggio 1999 n. 124”. L’ultima disposizione recita che “il comma 1 dell’art. 489 del Testo Unico deve intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’a.s. 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

A seguito del ricorso proposto innanzi all’On.le TAR del Lazio - avverso l’esclusione dal concorso per la mancanza di un solo giorno in una delle due annualità richieste dal bando - una ricorrente è stata ammessa con riserva allo stesso.

Nello specifico, la docente prendeva servizio presso un Istituto Scolastico dal 18 gennaio al 13 febbraio del 2017, per poi riprenderlo il giorno 15 febbraio 2017 sino al 9 giugno 2017.

L’interruzione del servizio per un solo giorno, il 14 febbraio 2017, è derivata da esigenze proprie della P.A., nella specie, dal passaggio della docente presso un differente Istituto Scolastico. Tale gap contrattuale è stato la causa del mancato computo di una annualità delle due necessarie per raggiungere il requisito del servizio ai fini della partecipazione alla selezione. La scelta amministrativa ha perciò penalizzato la docente, precludendole la possibilità di concorrere alla selezione, pur avendo, la stessa, svolto nel medesimo anno scolastico più giorni di servizio.

Il G.A., chiamato a pronunciarsi sulla vicenda – con ordinanza del 21 febbraio – ha consentito alla ricorrente la partecipazione alla procedura selettiva di carattere straordinario. Ciò è avvenuto alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sopra citata, nonché in applicazione del principio del favor partecipationis, concetto cardine del nostro ordinamento Costituzionale, in virtù dei quali l’On.le Giudicante ha ritenuto la docente fornita del requisito sostanziale delle due annualità di servizio previste dal bando e quindi di una pregressa e costante esperienza professionale.

Nel dettaglio, la ricorrente ha prospettato una violazione della normativa di settore, fornendone una lettura conforme al dettato costituzionale e ai principi inviolabili sanciti dalla Carta fondamentale.

Nel suo significato più proprio, si è interpretata la norma di cui all’art.11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, già citata, evidenziando come questa individui il requisito in questione in senso non formale, bensì sostanziale, ovvero nel servizio complessivamente continuativo, così come quello svolto dalla docente, ben più lungo tra l’altro di quello prescritto dalla legge.

La possibilità di un’interpretazione sostanzialista è prevista dallo stesso articolo 489 del T.U. delle Disposizioni Legislative in Materia di Istruzione (D.L. 16 aprile 1994 n. 297) il quale, al comma 2, riporta: “i periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”, consentendo in tal modo delle eccezioni; è così che nelle ipotesi più comuni di aspettativa, congedo, ecc., si potrebbe giungere a computare come valida una annualità con molti meno giorni rispetto a quelli effettivamente in possesso di un candidato.

                                                                                                                                                                                                          Avv. Michele Bonetti

INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO: CINQUE SENTENZE DELLO STUDIO BONETTI DELIA TRA I PROVVEDIMENTI PIU’ IMPORTANTI DEL TAR LAZIO.
Pubblicato in Altri diritti

Si è svolta pochi giorni fa l’inaugurazione del nuovo anno Giudiziario del Tribunale Amministrativo per il Lazio e, nella rassegna di giurisprudenza selezionata per la celebrazione, posso rinvenirsi ben 5 sentenze relative a contenziosi patrocinati dallo Studio Legale Michele Bonetti e Santi Delia.

Le tematiche affrontate sono varie. Tra queste vi è l’annullamento dell’atto di aggiudicazione di una gara d’appalto indetta da Poste Italiane S.P.A. (sentenza n. 08511/2018) Quest’ultima aveva appaltato la fornitura di materiale di arredo ad una società che al momento della domanda di partecipazione non era in possesso della certificazione EN ISO 14000:2004.

