Lavoro

vai alla sezione

Anche se la chirurgia e le pillole dimagranti sono le opzioni scelte come fare per perdere peso velocemente da molte persone per perdere così tanto peso velocemente, fare dei cambiamenti
Questa sezione è destinata alla branca del diritto del lavoro e persegue lo scopo di mettere in luce le diverse problematiche riscontrabili in questo settore con particolare riferimento alle evoluzioni legislative in materia.

Istruzione

vai alla sezione

Quest’area è dedicata ad aspetti oggetto di frequente contenzioso in ambito amministrativo inerenti, in particolare, il diritto allo studio e l’accesso alle forme di abilitazione accademiche strettamente connesse al ramo dell’istruzione.

Altri diritti

vai alla sezione

Questa categoria mira a costituire un osservatorio sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior rilievo ed interesse, la cui violazione è suscettibile di avere una più o meno pressante incidenza sulla vita dei cittadini.

Editoriale

  • a cura dell'Avvocato Michele Bonetti
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021 Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale. Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo. Come sempre Relatori di altissimo profilo quali: – il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti; – l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma; – il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo – l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato – l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni. Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M
Diritto allo studio e tutela cautelare.
Pubblicato in Istruzione

Diritto allo studio e tutela cautelare

(glosse e riflessioni alla sentenza T.A.R. Lazio, Sez. III, 14 giugno 2019, n. 4007)

Sommario: 1. Premesse -2. Il fondamento normativo, l’odierno sistema e la delega di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) della L. 30 dicembre 2010 n. 240 –3. Spunti di riflessione proposti dalla decisione cautelare del T.A.R. Lazio in tema di tutela cautelare.

 

1.      Merito, accesso al sapere e diritto allo studio: temi quanto mai attuali visti i nuovi obiettivi legislativi condensati nella c.d. riforma del sistema universitario e il sempre fervente dibattito, per la verità più sociale, politico e culturale che giuridico, sull’attuale sistema di accesso alla conoscenza presso taluni corsi di laurea. Codesti, però, sembrano voler rimanere tali ancora per poco, giacchè la tendenza, che alcuni Atenei[1] hanno già messo sul campo, appare andare proprio nella direzione dell’accesso programmato generale dell’insegnamento universitario non più e non solo per le discipline delle professioni sanitarie, della Medicina, dell’Odontoiatria, della Veterinaria, dell’Architettura, delle Scienze della formazione e delle specializzazioni post laurea.

         Un dibattito, pertanto, vivissimo ed attualissimo che sembra non interessare soltanto studenti e famiglie nell’estate più bella del post adolescenza, quella del diploma intendo, ma che muove con sempre maggiore spinta le coscienze di tutti  gli osservatori, riempie le pagine dei giornali, scomoda il medico del Premier e affolla i talk show.

2.      Ma andiamo con ordine. E cerchiamo di capire, in primis, perché in Italia l’accesso a taluni corsi di laurea è a numero programmato.

Tutto comincia qualche anno prima della L.n. 264/99 quando con L.n. 127/1997[2] viene attribuito il potere all’allora Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di determinare la limitazione degli accessi ad alcuni corsi universitari. Secondo diversi T.A.R.[3] la norma presentava profili di dubbia costituzionalità in ragione del fatto che “conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, senza alcuna previa fissazione dei principi generali della disciplina, ma addirittura attribuendo al Ministro stesso il compito di definire, con l'ausilio di altro organo della pubblica amministrazione e cioè il Consiglio universitario nazionale, quei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso. La violazione del principio della riserva di legge comporterebbe in tal modo anche la violazione del principio della tutela del diritto allo studio, di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione”.

         La Corte Costituzionale[4], chiamata l’anno successivo a pronunciarsi sulla questione, salva il modello ritenendo che “in considerazione degli obblighi comunitari e nei limiti in cui essi sussistono, non sia fondato lo specifico dubbio di costituzionalità sollevato dai giudici rimettenti circa la legittimità costituzionale della previsione del potere ministeriale di limitare gli accessi universitari”.

In realtà, è forse meglio chiarirlo sin da subito, nessuna norma comunitaria impone agli Stati membri la formazione universitaria a numero chiuso limitandosi, in virtù del principio di reciproco riconoscimento dei titoli di studio, ad onerarli a garantire standard di formazione adeguata. Gli “obblighi comunitari (…) nei limiti in cui essi sussistono”, cui si riferisce la Consulta, pertanto, sono sempre da ritenersi immanenti al fine di ben formare gli studenti, sì da fargli ottenere un titolo che, in maniera quanto più possibile veritiera, dimostri di rappresentare il bagaglio di conoscenze che lo Stato mira a conferirgli.

         La Corte, però, non si lascia sfuggire l’occasione per invitare il legislatore a riorganizzare la materia che “necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora sempre mancata: una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e nella quale, dall'altro, trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario”.

Proprio da quest’assist nasce la L.n. 264/99[5] che compone l’attuale sistema di norme sul quale è basato l’accesso programmato ad alcuni corsi di laurea e ad alcune delle specializzazioni post laurea.

La ratio dell’intera struttura normativa, sembra potersi ricondurre alla volontà del Legislatore di pianificare le immatricolazioni sulla base di criteri stabiliti ex ante che rendano solo eventuale la compressione del diritto allo studio. Solo innanzi ad un’effettiva carenza di strutture idonee a consentire “standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti”, infatti, si dovrà gioco forza attivare quel sistema, rivelatosi poi assai oneroso e criticatissimo, di “ammissione agli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi”. Il Legislatore del ’99, pertanto, non aveva escluso affatto che fosse il sistema universitario ad adeguare i propri standard, le proprie strutture e le proprie risorse, anche umane, al fine di garantire alla frattanto crescente pletora di aspiranti matricole di accedervi senza necessariamente lotte fratricide in partenza, fu solo l’esperienza sul campo che, a tale estrema, e non sempre genuina, competizione, giunse.

La determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l’iscrizione ai corsi di cui si è fatto cenno, viene effettuata con decreto ministeriale “sulla base della valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo[6]; i posti vengono ripartiti tra le Università, con decreto ministeriale, “tenendo conto dell’offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell’esigenza di equilibrata attivazione dell’offerta formativa sul territorio[7].

La valutazione dell’offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili, è effettuata avuto riguardo a diversi parametri inerenti le strutture (aule, laboratori, etc..) e le professionalità (docenti, ricercatori, tutor, etc..) di Ateneo[8] ed avviene con cadenza annuale a mezzo di atti di programmazione dell’offerta formativa normalmente cristallizzati in deliberazioni del Consiglio di Facoltà poi ratificate dagli organi accademici di governo[9].

In sostanza, il complesso e articolato procedimento di individuazione “dell’offerta potenziale del sistema universitario”, è caratterizzato da un ragionato raccordo tra M.I.U.R. e singole Università onde garantire che la determinazione ministeriale del numero dei posti disponibili presso i vari Atenei sia frutto di un’adeguata istruttoria svolta a livello locale.

Al M.I.U.R. spetterà, invece, il compito di coordinare i “numeri” provenienti dai singoli Atenei anche avuto riguardo al “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”. In tale ambito il Ministero riceve prima la stima delle necessità inerenti tali professionalità dalle singole Regioni e poi la compara e la coordina, in sede di tavolo tecnico, con le stime circa il fabbisogno delle medesime proveniente dai Ministeri competenti[10] che, peraltro, in sede di conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, dovrebbero[11] formalizzare preventivamente un accordo sul fabbisogno. Il “Tavolo tecnico”, oltre che dalle rappresentanze ministeriali, è composto[12] da esponenti delle categorie di professionisti formatisi nei medesimi corsi di laurea, i quali, almeno secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato[13], hanno un interesse concorrenziale del tutto opposto all’allargamento delle maglie di tale sistema.

Una volta acquisiti tali dati il Ministero, che già in precedenza aveva dettato le “modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato a livello nazionale”[14],“definisce”, sempre con proprio decreto, i posti disponibili per l’accesso ai singoli corsi di laurea per ciascun Ateneo, privati compresi.

Di lì a qualche mese, storicamente nei primi giorni di settembre, si celebrano le prove di ingresso presso le singole Università che avranno il precipuo compito di assicurare la regolarità dello svolgimento del concorso apprestando ogni garanzia al fine del rispetto della normativa ministeriale. Il contenuto[15] dei test a risposta multipla[16] somministrati è anch’esso appannaggio del Ministero che provvede a predisporli affidandosi ad una Commissione di esperti all’uopo incaricata di redigere due[17] distinte prove per ogni corso di laurea programmato a livello nazionale.

