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Pubblicato in Lavoro

Medici condotti: per il Consiglio di Stato la mancata scelta tra tempo pieno e tempo definito non legittima la decadenza dal rapporto di pubblico impiego

by Avv. Santi Delia on14 Aprile 2014

Nel 1994 un medico ex condotto era stato dichiarato decaduto dal servizio dall'allora Azienda sanitaria locale per asserita incompatibilità a seguito della sopravvenienza normativa dell'articolo 4, comma 7, della legge n. 412/1991.

Il medico, a suo tempo, impugnava il provvedimento di decadenza dal rapporto di impiego ma il T.A.R. rigettava prima la domanda di sospensione e poi, anche nel merito, il ricorso.

Il Consiglio di Stato ribalta la decisione dei giudici di Via Flaminia e dichiara illegittimo il licenziamento a suo tempo comminato dall'Ente pubblico chiarendo che dalla mancata prestazione dell'opzione di scelta tra il regime a tempo definito e quello a tempo pieno non poteva derivare alcun definitivo mutamento dello status dei medici condotti che tali erano e tali dovevano permanere.

"L’art. 28 del d.P.R. n. 348 del 1983 – avente ad oggetto gli “ex medici condotti ed assimilati” si è limitato prevedere l’applicazione alla predetta categoria di personale medico della possibilità di opzione fra “tempo pieno” e “tempo definito”, peraltro con effetti limitati al periodo di validità del contratto collettivo, senza incidere sulla peculiarità del loro status, del cui venire meno non vi è cenno nel testo della norma". "Da detta premessa segue, l’esclusione del rigido automatismo del regime di incompatibilità dettato dall’art. 4, comma 7, della legge n. 412 agli effetti espulsivi e decadenziali dall’impiego".

Il dirigente medico dovrà quindi essere reintegrato e la carriera ventennale illegittimamente interrotta totalmente ricostruita.

I termini con cui l'Amministrazione dovrà provvedere a tale restitutio in integrum sono quelli indicati in altra sentenza del Consiglio di Stato.

"Costituisce jus receptum che, laddove venga annullato in sede giurisdizionale l’atto con il quale l’Amministrazione abbia illegittimamente interrotto o risolto il rapporto di impiego, al dipendente vincitore spetta l’integrale restitutio in integrum nel rapporto medesimo, ai fini sia giuridici che economici, e quindi anche la corresponsione delle competenze retributive relative al periodo di illegittima interruzione del rapporto (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, A.P., 12 dicembre 1991, n. 10; III, 7 dicembre 2012, n. 6446; IV, 27 gennaio 2011, n. 611; V, 6 settembre 2007, n. 4690; VI, 9 marzo 2011, n. 1484).

Peraltro, ciò che è dovuto a titolo di restitutio in integrum sono solo gli emolumenti derivanti da prestazioni ordinarie di lavoro aventi natura di indennità fissa, obbligatoria e continuativa, restando esclusa ogni competenza accessoria che presuppone l’effettività della prestazione di lavoro (cfr. Cons. Stato, VI, 19 marzo 2012, n. 1525; V, 16 giugno 2009, n. 3914)".

Con successiva decisione, infine, il medesimo Consiglio di Stato ha chiarito che anche l'indennità di specificità medica va riconosciuta agli ex condotti in sede di ricostruzione di carriera.

"In via di principio il Collegio che l’indennità di specificità medica, introdotta dall’art. 54 del C.C.N.L. del 1996 – poi prevista e confermata, in prosieguo di tempo, dall’art. 37 del C.C.N.L. del 2000, dall’art. 36 del C.C.N.L. del 2005 e, attualmente, dall’art. 9 del C.C.N.L. del 2010 – e intesa a compensare la “peculiarità” della funzione dirigenziale svolta dal medico, costituisca un istituto di carattere generale del trattamento economico fondamentale che, essendo connesso allo status di dirigente medico e non alla tipologia del rapporto o alle modalità di esecuzione della effettiva prestazione, prescinde dalle caratteristiche del singolo rapporto di lavoro e, come tutte le voci che compongono il trattamento economico essenziale della generalità dei dirigenti medici, spetta per il solo fatto di appartenere all’area della dirigenza medica, alla quale è incontestabile che appartenga l’odierno ricorrente, ex medico condotto (v., sulla complessa questione, Cons. St., sez. IV, 27.4.2012, n. 2537)".

Vedi la Sentenza del Consiglio di Stato in allegato.

 

Ultima modifica il 14 Aprile 2014