Si trattava di un appalto di euro 9.758.146,00 che Poste Italiane aveva aggiudicato ritenendo equivalente alla Certificazione la relazione di un professionista privato. Ad avviso del Collegio, la relazione di un perito chimico incaricato dalla stessa aggiudicataria non è riconducibile alla categoria delle prove equivalenti di cui all’art. 87 commi 1 e 2, del d.lgs n. 50 del 2016  per due motivi: da un lato l’art 87 fa espresso riferimento all’attestazione effettuata da parte di “organismi indipendenti”, mentre la relazione prodotta era stata effettuata da un privato; dall’altro detta dichiarazione si limitava  in modo generico a riconoscere che le misure di gestione ambientale poste in essere dall’aggiudicataria erano conformi agli standard ISO 14001 sicché non integrava una prova concreta dell’adozione di misure conformi agli standard. L’aggiudicataria aveva tardivamente acquisito la certificazione ISO 1400, ammettendo implicitamente di non esserne in possesso al momento della partecipazione alla gara. Il Collegio ha accolto il ricorso degli avv.ti Bonetti e Delia, proposto a favore della seconda classificata, annullando l’atto d’aggiudicazione impugnato, con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, la ditta aggiudicatarie e la resistente Poste Italiane S.p.a.

Lo studio Bonetti Delia, inoltre, è sempre stato in prima linea, al fianco di centinaia di giovani aspiranti medici delusi da test di ammissione che non tengono conto delle capacità attitudinali e della vocazione dei ragazzi ad intraprendere la professione medica. 

Sul tema delle ammissioni ai corsi di laurea in Medicina, il T.A.R. ha segnalato la sentenza n. 8263/2018 con la quale è stato definitivamente annullato il Decreto Ministeriale che gestisce il concorso nella parte in cui negava la redistribuzione dei posti extracomunitari rimasti vacantiGrazie a tale decisione oltre 500 studenti nei corsi di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura sono stati ammessi.

Sempre a favore degli studenti che chiedono accesso all’Università, il T.A.R. ha segnalato la sentenza n. 9832/2018, con la quale è stata accolta la domanda di riesame di un ricorrente che chiedeva l’immatricolazione ad anni successivi al primo, senza aver superato il test di ammissioneLo studente, infatti, chiedeva di immatricolarsi ad anno successivo al primo nella facoltà di Medicina e Chirurgia, senza dover svolgere i quiz di ammissione potendo occupare i posti vacanti residui e avendo già sostenuto gli esami di profitto necessari per accedere al secondo anno, dunque in possesso di crediti utili. Ciononostante si vedeva negata non solo l’immatricolazione ma anche la mera valutazione della carriera. Il Tar Lazio, in accoglimento del riccorso avanzato dallo studio legale Bonetti e Dlia, ha affermato che “non c’è ragione di lasciare posti scoperti, non solo per il legittimo soddisfacimento di interessi costituzionalmente tutelati, ma anche nell’interesse pubblico ad un livello qualitativo e quantitativo di personale sanitario, in grado di soddisfare le esigenze della popolazione “[…] “in linea di principio, la limitazione dell’accesso agli studi universitari non è incompatibile con l’art. 2 del Protocollo n. 1, tenendo presenti le risorse disponibili e il fine di ottenere alti livelli di professionalità…..Pertanto, l’applicazione del numero chiuso non può violare la citata norma se è ragionevole e nell’interesse generale della società. La materia ricade nell’ampio margine di apprezzamento dello Stato[…]  

Sul tema delle ammissioni ai corsi di specializzazione post lauream in Medicina, il T.A.R. ha segnalato la sentenza n. 9513/2018. Dopo oltre 10 anni di vigenza del D.M. del 21 aprile 2006, il T.A.R. accogliendo le prospettazioni del noto studio, ha annullato il bando del corso di formazione in medicina generale e disposto l’immediata ammissione al corso di parte ricorrente chiarendo che “[…] va annullato l’art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero della Salute nella parte in cui prevede che a parità di punteggio tra candidati “si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea” e l’art. 10 del Bando di concorso regionale contenente la medesima previsione e va disposto l’inserimento del ricorrente in soprannumero nel Corso di formazione in Medicina Generale per il triennio 2017/2020 presso la Regione Sicilia”.

A seguito di tale annullamento il Ministero ha poi cambiato il bando di accesso imponendone la revisione a tutte le regioni.