La correzione delle prove torna ad essere centralizzata ed è affidata al Cineca[18] che provvede alla lettura ottica dei questionari e di seguito ne pubblica i risultati in forma anonima. Saranno ancora i singoli Atenei, invece, a concludere il complesso procedimento con la formazione delle graduatorie a seguito dell’abbinamento dell’anagrafica dei singoli candidati rimasta in proprio possesso ed i codici di correzione provenienti dal Cineca.

Non vi è, invece, almeno allo stato, alcun riconoscimento della carriera scolastica pregressa[19], né alcun colloquio attitudinale[20] volto a verificare, in maniera un pò più attinente rispetto all’aridità del test, se questo o quel candidato sembri risultare più o meno idoneo per questo o quel corso di laurea.

La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 si propone, tra l’altro, di riformare anche la materia dell’accesso al sapere attraverso la delega conferita al Governo per “la realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi”[21].

Si tratta, dunque, di una delega in bianco che, sembra l’unico riferimento su cui potersi basare, dovrebbe ispirarsi ai principi cardine (art. 1, comma 3) della stessa L.n. 240/2010 e, tra questi, certamente al merito parola ricorrente per ben dieci volte all’interno dei 29 articoli.

In Parlamento, per la verità, praticamente senza soluzione di continuità, in tanti hanno provato a lanciare delle proposte più o meno articolate volte a ridisegnare l’attuale sistema di accesso ai corsi di laurea a numero programmato[22]. L’attuale delega, tuttavia, nonostante in qualche caso si trattasse di importanti e ragionati disegni di legge[23], non sembra volerne fare tesoro. Solo quando cominceranno a circolare le prime bozze, pertanto, potremmo comprendere su quale via il Legislatore vorrà incamminarsi.

3. Il caso vagliato dal T.A.R. Lazio riguarda la concessione della tutela cautelare nell’ambito di tali concorsi.

Secondo il T.A.R. “la richiesta di ammissione con riserva deve ritenersi inammissibile, essendo peraltro in parte già avvenuta, in parte imminente o comunque preordinata – ex art. 55 comma 10 c.p.a. – la trattazione nel merito di casi analoghi”. Le ragioni sopra esposte”, continua il T.A.R., “sembrano imporre una anche più ampia riflessione, circa l’ammissibilità di misure cautelari propulsive nella materia di cui trattasi (…)”, giacchè “si deve tenere conto, infatti, dell’ingente (…) tasso di crescita del contenzioso, proporzionale alla facilità di accesso ai corsi in via cautelare: costituisce fatto notorio la disposta immatricolazione con riserva e in soprannumero, in anni accademici precedenti, di migliaia di aspiranti, il cui numero risultava in costante crescita, fino ad un più restrittivo indirizzo cautelare del giudice amministrativo, il cui prudente apprezzamento ha, negli ultimi tempi, evitato l’incontrollato sovraffollamento dei corsi universitari in questione, garantendo anche più ragionevoli possibilità di accesso alle scuole di specializzazione e, in ultima analisi, il mantenimento del livello qualitativo del servizio sanitario nazionale (non potendo le carenze di personale medico – pur ipotizzabili – trovare soluzione in via cautelare, in assenza di adeguati investimenti finanziari e strutturali)”.

Si tratta, a ben vedere, di un vero e proprio manifesto contro il contenzioso inerente il diritto allo studio volto a spostare ad anni successivi, quando verosimilmente tutti o quasi avranno perso interesse allo stesso, pur di non consentire un ingente “tasso di crescita del contenzioso, proporzionale alla facilità di accesso ai corsi in via cautelare”.

4.A parere di chi scrive, tuttavia, differenza di quanto ritenuto dal T.A.R. il periculum non è affatto escluso dalle ragioni sopra addotte. Ragioni che, a ben vedere, mirano, dichiaratamente, ad escludere che si verifichi un tasso di crescita del contenzioso, proporzionale alla facilità di accesso ai corsi in via cautelare”.

A fronte di una valutazione della domanda cautelare e dei suoi presupposti che, essendo in gioco il diritto allo studio costituzionalmente garantito è sempre, da un ventennio, stata condotta, ritenendo, a fronte di elementi di fumus, “in via cautelare garantito, allo stato, il proficuo inizio e svolgimento del corso di studi (… ) ordinando all’Ateneo di immatricolare l’appellante al corso di laurea in medicina chirurgia presso la stessa Università” (cfr. solo da ultimo ordd. nn. 1872 e 1879/19 citate anche dalla successiva giurisprudenza della Sezione – 23 maggio 2019, n. 2579/19).  E ciò, sin dalla fase monocratica ove si è, da sempre, ritenuto che, a fronte di elementi di fumus, vi sono ragioni di somma ed indifferibile urgenza, sia perché sono in corso le attività didattiche relative al corso di laurea in medicina e chirurgia, per il quale vige il regime delle presenze obbligatorie, pena l’impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto, sia perché sono in fase di svolgimento i previsti scorrimenti della graduatoria (cfr. l’allegato n. 2 del D.M. del MIUR m_pi.R.0000277.28-03-2019)” (da ultimo decreto 27 aprile 2019, n. 2135, Pres. Santoro; già prima decreto n. 5953/14 Pres. Baccarini; n. 13/15 Pres. Giovagnoli; 2040/16 Pres. Santoro).

5.La non trattazione della cautelare, di fatto, sposterebbe di almeno un anno la delibazione della domanda rendendo sostanzialmente inutile la stessa esistenza del giudizio e l’interesse alla sua proposizione e coltivazione. Proprio sul tema si è perfino espressa la Corte Costituzionale. “Il diritto allo studio comporta non solo il diritto di tutti di accedere gratuitamente alla istruzione inferiore, ma altresì quello - in un sistema in cui “la scuola è aperta a tutti” (art. 34, primo comma, della Costituzione) - di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai “gradi più alti degli studi” (art. 34, terzo comma): espressione, quest'ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall'ordinamento. Il legislatore, se può regolare l'accesso agli studi, anche orientandolo e variamente incentivandolo o limitandolo in relazione a requisiti di capacità e di merito, sempre in condizioni di eguaglianza, e anche in vista di obiettivi di utilità sociale, non può, invece, puramente e semplicemente impedire tale accesso sulla base di situazioni degli aspiranti che - come il possesso di precedenti titoli di studio o professionali - non siano in alcun modo riconducibili a requisiti negativi di capacità o di merito. A tale diritto si ricollega altresì quello di aspirare a svolgere, sulla base del possesso di requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione, in un sistema che non solo assicuri la “tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” (art. 35, primo comma, della Costituzione), ma consenta a tutti i cittadini di svolgere, appunto “secondo le proprie possibilità e la propria scelta”, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4, secondo comma, della Costituzione): ciò che a sua volta comporta, quando l'accesso alla professione sia condizionato al superamento di un curriculum formativo, il diritto di accedere a quest'ultimo in condizioni di eguaglianza. Il diritto di studiare, nelle strutture a ciò deputate, al fine di acquisire o di arricchire competenze anche in funzione di una mobilità sociale e professionale, è d'altra parte strumento essenziale perché sia assicurata a ciascuno, in una società aperta, la possibilità di sviluppare la propria personalità, secondo i principi espressi negli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione” (C. Cost., 29 maggio 2002, n. 219).

Verrebbe meno, inoltre, ogni tutela al principio di effettività della tutela.

Se, difatti, sol per la complessità delle questioni dedotte (e la mancanza di collaborazione del MIUR che ha omesso di depositare gli atti di concorso), si volesse eliminare ogni possibilità, in concreto, di tutela cautelare, non potrà che convenirsi che verrebbe meno il principio di effettività della tutela.

La misura cautelare, peraltro, in tali casi, riesce ad allineare le posizioni facendo giungere, tutti, ammessi ed esclusi su quel singolo vizio, con la res adhuc integra sino al merito cosicchè, in ipotesi di accoglimento, si possa evitare l’annullamento consolidando, esclusivamente, la posizione dei ricorrenti o, al contrario, giungendo ad un annullamento che, comunque, coinvolga tutti e non solo gli ammessi. Ove si ritenga di annullare, dunque, esclusi (illegittimamente) e ammessi (anche essi illegittimamente) subiranno la stessa sorte grazie alla decisione, nelle more, di tale decisione.

La mancata concessione della cautelare, spostando a meriti lontani la delibazione, inoltre, incide, negativamente, sulla necessità che esista un controllo costante dell’agere dell’amministrazione in settori così sensibili facendo, progressivamente, venire meno l’interesse concreto all’azione dei soggetti lesi stante una prospettiva eccessivamente diluita nel tempo dell’esito del contenzioso. Il premio dell’effettività della tutela concretizzatosi nell’ammissione cui la giurisprudenza è approdata, pertanto, appare anche il frutto del ruolo di “sentinella” che l’ordinamento conferisce al cittadino concorrente senza il quale, probabilmente, mancherebbe qualunque controllo non solo da parte del G.A. ma anche da parte di altri organi a ciò deputati.

