CONCORSO STRAORDINARIO: AMMESSA ALLE PROVE UNA RICORRENTE ESCLUSA IN VIRTU’ DI UNA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA E SENZA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
Pubblicato in Istruzione

Trattasi di un caso peculiare concernente l’intervento legislativo varato con il D.L. n. 87/18 e, con esso, un concorso straordinario finalizzato al reclutamento di docenti della scuola primaria e dell’infanzia.

Tra i requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale, oltre i titoli di accesso, la lex specialis, all’art.4, 1 quinquies, lettera b), ha richiesto, in aggiunta, lo svolgimento “nel corso degli ultimi 8 anni, di almeno 2 annualità di servizio specifico, non continuativo, su posto comune o sostegno presso le scuole statali presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 2 maggio 1999 n. 124”. L’ultima disposizione recita che “il comma 1 dell’art. 489 del Testo Unico deve intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’a.s. 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

A seguito del ricorso proposto innanzi all’On.le TAR del Lazio - avverso l’esclusione dal concorso per la mancanza di un solo giorno in una delle due annualità richieste dal bando - una ricorrente è stata ammessa con riserva allo stesso.

Nello specifico, la docente prendeva servizio presso un Istituto Scolastico dal 18 gennaio al 13 febbraio del 2017, per poi riprenderlo il giorno 15 febbraio 2017 sino al 9 giugno 2017.

L’interruzione del servizio per un solo giorno, il 14 febbraio 2017, è derivata da esigenze proprie della P.A., nella specie, dal passaggio della docente presso un differente Istituto Scolastico. Tale gap contrattuale è stato la causa del mancato computo di una annualità delle due necessarie per raggiungere il requisito del servizio ai fini della partecipazione alla selezione. La scelta amministrativa ha perciò penalizzato la docente, precludendole la possibilità di concorrere alla selezione, pur avendo, la stessa, svolto nel medesimo anno scolastico più giorni di servizio.

Il G.A., chiamato a pronunciarsi sulla vicenda – con ordinanza del 21 febbraio – ha consentito alla ricorrente la partecipazione alla procedura selettiva di carattere straordinario. Ciò è avvenuto alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sopra citata, nonché in applicazione del principio del favor partecipationis, concetto cardine del nostro ordinamento Costituzionale, in virtù dei quali l’On.le Giudicante ha ritenuto la docente fornita del requisito sostanziale delle due annualità di servizio previste dal bando e quindi di una pregressa e costante esperienza professionale.

Nel dettaglio, la ricorrente ha prospettato una violazione della normativa di settore, fornendone una lettura conforme al dettato costituzionale e ai principi inviolabili sanciti dalla Carta fondamentale.

Nel suo significato più proprio, si è interpretata la norma di cui all’art.11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, già citata, evidenziando come questa individui il requisito in questione in senso non formale, bensì sostanziale, ovvero nel servizio complessivamente continuativo, così come quello svolto dalla docente, ben più lungo tra l’altro di quello prescritto dalla legge.

La possibilità di un’interpretazione sostanzialista è prevista dallo stesso articolo 489 del T.U. delle Disposizioni Legislative in Materia di Istruzione (D.L. 16 aprile 1994 n. 297) il quale, al comma 2, riporta: “i periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”, consentendo in tal modo delle eccezioni; è così che nelle ipotesi più comuni di aspettativa, congedo, ecc., si potrebbe giungere a computare come valida una annualità con molti meno giorni rispetto a quelli effettivamente in possesso di un candidato.

                                                                                                                                                                                                          Avv. Michele Bonetti

Venerdì, 31 Gennaio 2014 19:21

I DIPLOMATI MAGISTRALI SONO ABILITATI

Il caso giuridico da cui intendiamo partire concerne un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, patrocinato dallo Studio Avvocato Michele Bonetti & Partners, organizzato dall'associazione Adida e dalla Voce dei Giusti, ovvero due associazioni che tutelano gli insegnanti precari della III° fascia.
Nonostante il procedimento non sia ancora definito e manchi il decreto del Presidente della Repubblica, il Consiglio di Stato in sede consultiva ha ormai reso il suo parere sulla vicenda se i diplomati magistrali siano abilitati o meno.