CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI 654 ALLIEVI AGENTI DELLA POLIZIA STATO: IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE IL NOSTRO RICORSO.
Pubblicato in Lavoro

Si continua a parlare di ricorsi per il reclutamento delle Forze di Polizia. Questa volta il Tar del Lazio si è pronunciato sulla questione relativa al contenuto motivazionale della valutazione espressa dalla commissione esaminatrice durante la prova psico-fisica di un nostro ricorrente.

La commissione aveva escluso il candidato dalla prova per “tratti d’ansia libera e somatizzata in soggetto con aspetti di personalità dipendente a rilevanza clinica”, una valutazione, quest’ultima, ritenuta dagli Avvocati Bonetti e Delia, illogica ed irragionevole.

Per dimostrare ciò, si sono prodotte perizie mediche ad hoc, si è censurato l’iter motivazionale del provvedimento di idoneità.

Dunque, in virtù delle doglianze rappresentate,  il  Giudice Amministrativo ha disposto “una nuova verificazione medica, ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla consistenza e sussistenza della predetta condizione”. In altri termini, il Giudice amministrativo ha concesso la ripetizione disponendo nuovi accertamenti nei confronti del ricorrente.

Trattasi di un risultato importante, da considerarsi quale punto di partenza per l’effettiva tutela di tutti i partecipanti ad uno dei tanti concorsi pubblici.

 

CONCORSO STRAORDINARIO: AMMESSA ALLE PROVE UNA RICORRENTE ESCLUSA IN VIRTU’ DI UNA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA E SENZA RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE.
Pubblicato in Istruzione

Trattasi di un caso peculiare concernente l’intervento legislativo varato con il D.L. n. 87/18 e, con esso, un concorso straordinario finalizzato al reclutamento di docenti della scuola primaria e dell’infanzia.

Tra i requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale, oltre i titoli di accesso, la lex specialis, all’art.4, 1 quinquies, lettera b), ha richiesto, in aggiunta, lo svolgimento “nel corso degli ultimi 8 anni, di almeno 2 annualità di servizio specifico, non continuativo, su posto comune o sostegno presso le scuole statali presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 2 maggio 1999 n. 124”. L’ultima disposizione recita che “il comma 1 dell’art. 489 del Testo Unico deve intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’a.s. 1974/1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

A seguito del ricorso proposto innanzi all’On.le TAR del Lazio - avverso l’esclusione dal concorso per la mancanza di un solo giorno in una delle due annualità richieste dal bando - una ricorrente è stata ammessa con riserva allo stesso.

Nello specifico, la docente prendeva servizio presso un Istituto Scolastico dal 18 gennaio al 13 febbraio del 2017, per poi riprenderlo il giorno 15 febbraio 2017 sino al 9 giugno 2017.

L’interruzione del servizio per un solo giorno, il 14 febbraio 2017, è derivata da esigenze proprie della P.A., nella specie, dal passaggio della docente presso un differente Istituto Scolastico. Tale gap contrattuale è stato la causa del mancato computo di una annualità delle due necessarie per raggiungere il requisito del servizio ai fini della partecipazione alla selezione. La scelta amministrativa ha perciò penalizzato la docente, precludendole la possibilità di concorrere alla selezione, pur avendo, la stessa, svolto nel medesimo anno scolastico più giorni di servizio.

Il G.A., chiamato a pronunciarsi sulla vicenda – con ordinanza del 21 febbraio – ha consentito alla ricorrente la partecipazione alla procedura selettiva di carattere straordinario. Ciò è avvenuto alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sopra citata, nonché in applicazione del principio del favor partecipationis, concetto cardine del nostro ordinamento Costituzionale, in virtù dei quali l’On.le Giudicante ha ritenuto la docente fornita del requisito sostanziale delle due annualità di servizio previste dal bando e quindi di una pregressa e costante esperienza professionale.

Nel dettaglio, la ricorrente ha prospettato una violazione della normativa di settore, fornendone una lettura conforme al dettato costituzionale e ai principi inviolabili sanciti dalla Carta fondamentale.