5.Com’è noto il G.A. ha mostrato, da ormai qualche decennio[24], non contestabile volontà ad accordare, su una particolare categoria di atti negativi, quale è quella dei dinieghi di ammissione ad un pubblico concorso, la tutela cautelare richiesta proprio nella forma dell’ammissione con riserva[25]. Trattasi di un orientamento conforme all’esigenza costituzionale di assicurare effettiva - e non effimera - tutela giurisdizionale agli interessi legittimi pretensivi anche nella fase cautelare del giudizio amministrativo[26], attraverso strumenti diversi e ampiamente eccedenti la pura e semplice paralisi degli effetti formali dell’atto impugnato (ormai legittimati dalla L. n. 205/2000), e quindi, innanzi tutto, attraverso l’imposizione all’amministrazione, con misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo, di determinati comportamenti considerati necessari per la realizzazione della tutela giurisdizionale[27]

L’ammissione con riserva rappresenta, infatti, la trasposizione nell’ordinamento processuale di un istituto cautelare - tipico delle procedure concorsuali - già “esistente nell’ordinamento sostanziale, secondo cui l’ammissione con riserva di un candidato non è idonea a pregiudicare in alcun modo l’interesse dell’amministrazione, che sarebbe invece leso dalla mancata cautela laddove il ricorso risultasse poi fondato, perché ne deriverebbe la necessità della reiterazione dell’intero procedimento concorsuale”[28].

Avv. Santi Delia 

 



[1]È il caso, ad esempio, dell’Ateneo di Catania che, per la prima volta, dall’anno accademico 2010/11, ha imposto il numero programmato per ogni corso di laurea di ciascuna facoltà, da Giurisprudenza a Medicina, da Architettura a Scienze Politiche.

[2]L’art. 17, comma 116 della L. 15 maggio 1997, n. 127, ha modificato l’art. 9, comma 4, della L. 19 novembre 1990, n. 341 che, successivamente all’intervento del legislatore del 1997, così disponeva “Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione nelle iscrizioni”.

[3]T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 29 ottobre 1997, n. 2368 in G.U., prima serie speciale, 18 febbraio 1998, n. 7; ord. 22-29 ottobre 1997, n. 190 (reg. ord. di promovimento) in G.U., prima serie speciale, 1 aprile 1998, n. 13; ord. 22-29 ottobre 1997,  n. 323 (reg. ord. di promovimento) in G.U., prima serie speciale, 13 maggio 1998, n. 19; T.A.R. Liguria, Sez. II, ord. 18 dicembre 1997 - 29 gennaio 1998, n. 15/1998 in G.U., prima serie speciale, 20 maggio 1998, n. 20; ord. 18 dicembre 1997 - 29 gennaio 1998, n. 13/1998 in G.U., prima serie speciale, 27 maggio 1998, n. 21; T.A.R. Marche, Sez. I, 11-26 marzo 1998, nn. 440 e 441 in G.U., prima serie speciale, 10 giugno 1998, n. 23; T.A.R. Abbruzzo, Sez. I, 3 dicembre 1997, n. 621 in G.U., prima serie speciale, 1 aprile 1998, n. 13.

[4]Sentenza 23-27 novembre 1998, n. 383, in cortecostituzionale.it, www.cortecostituzionale.it.

[5]Legge 2 agosto 1999, n. 264, in G.U. 6 agosto 1999, n. 183, rubricata “Norme in materia di accessi universitari”.

[6]Art. 3, comma 1, lett. a), L. n. 264/99.

[7]Art. 3, comma 1, lett. b), L. n. 264/99.

[8]Cfr. art. 3, comma 2, L.n. 264/99, secondo cui la valutazione dell’offerta potenziale tiene conto “a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l’obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell’utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza”.

[9]Senato Accademico o Consiglio di Amministrazione a seconda dello Statuto.

[10]Nel caso delle professioni sanitarie che, allo stato rappresentano la fetta più importante ove si consuma l’imbuto all’accesso, tale stima è proposta dal Ministero della Salute.

[11]Il condizionale è dovuto al fatto che, negli ultimi anni, i Decreti Ministeriali di definizione dei posti disponibili per ammissioni corso di laurea magistrale sono stati sovente adottatisenza che tale accordo fosse stato siglato e, quindi, anche se “alla data del presente decreto la rilevazione effettuata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992 e successive modifiche non si è ancora tradotta in Accordo formale in sede di Conferenza per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome”, in ragione della “necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art.4, comma 1, della richiamata legge” così D.M. 3 luglio 2009, in G.U. 16 luglio 2009.

[12]Il c.d. Tavolo o Gruppo tecnico è insediato presso il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ai fini della programmazione dei corsi universitari e vi fanno parte i rappresentanti del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle Professioni sanitarie, i Presidenti delle Conferenze dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Medicina Veterinaria, della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e della Federazione degli Ordini dei Veterinari Italiani.

[13]Deliberazione 21 aprile 2009, in bollettino AGCM n. 15/2009.

[14]Per il corrente anno accademico si veda D.M. 18 giugno 2010.

[15]È proprio su tale aspetto che il dibattito sembra essere più vivace attesto che, secondo molti, una prova così congegnata, risultando assai nozionistica, non riesce a selezione in maniera effettiva i migliori ed i più aspiranti al corso di laurea per cui si concorre.

[16]In merito alla contestazione della scelta del criterio di selezione fondato unicamente ed essenzialmente sulla prova espletata attraverso il sistema del quiz a risposta multipla la giurisprudenza ha per lo più avallato la scelta in tal senso indirizzata da parte ministeriale. La Legge, in particolare, nulla dice sul punto ragion per cui tale scelta è stata compiuta esclusivamente in sede amministrativa ricevendo, tuttavia, il placet del G.A. Tra le tante può ricordarsi il pensiero del T.A.R. Lazio, secondo cui “il metodo adoperato non sia obiettivamente illogico o inadeguato allo scopo, considerato il contesto particolare in cui esso va a collocarsi, nonché l'elevato numero dei candidati che debbono essere selezionati con metodi oggettivi, imparziali e rapidi. Per tali ragioni la suddetta doglianza è stata ritenuta del tutto infondata. A tal proposito è doveroso ricordare ancora una volta che il Legislatore con l'art. 4 della L. n. 264/1999 ha stabilito che l'ammissione ai corsi è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi all'espletamento delle prove stesse, senza che sia minimamente considerato ai fini dell'ammissione ai corsi universitari l'esito degli esami di maturità dei candidati” (Sez. III bis, 27 luglio 2005, n. 3061). Più recentemente si veda T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 11 marzo 2009, n. 2443, secondo cui “la stessa legge, che disciplina una procedura selettiva basata su test a risposta multipla non può ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria che contiene un mero obbligo di risultato consistente nella predisposizione di misure adeguate a garantire la qualità teorica e pratica dell’apprendimento lasciando liberi i singoli Stati di individuare gli strumenti giuridici più adatti per conseguirlo”.

[17]Una verrà somministrata e l’altra, invece, verrà usata ove dovesse verificarsi l’ipotesi di ripetizione della prova a seguito di eventuale annullamento di quella già celebrata. Si ricorderà, per il gran clamore mediatico che ne seguì, quanto accadde presso gli Atenei di Catanzaro e Bari durante le prove per l’accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2007/2008. A Catanzaro la prova venne ripetuta a seguito della denuncia del Rettore di Ateneo riguardante l’accertata manomissione  dei plichi nel giorno precedente l’esame. A Bari, invece, la prova già celebrata prima annullata dall’Ateneo, fu salvata dal T.A.R. e vennero solo esclusi alcuni studenti sorpresi ad usare apparecchi telefonici collegati con l’esterno. Tutt’ora a rischio annullamento, invece, sono le prove celebrate nel settembre 2010 presso gli Atenei di Firenze, ove si dimenticò di togliere dagli arredi di due aule di concorso la tavola periodica degli elementi chimici grazie alla quale i candidati ivi presenti avrebbero potuto trovare giovamento nella risoluzione di alcuni dei test somministrati, e Messina, ove i candidati vennero identificati sin dall’ingresso alla prova non solo mediante le proprie generalità ma anche attraverso l’abbinamento del codice segreto attribuito a ciascun candidato proprio al fine di garantire l’anonimato e la segretezza della prova. Su tali casi si veda in giurisprudenza T.A.R. Puglia, Bari,Sez. III, 26 ottobre 2007, n. 2636; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 20 ottobre 2010, n. 927; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 23 ottobre 2010, n. 612.

