Articoli filtrati per data: Giugno 2024
Concorso docenti 2016: gli ammessi con riserva potranno stabilizzare la propria posizione professionale. Possibilità di stabilizzazione anche per coloro che hanno avuto la revoca del ruolo.
Pubblicato in Istruzione

Il decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, all’art.10, rubricato “Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l’anno scolastico 2024/25”, è intervenuto sulle posizioni ancora pendenti dei docenti che avevano partecipato con riserva processuale al concorso ordinario del 2016.

La norma, nella sostanza, si pone la finalità di chiudere le posizioni dei docenti che hanno partecipato con riserva al concorso e che non sono ancora definite dinanzi al G.A., ma non solo.

Si tratta di docenti che hanno svolto tutte le prove concorsuali (preselettiva, scritta e orale), sono stati inseriti in graduatoria di merito, sono stati immessi in ruolo, hanno superato l’anno di prova e hanno svolto servizio in tale ruolo per almeno tre anni, tutto “con riserva”.

Tali docenti, in virtù della novazione normativa, saranno ammessi a partecipare ad un percorso universitario di 30 CFU, all’esito del quale, per effetto del conseguimento della specifica abilitazione, si vedranno sciolta ogni riserva pendente.

L’intervento normativo, tuttavia, va oltre e comprende anche i docenti che, nelle more, hanno subito la revoca della nomina in ruolo del contratto, ad esempio, a causa di una sentenza negativa emessa dal TAR o dal Consiglio di Stato.

A tali docenti sarà possibile stipulare contratti annuali su posti vacanti e disponibili già a partire dall’anno scolastico 2024/2025.

Durante tale annualità i docenti dovranno partecipare ai suddetti percorsi universitari all’esito dei quali conseguiranno l’abilitazione. Una volta conseguita l’abilitazione i docenti saranno immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno 2025 determinerà la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.

 

Titoli esteri: nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno per porre rimedio ai ritardi del Ministero.
Pubblicato in Istruzione

Con decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024, G.U. n. 126, concernente “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca”, sono state introdotte alcune novità per i possessori di titoli conseguiti all’estero per l’insegnamento sul sostegno.

In particolare, con l’art. 7 è stato previsto che i docenti che, alla data del 1° giugno 2024 abbiano conseguito una qualifica professionale o un titolo di formazione all’estero, e siano in attesa di riconoscimento del titolo, oppure abbiano ancora pendente un contenzioso dinnanzi al Giudice amministrativo per la mancata tempestiva conclusione del suddetto procedimento, al fine di sanare tale situazione, possono iscriversi ai percorsi di formazione erogati dall’INDIRE.

Ciò significa che chi ha presentato da oltre quattro mesi domanda di riconoscimento dei propri titoli conseguiti all’estero o ha un ricorso pendente avverso il silenzio della P.A., potrà regolarizzare la validità del titolo partecipando a questi nuovi percorsi indetti dal Ministero; ciò a condizione che rinunci all’istanza di riconoscimento del titolo.

Il superamento dei percorsi di formazione determina il conseguimento di un titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il docente, tuttavia, si potrà iscrivere unicamente al percorso relativo ad un solo grado di istruzione.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale disposizione normativa, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, dovrà emanare i relativi decreti attuativi.

In poche e semplici parole, gli insegnanti, sebbene provvisti di tutti i requisiti necessari ai fini del riconoscimento dei titoli posseduto, a causa dell’inerzia della P.A., dovranno sobbarcarsi dei costi di un ulteriore percorso di formazione, con evidente aggravio della loro posizione, al fine di vedere conclusa, una volta per tutte, la vicenda.

Si auspica, comunque, che il Ministero rispetti il termine di sessanta giorni sopra menzionato per l’emanazione del decreto attuativo, in modo tale da consentire finalmente ai docenti di poter sciogliere ogni riserva, almeno per il prossimo a.a. 2025/2026. Lo studio valuterà eventuali ipotesi di contenzioso sulla base dei contenuti dei decreti attuativi.

Tale nuovo strumento messo a disposizione dal legislatore è altresì ancor più di interesse, se si considera che la questione del riconoscimento dei titoli esteri è ancora dibattuta, nonostante il noto intervento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2022. È del 5 maggio 2024, difatti, l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Quarta ter, che, rilevando questioni interpretative non risolte tra la normativa interna e la normativa europea, ha rimesso la risoluzione delle medesimealla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, dunque, ci potrebbero essere ancora ulteriori mutamenti nel quadro interpretativo d’insieme. La vicenda, dopo anni e anni di contenziosi, non può dirsi ancora chiusa.

Di seguito si rimette la norma di cui trattasi:

“Art. 7

 Percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' per i possessori di  titolo  conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento

1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di  entrata in  vigore  del  presente  decreto,  hanno  conseguito,  presso  una universita' estera legalmente accreditata  nel  Paese  di  origine  o altro  organismo  abilitato   all'interno   dello   stesso,   secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale  acquisita  in  maniera   prevalente   sul   territorio dell'Unione europea, una  qualifica  professionale  o  un  titolo  di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  c),  del  decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base  ai  criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno  pendente,  oltre  i termini di legge, il procedimento di  riconoscimento  del  titolo  di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso  amministrativo  per mancata conclusione, entro  i  termini  di  legge,  del  procedimento possono iscriversi ai percorsi di  formazione,  riferiti  a  un  solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE e definiti dal  decreto  di cui  al  comma  3,  se,  contestualmente  all'iscrizione,  presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di  specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni  con  disabilita', relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.

3. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di concerto  con  il  Ministro  dell' universita'  e  della  ricerca,  da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del presente decreto, sono  definiti  i  criteri  di  ammissibilita'  dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti  requisiti  di  qualita', nonche' i  contenuti  formativi  dei  percorsi  di  cui  al  presente articolo, riferiti ai diversi gradi di  istruzione  e  alle  distinte tipologie dei medesimi titoli. Con il  decreto  di  cui  al  presente comma sono definiti le modalita' di attivazione dei percorsi  di  cui al  comma  1,  i  costi  massimi,  le  modalita'  e  i   termini   di presentazione delle domande di  partecipazione,  l'esame  finale  dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice  dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i  dirigenti  tecnici,  scolastici  o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.”