Nel suo significato più proprio, si è interpretata la norma di cui all’art.11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, già citata, evidenziando come questa individui il requisito in questione in senso non formale, bensì sostanziale, ovvero nel servizio complessivamente continuativo, così come quello svolto dalla docente, ben più lungo tra l’altro di quello prescritto dalla legge.

La possibilità di un’interpretazione sostanzialista è prevista dallo stesso articolo 489 del T.U. delle Disposizioni Legislative in Materia di Istruzione (D.L. 16 aprile 1994 n. 297) il quale, al comma 2, riporta: “i periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”, consentendo in tal modo delle eccezioni; è così che nelle ipotesi più comuni di aspettativa, congedo, ecc., si potrebbe giungere a computare come valida una annualità con molti meno giorni rispetto a quelli effettivamente in possesso di un candidato.

                                                                                                                                                                                                          Avv. Michele Bonetti

Assicurazione professionale collettiva imposta ai TSRM. Il T.A.R. Piemonte dichiara illegittima la scelta del Collegio Territoriale di Torino – Aosta – Alessandria di incorporare il costo del premio assicurativo all’interno della tassa di iscrizione.
Pubblicato in Altri diritti

Con la sentenza n. 16/2019 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha dichiarato l’illegittimità, con conseguente annullamento, della deliberazione assunta in data 21 ottobre 2017 dall’Ordine Nazionale Professionale dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, nella parte in cui ha deciso di imporre a tutti i propri iscritti un sovrapprezzo alla tassa annuale di iscrizione, per “offrire obbligatoriamente” la polizza assicurativa prevista dalla legge Gelli.

Ripercorriamo i passaggi salienti della pronuncia in parola, la quale, prima ancora di esaminare nel merito le doglianze rivolte da un gruppo di TSRM iscritti al Collegio Territoriale di Torino – Aosta – Alessandria, ha ripercorso i fatti che fungono da sfondo alla vicenda oggetto di decisione.

Il Collegio Nazionale con la suddetta deliberazione del 21 Ottobre 2017, decideva di imporre a tutti i propri iscritti un sovrapprezzo alla tassa annuale di iscrizione all’albo per coprire il costo del premio dell’assicurazione professionale collettiva, stipulata dalla Federazione nazionale a favore dei propri iscritti e a quest’ultimi imposta.

Tale deliberazione aveva inevitabilmente suscitato i malumori delle Organizzazioni sindacali di Categoria e di buona parte degli stessi iscritti all’Ordine professionale.

Numerose, per quanto vane, le denunce di illegittimità pervenute al Collegio nazionale e le diffide rivolte anche ai Collegi territoriali al fine di provocare una rimeditazione della decisione assunta con la delibera del 21.10.2017.

A fronte di ciò, un gruppo di TSRM iscritti al Collegio Territoriale di Torino-Aosta-Alessandria, ha adito il T.A.R. Piemonte per chiedere l’annullamento della deliberazione de qua, nella parte in cui inglobava, in maniera inscindibile, il premio della polizza collettiva obbligatoria nella tassa annuale di iscrizione all’albo professionale.

Il giudizio si concludeva con la summenzionata sentenza n. 16/2019, emessa a seguito della camera di consiglio tenutasi in data 20 novembre 2018, con la quale il T.A.R. ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha incluso nella tassa annuale di iscrizione all’albo anche la quota pro capite del premio assicurativo della polizza collettiva stipulata dalla Federazione nazionale, imponendone il pagamento anche agli iscritti che non abbiano manifestato, in forma espressa o per fatti concludenti, la propria volontà di giovarsi di tale polizza.

A tale approdo il T.A.R. Piemonte addiveniva con una motivazione che appare immune da vizi logici e giuridici.

Il collegio giudicante, nell’esaminare il merito della vicenda (dopo aver rigettato tutte le eccezioni preliminari sollevate dai collegi resistenti), chiariva che “La questione essenziale oggetto del presente giudizio è, pertanto, quella di stabilire se il costo relativo al premio di una polizza assicurativa collettiva stipulata dalla Federazione o dall’Ordine possa farsi rientrare tra quelle necessarie al funzionamento di tali enti; il che a sua volta impone di indagare se la stipula di polizze professionali collettive obbligatorie, rientri tra le prerogative istituzionali di tali enti”.