[18]Statisticamente di poco conto, seppur evidentemente rilevanti per i singoli candidati sfortunatamente coinvolti, sono gli incidenti in fase di correzione. L’odierno meccanismo di selezione è, infatti, caratterizzatodalla peculiare situazione per cui esiste un solo elaborato in originale che viene consegnato dapprima alla Commissione di Ateneo, in seguito al CINECA per la correzione automatizzata, successivamente torna all’Ateneo ove viene abbinata all’anagrafica che sempre è rimasta in possesso della Commissione di Ateneo. Il candidato, dunque, avrà scarse possibilità di contestare la paternità dell’elaborato che la Commissione gli attribuirà giacchè assolutamente spuntati sono gli strumenti che questi ha a disposizione per contestare l’apposizione, o meno, di una crocetta sul proprio compito. Ove tuttavia il candidato si trovi innanzi ad evidenti errori nell’attribuzione del punteggio, potrà verificarne l’eventuale scambio della stessa con quella di altri concorrenti e, in tal caso, chiedere la rettifica del punteggio. Sul punto, proprio in punto di paternità dell’elaborato, si veda T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, ord. 23 febbraio 2010, n. 265; 19 luglio 2010, n. 931.

[19]A partire dal 2012, sempre che frattanto non si eserciti la delega contenuta nella c.d. riforma Gelmini, alla carriera scolastica verrà attribuito un peso di ben 10 punti ex art. 4 del D. Lvo. n. 21/2008. Per il corrente anno accademico (D.M. 18 giugno 2010), viceversa, tiene in considerazione il voto di diploma solo in termini assolutamente residuali. In caso di parità di voti, prevale in ordine decrescente, il punteggio attenuto dal candidato nella soluzione (rispettivamente) dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. In caso di ulteriore parità a prevalere è il candidato con più alta votazione dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in caso di ulteriore parità di voti, il più giovane anagraficamente.

[20]Tale metodo di selezione, unitamente alla prova selettiva, è solitamente usato in tutti gli Atenei privati. Questi, pur risultando vincolati in punto di istruttoria in merito al numero di ammissibili, godono di assoluta autonomia in relazione alle modalità di espletamento delle selezioni. L’esperienza, tuttavia, non sembra certo dare confortanti risultati circa l’idoneità di tale strumento quale correttivo degli esiti del test consistendo, invece, in un neanche troppo celato sistema di controllo degli ingressi presso tali prestigiosi Istituti di eccellenza. Tra i pochi riscontri in giurisprudenza, proprio sulla c.d. prova orale imposta da un Ateneo privato, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 12 gennaio 2011, n. 39, secondo cui “considerato che su tale collocazione ha influito il giudizio del “colloquio orale”redatto dall’apposita Commissione, il quale non appare privo di incongruenze laddove, in sede di “considerazioni e commenti”, si fa riferimento a difficoltà nella valutazione del ricorrente, in assenza di “informazione curriculare del ricorrente”, mentre questi ha documentato nella c.d. “scheda anagrafica del candidato”, il proprio percorso scolastico (maturità scientifica conseguita con 100/100 nell’a.s. 2009/2010), i titoli di studio conseguiti e la posizione dei propri familiari; Considerato peraltro che il giudizio della Commissione, nel valutare la personalità del ricorrente, ne accentua gli aspetti individualistici, in dissonanza con le note autobiografiche del ricorrente, nelle quali si riferisce dell’impegno di quest’ultimo “in azioni di volontariato svolte in modo non sporadico e l’avere dimostrato desiderio di aiutare il prossimo bisognoso o sofferente”.

[21]Cfr. art. 5, comma 1, lett. a), L.n. 264/99.

[22]Solo i più recenti, M.P. Garavaglia, disegno di legge n. 1943, in senato.it, www.senato.it, volto principalmente all’introduzione di una graduatoria unica nazionale; B.F. Fucci e altri, disegno di legge n. 220, in camera.it, www.camera.it, con il quale si mira all’introduzione di test di accesso effettuati in base a criteri che premino il merito e che la valutazione tenga conto della pregressa carriera scolastica.

[23]Ci si riferisce, in particolare, a quello, n. 2218, in camera.it, www.camera.it, dell’On.le P. Picierno, n. 2218,  con il quale, preso atto dell’assoluta inadeguatezza del metodo di selezione a mezzo test a risposta multipla anche in ragione della cronica incapacità della varie commissioni che, di anno in anno, vengono incaricate della redazione degli stessi, di riuscire a formularne 80 privi di errori, mancanze o imperfezioni e della necessità di eliminare tutti quei corsi di laurea c.d. “parcheggio” nell’attesa di poter ritentare il test che non si è riusciti a superare, si mira ad invertire la tendenza onerando gli Atenei a fornire essi, in primis, una più corretta e pronta risposta alla crescente domanda studentesca cui dovrà essere assicurato quello standard di insegnamento e nozioni imposto a livello comunitario. Tali obiettivi, secondo il disegno di legge, vanno perseguiti attraverso lo strumento dell’orientamento al fine di indirizzare gli studenti verso il percorso formativo più adatto alle loro inclinazioni e capacità personali. La prova selettiva, grazie alla fusione o all’uniformazione dei programmi di studio di spesso inutili corsi di laurea brevi trasformati in aree parcheggio di quello cui non si è riusciti ad accedere, è spostata alla fine del primo anno di corso e verte sugli insegnamenti in programma in tale anno e sui risultati al momento conseguiti. Per i corsi di area non medica le restrizioni di acceso sono invece sostituite dalla possibilità di negare l’iscrizione ad anni successivi prima del superamento di tutti gli insegnamenti previsti al primo.

[24]Si vedano, tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, ordd. 30 dicembre 1966, nn. 184 e 185; T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. 7 marzo 1977, n. 93; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, ordd. 14 settembre 1993, n. 802 e 29 settembre 1993, n. 929; Cons. Stato, Sez. VI, ord. 28 settembre 1999, nn. 1769; T.A.R. Campania, Sez. VIII, ord. 8 ottobre 2007, n. 3234; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, ordd. 24 ottobre 2007 nn. 479 e 480; Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293.

[25]Con le c.d. sospensive propulsive – anche attraverso il ricorso alla c.d. tecnica del remand– (figure che, in vero, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nonché la Corte costituzionale avevano già radicato nell’ambito del sistema materiale del nostro ordinamento processuale amministrativo alcuni anni addietro)(così C. Contessa, Tutela cautelare e diritto comunitario: spunti ricostruttivi di un rapporto difficoltoso, Roma, 2008, 4, commentando la sentenza C.G.E.,25 luglio 1991, C 221/89, Factorame I).

[26]Così come espressamente richiesto anche dalla Corte costituzionale con le note pronunce n. 284/74 e n. 8/1982.

[27]In tal senso, Cons. Stato, Ad. Plen., ord. n. 14/83, in motivazione.

[28]C. Cacciavillani, Giudizio amministrativo di legittimità e tutele cautelari, Padova, 2002, 197 ss.

Prime sentenze definitive di accoglimento del TAR per gli aspiranti agenti della Polizia di Stato.
Pubblicato in Altri diritti

Nella giornata di venerdì 13 novembre, il TAR del Lazio è tornato a pronunciarsi sulla vicenda inerente al concorso per l’assunzione di 1851 Allievi Agenti, all’esito di una delle prime udienze pubbliche calendarizzate in seguito all’emanazione dell’emendamento che ha sanato la posizione dei ricorrenti.

Si tratta, dunque, di una delle prime sentenze di merito che concerne i ricorrenti che in questi giorni stanno svolgendole rimanenti prove concorsuali in applicazione dell’art. 260 bis del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, provvedimento adottato dal Governo a seguito delle plurime pronunce del Giudice Amministrativo.

Ebbene, mediante tale pronuncia, il TAR del Lazio ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti, atteso che “l’Amministrazione resistente, mediante la richiamata convocazione, ha eliminato gli effetti lesivi dei provvedimenti impugnati dai ricorrenti, consistenti nella esclusione dalle suddette prove di idoneità, rendendo priva di utilità pratica la prosecuzione del giudizio, dal momento che parte ricorrente non potrebbe trarre ulteriori vantaggi dall’eventuale accoglimento del ricorso”.

Difatti, precisa il TAR del Lazio, “la norma di sanatoria, introdotta in sede di conversione del decreto legge al fine di definire i contenziosi insorti sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura, consente l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato” che siano stati convocati alle prove e che risultino idonei all'esito delle stesse.

