IL CONSIGLIO DI STATO STATUISCE NUOVAMENTE LA ILLEGITTIMITA’ DEL CODICE ALFANUMERICO.
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"Il numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l’aveva elaborate".

Così si è espresso il Consiglio di Stato in sede Consultiva qualche giorno addietro. L’organo superiore della Giustizia Amministrativa ha confermato quanto precedentemente statuito dal Consiglio di Stato, dal TAR Cagliari e dal TAR Molise nelle nostre sentenze sulla violazione dell’anonimato: "La presenza di un codice a barre (con l’indicazione sottostante del numero di codice), riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario a ciascun concorrente consegnati, renda in astratto possibile l’identificabilità dell’autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari. 

Concorso scuola primaria. Prova di inglese obbligatoria? No thanks.
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La prova scritta della scuola primaria comprende anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese” (art. 7 co. 3 del decreto ministeriale n. 82 del 24 settembre 2012).

Con questa ultima pronuncia del Consiglio di Stato, dunque, si può dire che si è formato un orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo cui l’obbligatorietà della conoscenze della lingua inglese, che concorre con gli altri quesiti al superamento della soglia minima di ammissione alla prova orale, sia illegittima.

CONCORSONE PROVE ORALI: CONFERMATI TUTTI I DECRETI CON ORDINANZA.
Pubblicato in Lavoro

Il Tar Lazio Sez. III Bis ha confermato il Decreto cautelare di una docente non ammessa agli orali.
La docente ha spiegato una serie di motivi per giustificare la fondatezza delle proprie richieste. In particolare, è stata redatta una perizia giurata sulla validità del suo compito ed è stato contestato il sistema delle griglie.
Nonostante la nota “querelle” sulla discrezionalità della Pubblica Amministrazione nel valutare le prove dei candidati, la difesa, forte di una perizia giurata, della non contestazione della stessa da parte della difesa erariale, ha sostenuto che l’operato della Pubblica Amministrazione sconfinasse nell’arbitrio e fosse manifestatamente illogico, ed in quanto tale insindacabile.