Ebbene, in maniera nitida, il T.A.R. Piemonte ha dichiarato che in mancanza di una espressa previsione di legge che lo preveda e lo consenta, stipulare polizze professionali collettive obbligatorie non rientra tra le prerogative dell’Ordine/Federazione, con la conseguenza che il premio dell’assicurazione collettiva stipulata dalla Federazione nazionale non può rientrare nel concetto di spese necessarie al funzionamento dell’ente.

Interessante al riguardo la ricostruzione dell’iter giuridico seguito dal Giudice amministrativo, il quale, pur riconoscendo all’Ordine resistente il perseguimento di fini pubblici che esulano dalla tutela dei propri iscritti; pur riconoscendo allo stesso poteri di vigilanza sul corretto esercizio della professione sanitaria e di conseguenza il potere di verificare i doveri di ottemperanza dei singoli iscritti alla disciplina vigente in materia, ivi compresa quindi la facoltà di irrogare sanzioni disciplinari, in maniera incontrovertibile affermava che: “Ciò che non può ritenersi consentito, in mancanza di una espressa previsione normativa, è che gli ordini professionali e/o le relative Federazioni possano stipulare polizze professionali collettive imponendone obbligatoriamente l’adesione ai propri iscritti, anche solo indirettamente: ad esempio, come nel caso di specie, inserendone la quota di costo pro capite all’interno della tassa annuale di iscrizione all’albo, dovuta obbligatoriamente dagli iscritti a pena di sanzione disciplinare”.

Chiaro dunque il precetto affermato dal T.A.R. Piemonte - che come si evince dal tenore letterale dell’estratto trascritto, afferma l’estendibilità del principio di diritto poc’anzi richiamato a tutti gli ordini professionali -  il quale, in maniera perentoria e senza lasciar adito ad interpretazioni estensive, ha fermamente sottolineato come la legge non preveda alcun potere degli ordini professionali e delle relative Federazioni nazionali, di stipulare polizze professionali collettive “obbligatorie” nei confronti degli iscritti.

D’altronde, come già chiarito in premessa, prima ancora che intervenisse la sentenza in commento, non erano mancate denunce e diffide con cui veniva già rappresentato al Collegio nazionale dei TSRM quanto poi sancito dal Tribunale amministrativo del Piemonte, ossia che, la legge si limita ad attribuire agli Ordini professionali il potere di negoziare con le compagnie assicurative “le condizioni generali” delle polizze assicurative, da offrire “in convenzione ai propri iscritti” (art. 3, comma 5 lett. e) D.L. 13 agosto 2011 n. 138), non, quindi, il potere di stipulare direttamente le polizze assicurative in favore di tutti i propri iscritti, con previsione di adesione obbligatoria ed oneri economici a carico dei beneficiari.

Dunque, la pronuncia in parola ha chiarito come in capo agli Ordini professionali sussista, ex lege, esclusivamente il potere di concordare con le compagnie assicurative polizze-tipo da offrire in convenzione ai propri iscritti, ferma restando la libertà di questi ultimi di aderire a tali convenzioni, oppure di regolarsi altrimenti stipulando direttamente polizze individuali con altre compagnie assicurative di propria scelta e fiducia.

Ad ulteriore supporto degli assunti riportati poc’anzi, il T.A.R. Piemonte, esaminando la specifica vicenda oggetto di causa, ha altresì rappresentato un’ulteriore criticità, nella deliberazione assunta dal Collegio Nazionale dei TSRM, per ciò che concerne profili strettamente civilistici.