Dopo le plurime pronunce in sede cautelare del Giudice Amministrativo, mediante le quali tantissimi ricorrenti sono stati convocati alle prove e dopo la nota rimessione dell’intera vicenda alla Corte Costituzionale, il TAR del Lazio ha dunque emanato una delle prime sentenze sulla questione, consentendo ai ricorrenti interessati di cristallizzare la propria posizione e, in caso di esito positivo delle prove, essere ammessi al prossimo corso di formazione e realizzare il proprio sogno di entrare a far parte della Polizia di Stato.

Il TAR del Lazio sancisce il principio del consolidamento dei candidati ammessi a frequentare con riserva il corso di laurea.
Pubblicato in Istruzione

Anche se vicenda giurisprudenziale, soprattutto dinanzi al TAR del Lazio, non può dirsi conclusa, in particolar modo per quanto riguarda l’orientamento assunto in altri contenziosi dalla Sez. III°, titolare della materia, tuttavia, la Sentenza pervenuta dalla III° Sezione cd “stralcio”, presieduta nell’occasione dall’autorevole Presidente della Sez. III bis, non può non essere considerata.

Infatti, il TAR del Lazio si pronuncia con Sentenza n. 11262/2020 con innovativi principi sulla nota vicenda del consolidamento per una studentessa ammessa illo tempore con Ordinanza Cautelare. Il Collegio della Sez. III Bis, in modo illuminante, si pone il problema dei poteri conformativi del Giudice Amministrativo e dell’esigenza di possibili conseguenze incongrue o asistematiche; per il G.A. bisogna chiarire gli effetti della Sentenza quando sussiste una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare.

Il Collegio del TAR Lazio afferma con chiarezza come non rileva il testo dell’art. 4 comma 2-bis del D.L. 30 giugno 2005 n. 115 (convertito con legge 2005 n. 168); secondo i Giudici del TAR ciò non rileva in quanto il dettato normativo è riferito ad una abilitazione professionale e al superamento di prove d’esame scritte e orali e non ad un test d’ingresso.

Tuttavia vi è ugualmente una situazione di affidamento e buona fede per l’avvio del percorso di studi che, anche se non completato, merita un trattamento similare a quello dell’art. 4 bis per il conseguimento di una abilitazione professionale.

L’esigenza di certezza risulta richiamata anche dalla Corte Costituzionale nella Sentenza del 9 aprile 2008 n. 108.

Per detti motivi “Ne consegue che, nella specie, è applicabile il dettato di cui al richiamato articolo 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge, n. 168/2005. Né potrebbe essere diversamente, dal momento che l'appellato, con il superamento degli esami del primo anno, ha dimostrato di essere in grado di frequentare il corso per l'ammissione al quale aveva sostenuto il concorso, consolidando, come detto, l’effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia.”

Ancora una volta prevale la sostanza sulla forma in conformità a quanto statuito dal nostro Codice di Procedura Civile; ciò interviene in virtù di una interpretazione estensiva ispirata ai canoni di ragionevolezza e logicità, “Del resto, i giudici di questa Sezione, nella sentenza n. 889 del 17 febbraio 2010, con riguardo ad altra fattispecie relativa ad una studentessa, peraltro non destinataria di alcun provvedimento cautelare di ammissione al corso di laurea in odontoiatria, la quale aveva superato, con risultati molto apprezzabili, gli esami dei primi tre anni del corso, hanno privilegiato il predetto criterio avendo la stessa dimostrato, nella sostanza, di essere idonea alla frequenza del corso cui non era stata ammessa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2298 del 28.1.2014)”( parere n. 940/2020).”

Ne consegue, pertanto, che per il TAR del Lazio “risulta applicabile la norma di cui al richiamato art. 4, co. 2 bis, del d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005, atteso che, da un lato, non viene in rilievo una procedura selettiva di tipo comparativo, con conseguente assenza di soggetti controinteressati anche solo potenzialmente lesi dagli effetti del consolidamento della posizione della ricorrente..”

Tutti gli elementi tratteggiati costituiscono motivazioni più che consistenti per giustificare l’applicazione de facto della suddetta normativa al caso di specie.

Docenti PAS: accolto l’appello, i precari mantengono il ruolo fino al provvedimento di merito.
Pubblicato in Istruzione
Con l’ordinanza n. 5413 del 14.09.20 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello degli insegnanti c.d. PAS patrocinato dallo studio legale “Bonetti & Delia”, sospendendo provvisoriamente la sentenza negativa del T.A.R. che escludeva gli stessi dalle GAE con conseguente risoluzione anche dei contratti a tempo indeterminato nelle more sottoscritti.
Il provvedimento del giudice d’appello, quindi, confermando il decreto monocratico emesso lo scorso agosto, dispone la permanenza in ruolo dei ricorrenti quantomeno fino al febbraio 2021, data in cui è calendarizzata l’udienza di merito, e contestualmente ordina al Ministero dell’Istruzione di depositare una dettagliata e documentata relazione atta ad individuare la posizione contrattuale degli appellanti.
Trattasi di precari storici della scuola, inseriti in GAE a seguito della sospensiva del TAR e successivamente immessi in ruolo senza clausola risolutiva espressa con tanto di superamento dell’anno di prova e conferma in ruolo.
L’arresto, facendo propria la tesi dei legali degli appellanti, si sofferma sul danno grave ed irreparabile patito dai precari; alla revoca dei ruoli, difatti, si affiancava l’impossibilità dei ricorrenti di iscriversi nelle graduatorie per i contratti di supplenza (GPS), con la conseguenza che essi sarebbero stati esclusi da qualunque convocazione per almeno un anno.
Il provvedimento cautelare è la conferma di un orientamento del giudice d’appello che sta lentamente emergendo, si aggiunge difatti ad altre ordinanze del medesimo Consiglio di Stato, tra cui la n. 3113/2020, di segno maggiormente inclusivo e garantista nei riguardi di quelle categorie di docenti che per anni hanno insegnato attraverso le GAE, consolidando la propria professione di docenti, ed oggi potrebbero esserne esclusi.
Nel caso in esame trattasi peraltro di una categoria del tutto peculiare, i c.d. PAS, inesorabilmente investiti delle conseguenze promananti dalla decisione sfavorevole dell’Adunanza Plenaria sul diploma magistrale, che però non hanno beneficiato di alcun concorso straordinario né nessuna ulteriore misura volta a “sanare” la loro posizione.
IL CONSIGLIO DI STATO SUGLI ONERI DECADENZIALI DELLE GRADUATORIE DI MEDICINA E ODONTOIATRIA
Pubblicato in Altri diritti

È stato pubblicato oggi un nuovo ed importantissimo provvedimento, a firma dell’Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato, con il quale si introduce un’importante apertura in tema di accesso programmato ai corsi di laurea di Medicina ed Odontoiatria.

Trattasi di un’ordinanza cautelare in cui il Supremo Collegio prende posizione in maniera netta ed innovativa sulla nota questione della decadenza dalle graduatorie per non aver effettuato la conferma di interesse disciplinata dall’art. 10 del D.M. n. 337/2018.

La rilevanza del pronunciamento riguarda il fatto che trattasi di una nuova giurisprudenza del Supremo Consiglio di Stato, resa in grado di appello, che può aprire la strada ai ricorrenti che incolpevolmente risultano decaduti.

Con il provvedimento viene accolto il ricorso collettivo patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, consentendo l’immatricolazione con riserva ai ricorrenti con punteggio elevato conseguito ai test.

Il tema è sempre quello della mancata assegnazione dei posti disponibili e non banditi, già accolto con ordinanze e sentenze del G.A.

Nel caso di specie, viene affermato che “la Sezione tuttavia non ravvisa gli estremi della decadenza ex art. 10 lett. d) del D.M. n. 337/2018, sul rilievo che il mancato adempimento all’onere di conferma dell’interesse a rimanere nella graduatoria deve risultare da prova certa (…) prova che però nella specie non è stata data”.

Nell’interessante caso in esame si pone in capo all’Amministrazione l’onere di dimostrare che l’intervenuta decadenza sia imputabile al candidato che ha proposto ricorso, imponendo l’obbligo di un avviso formale ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Non basta dunque il semplice rilievo processuale dell’eccezione di decadenza “ed è appena il caso di rilevare che l’Amministrazione invoca la decadenza del candidato per la prima volta in questa sede, senza averla mai prima contestata all’interessata, in spregio dell’art. 10-bis della legge 241 del 1990”.

Infine, in questo periodo molto particolare e alla luce della grave emergenza sanitaria, non mancano spunti di dibattito che portino a ridefinite molte delle norme che limitano l’accesso al mondo universitario.

CORSI DI LAUREA A NUMERO CHIUSO: TAR LAZIO E TAR CATANIA A FAVORE DEL “LEGITTIMO AFFIDAMENTO".
Pubblicato in Altri diritti

A distanza di pochi giorni con due diverse pronunce, rispettivamente del TAR Sicilia sezione staccata di Catania, e della Sezione III bis, del TAR Lazio, il Giudice Amministrativo si è espresso in merito all’iter processuale avviato da alcuni studenti, i quali impugnavano gli atti con cui venivano esclusi dalla selezione per l’ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, nonché Professioni Sanitarie di Tecniche di Radiologia Medica per Indagini.

Ambedue le decisioni, a fronte dell’eterogeneità delle vicende da cui originano, risultano in linea con l’orientamento più volte ribadito dal Consiglio di Stato, in ultimo con la sentenza n. 5263 del 25 luglio 2019, rendendo applicabile, alla materia oggetto del contendere, il principio richiamato dall’art. 4, comma 2 bis, del D.L n. 115/2005, secondo cui “conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.

Pur sottolineando le differenze con il caso di specie, ove i ricorrenti ottenevano l’ammissione ad un corso di laurea e non un’abilitazione professionale, entrambi i TAR ha ritenuto sussistente in capo agli stessi ricorrenti “una situazione di affidamento” meritevole di un “trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art. 4-bis”. Dunque, il Giudice Amministrativo ha posto a fondamento della propria decisione il percorso di studio effettuato dai ricorrenti, i quali avevano, nelle more della decisione di merito, superato un numero consistente di esami universitari ed ottenuto il passaggio ad anni successivi al primo.

Proprio in riferimento all’entità ed al numero degli esami si sostanziavano le differenze tra i due giudizi.

Nell’un caso, nelle more del giudizio, due ricorrenti su tre conseguivano validamente la laurea, la terza – pur nell’incertezza di un giudizio ancora pendente – portava avanti alacremente il proprio percorso di studi, conseguendo le materie sino al penultimo anno.

Nel caso sottoposto all’attenzione del TAR Catania, invece, il Collegio, richiamandosi ad alcune recenti pronunce rese sempre dal Consiglio di Stato (se. VI, nn. 2155/2019 e 2298/2014), ha ribadito la necessità che i giudici facciano ricorso alla “regola più giusta” da applicare al caso concreto, onde addivenire ad un contemperamento tra la normativa astrattamente applicabile e l’esigenza che da siffatta applicazione non scaturiscano “conseguenze incongruenti o asistematiche”. Tale precisazione in punto di giustizia sostanziale ha condotto alla pronuncia di improcedibilità con applicazione al caso di specie del precetto sopra richiamato di cui al co. 2 bis, dell’art. 4 (D.L. n.115/2005), pur non trattandosi di “conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo” così come previsto esplicitamente dalla norma.

Il Collegio del TAR Sicilia, infine, per avvalorare ulteriormente la propria tesi, ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 108 del 9 aprile 2009, ribadendo fermamente la necessità di “evitare che gli esami si svolgano inutilmente” e di tutelare “l’affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame”.

Dunque, superando i contrastanti orientamenti giurisprudenziali, i T.A.R. in questione hanno definitivamente stabilizzato la carriera accademica dei ricorrenti, evidenziando come il percorso di studi medio tempore compiuto abbia un peso specifico non sottovalutabile, nella misura in cui rappresenta la prova tangibile di poter utilmente prender parte ai Corsi di Studi per i quali avevano sostenuto il test di selezione, oggetto di impugnativa.

LE RECENTISSIME ORDINANZE DEL TAR LAZIO SULLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEI 1.851 ALLIEVI AGENTI: I NUOVI PROFILI SOLLEVATI DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO E IL COMMENTO DEGLI AVVOCATI MICHELE BONETTI E ALBERTO MARIA CARELLI.
Pubblicato in Altri diritti
  1. Premesse.

Il TAR del Lazio torna a pronunciarsi sulla nota vicenda relativa alla procedura amministrativa volta all’assunzione di 1.851 Allievi Agenti della Polizia di Stato, caratterizzata, come analizzato in precedenza, dalla modifica dei requisiti per l’accesso alle prove concorsuali a seguito dell’intervento del Legislatore, che introduceva con legge 11 febbraio 2019 n. 12, in sede di conversione del decreto-legge 135/2018, l’articolo 11, comma 2 bis, lettera b).

Mediante tale intervento normativo, il Legislatore disponeva lo scorrimento della graduatoria della prova scritta svolta nel 2017 ai soli ricorrenti “in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione”.

Senza ripercorrere l’intera vicenda concorsuale, si ricorda che, a seguito dell’intervento legislativo, numerosi soggetti idonei alla prova scritta perché in possesso dei requisiti inizialmente previsti per l’accesso alla carica di Allievi Agenti (età inferiore a 30 anni e licenza media) si ritrovavano esclusi dal successivo scorrimento, in quanto veniva esplicitamente disposta dal Legislatore l’applicazione dei nuovi requisiti di accesso alla medesima carica nelle more introdotti (età inferiore a 26 anni e conseguimento del diploma di scuola superiore) anche alla procedura de qua.

Sostanzialmente si procedeva allo scorrimento della graduatoria del 2017, ma applicando i nuovi requisiti di età e titolo di studio introdotti successivamente.

Il TAR del Lazio, dopo aver disposto nella fase cautelare l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove, ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 2 bis, lettera b) del decreto-legge numero 135 del 2018, introdotto, in sede di conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019, numero 12, nella parte in cui dispone: “purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione”.

Ebbene, con recenti ordinanze del 3 luglio 2020 (nn. 7672/2020 e 7673/2020), il TAR del Lazio ha rimesso nuovamente la questione alla Corte Costituzionale, sottolineando ulteriori profili di illegittimità costituzionale ed ampliando il novero degli articoli della Carta Costituzionale di cui si paventa la lesione.

Le nuove ed ulteriori motivazioni del TAR del Lazio rispetto ai requisiti introdotti con la norma contestata.

2.1.Il Giudice Amministrativo ha confermato tutte le osservazioni precedentemente rese in merito al contrasto della norma contestata con gli art. 3 e 97 Cost., evidenziando ulteriori profili di illegittimità costituzionale.

L’irragionevolezza dell’articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, si palesa, sottolinea il TAR del Lazio, anche “in riferimento alla deroga alla regola dei 26 anni rappresentata dall’art. 2049 del Codice dell’Ordinamento Militare, che consente una proroga di tre anni per i soggetti che avevano prestato il servizio militare”.

Tale disposizione, prevista anche per l’originario concorso e mantenuta dal Legislatore, ha comportato la paradossale circostanza per cui tra i candidati convocati nel 2017 siano presenti soggetti ultratrentenni, molto più “vecchi” dei ricorrenti e che non avrebbero avuto, alla data del 1 gennaio 2019 indicata nel noto emendamento, i requisiti ivi previsti.

Sulla scorta di tali considerazioni, il TAR del Lazio ha evidenziato l’irragionevolezza della previsione normativa per violazione dell’art. 3 della Costituzione, poiché se l’intento del Legislatore fosse stato realmente quello di ringiovanimento delle Forze di Polizia, la novella legislativa avrebbe dovuto eliminare anche la possibilità di elevazione del termine dei 26 anni ai sensi dell’art. 2049 del Codice dell’Ordinamento Militare.

Inoltre, il Giudice Amministrativo ha, per la prima volta, evidenziato profili di lesione anche in relazione all’art. 51, primo comma, della Costituzione, il quale, “nel demandare al legislatore la fissazione dei requisiti in base ai quali tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici, non intende, certo, sottrarre tale potere a qualsivoglia sindacato di legittimità costituzionale sotto il profilo della congruità e della ragionevolezza delle limitazioni previste[1].

Lo stesso art. 51, infatti, vincola il legislatore a sottoporre la propria discrezionalità di scelta ai rigorosi parametri posti dall’art. 3 della Costituzione. Il requisito dei 26 anni di età per l’accesso alle prove successive, laddove si consente l’elevazione di tale termine ex art. 2049 Codice dell’Ordinamento Militare, comporta una limitazione irragionevole all’accesso ai pubblici uffici, in violazione del divieto contenuto nel principio di eguaglianza garantito dall’art. 3, primo comma, della Costituzione, nonché un’irragionevole limitazione alla posizione costituzionalmente garantita a ogni cittadino dall’art. 51, primo comma, della Costituzione.

Queste disposizioni “sanciscono la protezione della persona da ogni ingiustificata limitazione nell’accesso all’impiego pubblico, che inciderebbe sulla possibilità, a parità di requisiti di idoneità, di svolgere un’attività conforme alle proprie propensioni ed attitudini e di concorrere con essa al progresso della società[2].

Nel caso in parola, tale possibilità è stata preclusa ai ricorrenti a causa dell’introduzione di una norma che ha previsto un requisito, quello dell’età inferiore ai 26 anni, di cui erano in possesso al momento del bando e per cui, peraltro, la stessa norma ha mantenuto una possibilità di deroga in favore di altri candidati con un punteggio inferiore e, dunque, meno meritevoli.