“Giova osservare al riguardo – si legge nella sentenza in commento– che ai sensi dell’art. 1372 cod. civ., “Il contratto ha forza di legge tra le parti “ e “ non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”; tra i casi previsti dalla legge in cui il contratto può produrre effetti rispetto ai terzi vi è quello del “contratto a favore di terzi” previsto e disciplinato dagli art. 1411 e ss. del codice civile; in forza di tale disciplina civilistica, la stipulazione in favore di un terzo è valida qualora lo stipulante vi abbia interesse; salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto per effetto della stipulazione in proprio favore e se dichiara di volerne profittare rende la stipulazione irrevocabile; nel caso, invece, di rifiuto del terzo di volerne profittare o in caso di revoca della stipulazione, la presentazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto”.

Da quanto sopra riportato appare incontrovertibile che secondo il principio civilistico dell’autonomia negoziale, così come modellato dalla giurisprudenza, la tipologia del contratto “a favore del terzo” può produrre esclusivamente effetti favorevoli nella sfera giuridica del terzo mentre non può mai determinare l’imposizione a suo carico di oneri ed obblighi, salvo che non risulti una diversa volontà, espressa o tacita, del beneficiario.

Nel caso in esame, invece, Il T.A.R. Piemonte ha ritenuto necessario chiarire che la polizza veniva stipulata dalla Federazione nazionale dei TSRM in qualità di “contraente”, mentre la copertura assicurativa veniva pattuita a beneficio di terzi assicurati e precisamente, a favore di tutti gli iscritti agli Albi di quei Collegi che avevano provveduto, entro la scadenza del 31.12.2017, alla delibera dell’avvio del predetto programma assicurativo; di conseguenza, il premio assicurativo annuale posto a carico della Federazione nazionale sarebbe stato calcolato sul numero dei TSRM iscritti agli Albi di quei Collegi che avevano aderito al programma assicurativo.

“Senonchè - continua il T.A.R. Piemonte nella pronuncia in esame- con il provvedimento impugnato adottato dall’Ordine interprovinciale, il costo della predetta polizza collettiva, ossia l’onere economico del pagamento del premio assicurativo, è stato riversato sui singoli professionisti iscritti all’albo; e tale effetto è stato realizzato, indirettamente, includendo il costo pro capite della polizza all’interno della tassa annuale di iscrizione all’albo, dovuta dai singoli iscritti a pena di sanzioni disciplinari”.

La scelta del Collegio nazionale dei TSRM, dunque, sottolinea il T.A.R. Piemonte, risulta però incompatibile con la struttura della disposizione codicistica che disciplina il contratto a favore del terzo, riportata poc’anzi, né, nel caso di specie, è ipotizzabile che i singoli professionisti possano sottrarsi al pagamento del premio della polizza collettiva, inscindibilmente inglobato nella tassa annuale di iscrizione all’albo, perché ciò costituirebbe un illecito disciplinare né, tantomeno, è possibile che i professionisti possano declinare l’iscrizione all’albo professionale, posto che quest’ultima è condizione legale per l’esercizio dell’attività professionale stessa.

In relazione alla vicenda de qua, la sentenza in commento ha dunque chiarito che, in primis, non esistono nel nostro ordinamento disposizioni normative che attribuiscano a qualsivoglia Ordine professionale il potere di imporre una polizza assicurativa collettiva obbligatoria ai propri iscritti ed altresì che, non appare conforme al sistema normativo, ed è quindi illegittimo, addossare al singolo iscritto l’onere economico di una polizza assicurativa stipulata dall’Ordine o dalla Federazione, alla quale egli non abbia aderito espressamente o tacitamente.

Nel frattempo, in attesa di risvolti sulla vicenda in esame quali la proposizione di appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 16/2019, si attende di conoscere l’esito di analogo giudizio ad oggi pendente pendente presso il T.A.R. Lazio.

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Ci sembra doveroso da parte della nostra rivista riportare un contributo scientifico per i soggetti diversamente abili. Da sempre lottiamo come legali per tutelare tali fasce deboli della popolazione e riteniamo che nel caso in esame dei concorsi pubblici, non solo debbano essere garantiti idonei supporti nell’espletamento delle prove, ma debbano essere previste quote riservate aggiuntive per categorie come quella suddetta.
Il nostro percorso giuridico è iniziato nell’anno 2007 assumendo la difesa di una ragazza cieca che aveva partecipato al test di accesso per la facoltà di medicina e chirurgia