2.2.Per la prima volta, inoltre, il TAR del Lazio pone l’attenzione sul termine previsto dalla normativa del 2019 per il possesso dei nuovi requisiti, ossia il 1 gennaio 2019.

Ebbene, il Giudice Amministrativo in merito censura la scelta del Legislatore per manifesta irragionevolezza, in quanto il riferimento temporale sembra avulso da qualsivoglia logica se rapportato al titolo di studio, poiché “è circostanza notoria che qualsiasi diploma di scuola secondaria viene conseguito al termine dell’anno scolastico, all’esito del relativo ciclo di studi”. Ne deriva che “la fissazione della data del 1 gennaio, in luogo ad esempio di quella della conclusione del ciclo di studi nel luglio/agosto successivo o, se del caso, dell’anno precedente – come di regola previsto per i concorsi che prevedono il conseguimento di un titolo di studio – appare arbitraria, irragionevole e violativa del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione nonché dell’art. 51 comma primo della Costituzione”.

  1. I dubbi del TAR del Lazio sulla legittimità dell’iter di formazione della norma contestata.

Il TAR del Lazio ha, infine, sollevato per la prima volta dubbi sulla legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 11, comma 2 bis, lett. b), del D.L. 14/12/2018 n. 135 anche con riguardo all’iter formativo che ha condotto alla sua emanazione, per contrasto con l’art. 77 Cost.

La giurisprudenza costituzionale, in riferimento all’attività legislativa di modificazione o integrazione del decreto legge in sede di conversione, ha fissato dei precisi limiti entro cui tale attività deve intervenire, dichiarando costituzionalmente illegittime le norme che tali confini avessero oltrepassato.

In particolare, la Corte Costituzionale ha statuito che “la legge di conversione segue un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e circoscritto.”. Da tale funzione derivano necessariamente dei limiti che la legge di conversione deve rispettare, pena l’illegittimità costituzionale.

Dunque, continua la Corte Costituzionale, “l’inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalità di quest’ultimo, determina un vizio della legge di conversione in parte qua. (…). In relazione a questa tipologia di atti – che di per sé non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell’omogeneità – ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso. (…) L’eterogeneità delle disposizioni aggiunte in sede di conversione determina, dunque, un vizio procedurale delle stesse, che come ogni altro vizio della legge spetta solo a questa Corte accertare. Si tratta di un vizio procedurale peculiare che per sua stessa natura può essere evidenziato solamente attraverso un esame del contenuto sostanziale delle singole disposizioni aggiunte in sede parlamentare, posto a raffronto con l’originario decreto-legge. All’esito di tale esame, le eventuali disposizioni intruse risulteranno affette da vizio di formazione, per violazione dell’art. 77 Cost., mentre saranno fatte salve tutte le componenti dell’atto che si pongano in linea di continuità sostanziale, per materia o per finalità, con l’originario decreto-legge”.[3]

Ebbene, il TAR del Lazio, richiamando i principi statuiti dal Giudice delle Leggi, ha affermato che “nel caso di specie, come è agevolmente riscontrabile dal semplice raffronto tra i testi e dai avori preparatori -  l’introduzione, con legge di conversione, dei nuovi requisiti non solo è totalmente estranea rispetto al contenuto originario dell’art. 11 del D.L. 135/2018, ma si pone altresì in contrasto con le finalità di semplificazione previste dal Decreto-Legge stesso, in quanto ha costretto l’Amministrazione alla verifica di ulteriori e nuovi requisiti non previsti nel bando originario”.

Alla luce di ciò, secondo il Giudice Amministrativo, l’applicazione dei nuovi requisiti alla procedura de qua, fermi restando i dubbi di legittimità costituzionale in merito alla lesione dei principi del legittimo affidamento e di parità di trattamento, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., avrebbe dovuto essere prevista con strumenti normativi differenti rispetto alla legge di conversione, poiché la “manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge inficia di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione”.[4]

Avv. Michele Bonetti

Avv. Alberto Maria Carelli

 

 

 



[1]Sentenza Corte Costituzionale, sentenza n. 108/1994.

[2]Sentenza Corte Costituzionale, sentenza n. 188/1994.

 

[3]v. Corte Costituzionale, Sentenza 12/02/2014 n. 34.

[4]Corte Costituzionale, sentenza n. 247/2019.

PERSONALE DOCENTE DA DESTINARE ALL'ESTERO: LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA CAMBIA I VINCOLI TEMPORALI
Pubblicato in Istruzione

È del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, la sentenza datata 23 giugno 2020 che ha riammesso una docente al concorso bandito con D.D. M.I.U.R. n. 2021/2018 per la selezione di personale docente da destinare all’estero.

L’azione, intentata e patrocinata dagli Avv.ti Michele Bonetti, Santi Delia e Claudia Palladino, che per primi in tutta Italia, con ricorsi individuali, hanno ottenuto una sentenza di accoglimento con formula piena perseguendo unicamente la via del giudice ordinario, scaturiva dall’esclusione di un’insegnante dal concorso per aver già svolto nove anni di servizio fuori dal territorio nazionale - conformemente alle norme vigenti al momento dell’espletamento dello stesso – diversamente da quanto previsto dall’art. 21 del Decreto Legislativo n. 64/2017 il quale, innovando l’ordinamento del sistema di formazione italiana all’estero, stabiliva che la durata massima del servizio non potesse essere superiore a due periodi, ciascuno dei quali di sei anni scolastici intervallati da ameno sei anni i servizio effettivo in Italia.

Un vincolo temporale illegittimo e contrario a quanto stabilito in materia dal CCNL” commenta l’Avvocato Michele Bonetti “la norma in parola, oltre ad essere in contrasto con la contrattazione collettiva a cui la materia è riservata, ha imposto limiti temporali i quali, in maniera del tutto illogica, spiegano effetti lesivi sul servizio maturato anni addietro ledendo anche il principio cardine secondo cui la Legge non dispone che per l'avvenire”.

Il Tribunale di Roma, nell’accogliere le richieste avanzate ha argomentato che “La ricorrente ha prestato servizio all’estero per un totale di nove anni scolastici (un periodo di cinque anni seguito da un periodo ulteriore di servizio), ultimato nel 2015, e avrà terminato il periodo obbligatorio di servizio espletato in Italia a partire dall’a. s. 2020/2021, circostanza che le permetterà di garantire un nuovo ciclo di servizio all’estero di ulteriori 6 anni (così come previsto da bando) per un totale di 15 anni (come previsto dalle citate disposizioni del CCNL).

Non vi è motivo, dunque, per escludere la ricorrente dalla procedura concorsuale, considerando che rispetta tutti i requisiti curriculari previsti da bando nonché i requisiti in termini di limiti di annualità di servizio prestato e da prestare all’estero in conformità con il CCNL che disciplina la materia.

Ne deriva che il termine di durata del servizio sia illegittimo, così come il decreto di esclusione dal concorso”.

Il G.O., inoltre, ha condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese processuali, quantificate in oltre tremila euro.

Si tratta di una decisione molto importante” sottolineano gli Avv.ti Michele Bonetti, Santi Delia e Claudia Palladino, che proseguono “abbiamo sostenuto i docenti che si trovavano in questa situazione credendo nelle loro ragioni e proponendo ricorsi individuali, a nostro avviso strumento maggiormente efficace per l’azione in parola. Ora, forti dell’odierna pronuncia, proseguiremo nella proposizione di azioni ulteriori per tutti gli insegnanti che vertono nella medesima condizione”.

Il nostro contributo da oggi online sulla rivista scientifica Analysis
Pubblicato in Altri diritti

È da oggi online il nostro contributo su Analysis, rivista trimestrale di cultura scientifica curata dall’ANPRI e rivolta al mondo della scienza e dell’attualità, con particolare riguardo alle politiche ed all’organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica, allo status ed alla valorizzazione della figura dei ricercatori nel quadro italiano ed europeo.

L’articolo, a cura degli Avv.ti Michele Bonetti e Giulia Cerrelli, si inserisce giuridicamente nel panorama legislativo concernente la posizione dei ricercatori e tecnologi italiani enucleando gli aspetti più problematici a livello di governance degli Enti pubblici di ricerca ma anche le disposizioni più innovative, tra cui il d.lgs. 218/2016 che, in base alla giurisprudenza attuale del giudice amministrativo, deve essere interpretato nel senso più inclusivo dei ricercatori all’interno degli organi scientifici e di governo degli Enti.

Di seguito il link ove poter reperire il contributo  http://www.analysis-online.net/wp-content/uploads/2020/06/l_attivita_di_ricerca_negli_enti_pubblici_tra_influenze_governative_e_decreto_legge_218_2016.pdf

Qui il link relativo alla rivista Analysis http://www.analysis-online.net/

IL TAR DEL LAZIO RIMETTE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEI 1.851 ALLIEVI AGENTI: IL COMMENTO DEGLI AVVOCATI MICHELE BONETTI E ALBERTO MARIA CARELLI.
Pubblicato in Altri diritti

Con una lunga e motivata ordinanza resa in data 25 maggio 2020, il TAR del Lazio, sezione I quater, si è pronunciato in merito alle legittimità dell’operato del legislatore in riferimento al concorso per l’assunzione di 1.851 allievi agenti.

Ebbene, il TAR del Lazio ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 2 bis, lettera b) del decreto-legge numero 135 del 2018, introdotto, in sede di conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019, numero 12, nella parte in cui dispone: “purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione”.

Premesse.

Il Ministero dell’Interno, con decreto del 18 maggio 2017, aveva indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 893 agenti di polizia, ove tra i requisiti per la partecipazione al concorso era previsto un limite massimo di età pari ad anni 30 e il possesso del titolo di studio della licenza media inferiore.

Nella graduatoria definitiva del concorso, oltre ai vincitori, venivano inseriti tutti i candidati che avevano riportato almeno la sufficienza nella prova scritta, ma non erano stati convocati, per mancanza di posti disponibili, alle ulteriori prove selettive psicofisiche ed attitudinali.

Si trattava quindi di candidati non ancora idonei, non avendo essi completato la selezione concorsuale, ma potenzialmente interessati ad eventuali provvedimenti di scorrimento della graduatoria, qualora si fossero resi disponibili ulteriori posti da coprire senza l’espletamento di un nuovo concorso.

Dopo la conclusione del concorso, il Regolamento che stabilisce i requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica di agente di polizia (D.P.R. 24/04/1982, n. 335, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) veniva modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, prevedendo l’abbassamento dell’età massima a 26 anni ed il necessario possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado.

Mediante la successiva legge 11 febbraio 2019, numero 12, che ha modificato, in sede di conversione, l’articolo 11 del decreto-legge numero 135 del 2018, veniva introdotto il comma 2 bis, il quale prevedeva: “Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c) e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.”

Dunque, l’ultima parte della novella legislativa adottata nel febbraio 2019 escludeva dalla procedura volta all’assunzione di 1.851 allievi agenti i soggetti che, pur avendo superato la prova scritta, non erano in possesso dei nuovi requisiti di età e titolo di studio introdotti successivamente.

Sostanzialmente si procedeva allo scorrimento della graduatoria del 2017, ma applicando i nuovi requisiti di età e titolo di studio introdotti successivamente.

Così facendo, numerosissimi candidati rimanevano esclusi dalla procedura di assunzione e procedevano ad impugnare i decreti ministeriali che, in attuazione di quanto previsto dalla Legge predetta, convocano alle prove psicofisiche solo candidati con un’età inferiore a 26 anni ed in possesso del diploma di scuola superiore.

Con plurime ordinanze cautelari, il TAR del Lazio ha accolto le istanze dei suddetti ricorrenti, imponendo all’Amministrazione di sottoporli alle prove psicofisiche ed attitudinali. Nonostante l’idoneità ottenuta alle successive prove, questi ultimi non venivano convocati per il successivo corso di formazione. È in tale scenario che si è giunti all’udienza di merito dinanzi al Collegio del TAR del Lazio.

Le motivazioni del TAR del Lazio.

In merito alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, co. 2-bis, del D.L. 135/2018, il Giudice Amministrativo di prime cure si limita giustamente ad evidenziare come “il suo accoglimento da parte della Corte Costituzionale comporterebbe l’annullamento, per invalidità derivata, dei provvedimenti impugnati”, con l’effetto di eliminare i requisiti più restrittivi introdotti dalla disposizione controversa e conseguente assoggettamento della selezione alla disciplina originariamente prevista dal bando del 18 maggio 2017.

Circa la non manifesta infondatezza, in primis il TAR del Lazio ha posto l’attenzione sulla natura di legge-provvedimento della norma contestata, in quanto contenente “disposizioni dirette a destinatari determinati”. Proprio poiché in grado di incidere direttamente sulle posizioni di individui determinati, tali tipologie di norme “devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio”.

Il Giudice Amministrativo chiarisce che se la decisione di intervenire sulla graduatoria della prova scritta fosse stata eseguita con un atto amministrativo, “non vi è dubbio che quell’atto sarebbe stato annullato dal giudice amministrativo per palese illegittimità” poiché “costituisce jus receptum nell’ordinamento il principio che, di regola, la disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici concorsi non può essere modificata allorquando il concorso sia già in itinere[1]. Trattandosi, tuttavia, di atto formalmente legislativo, al privato cittadino è consentito chiedere al giudice adito la rimessione della questione di legittimità della legge provvedimento alla Corte Costituzionale.

La norma controversa presenta un’evidente natura retroattiva, posto che produce effetti su una graduatoria formata nel 2017. Al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme-provvedimento con effetti retroattivi, purché tale scelta sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata[2].

Sul punto, il TAR “dubita della conformità della norma censurata ai canoni di legittimità”, in quanto lesiva del principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Più in particolare, poiché modifica i requisiti di partecipazione alle prove in corso, l’agere del Legislatore determina, ad avviso del TAR, una violazione del principio di tutela dell’affidamento riposto dai candidati nel bando di concorso, a cui partecipavano nel 2017. Il legittimo affidamento è un principio strettamente correlato ai concetti di concretezza, buona fede ed auto responsabilità di matrice privatistica che, negli ultimi anni, hanno trovato sempre più applicazione nel campo del diritto amministrativo anche sotto la spinta del diritto comunitario; nel caso di specie, l’affidamento sorgeva a seguito di un comportamento dell’Amministrazione, che determinava una posizione di vantaggio in capo ai ricorrenti consistente nella presenza in una graduatoria a cui la PA decideva di attingere ai fini dell’assunzione del nuovo contingente bandito. Detta circostanza non poteva che indurre i medesimi a sperare in una futura evoluzione di tale situazione preordinata all’effettiva assunzione.

Non solo. Secondo la tesi del Giudice Amministrativo, “emerge anche il profilo discriminatorio e lesivo del principio di imparzialità della P.A. da cui sembra affetta la norma in esame”. Difatti, all’atto dell’approvazione della legge-provvedimento, i destinatari esclusi dalla stessa erano “immediatamente e aprioristicamente individuabili, tanto dal Legislatore, quanto dalla Pubblica Amministrazione, essendo pubblica la graduatoria di merito ed essendo note l’età anagrafica e il titolo di studio di ciascuno dei candidati classificati in posizione potenzialmente utile per beneficiare dello scorrimento della graduatoria”.  Pertanto, “i nuovi, restrittivi requisiti di assunzione, andando ad applicarsi su una platea di destinatari completamente definita, hanno consentito alla P.A. di scegliere taluni soggetti, già noti, così favorendoli, e di escluderne altri, parimenti riconoscibili”.

Così facendo, si è leso il principio di imparzialità dell’azione amministrativa, sancito dall’art. 97 della Costituzione, che deve ovviamente essere posto alla base di qualsivoglia procedura concorsuale.

In sostanza, la disposizione normativa qui censurata ha consapevolmente orientato l’azione amministrativa a tutto vantaggio di un gruppo di soggetti “nominativamente individuabili” prima dell’adozione del provvedimento legislativo.

In tal modo risulta violato anche il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

Il Collegio paventa altresì una lesione del principio meritocratico che dovrebbe guidare l’azione amministrativa nello svolgimento delle procedure concorsuali[3]. Applicando la norma in questione, infatti, l’Amministrazione ha proceduto a convocare soggetti con un punteggio inferiore solo perché più giovani rispetto a candidati con un punteggio superiore.

Alla luce di tali considerazioni il TAR del Lazio ha ritenuto irragionevole, e dunque meritevole di essere sottoposto al sindacato di legittimità costituzionale, la scelta del Legislatore di attingere da una graduatoria concorsuale modificando retroattivamente i requisiti di ammissione, così da determinare l’esclusione dei candidati privi dei nuovi titoli richiesti dalla procedura di assunzione.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Alberto Maria Carelli



[1](Cons. Stato, Sez. III, 30.09.2015, n. 4573)

[2] Sentenza Corte Costituzionale, 12.04.2017, n. 73, nonché sentenza Corte Costituzionale n. 137/2019.

[3]Si vedano in merito, ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541, Cons. Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2014, n. 839; T.A.R. Lazio, Sez. III, 7 dicembre 2012, n. 4453.