Con ricorso depositato, dallo studio Bonetti – Delia & Partners, innanzi il TAR Lazio, sede di Roma, si impugnava l’irrogazione della sanzione disciplinare di tre giorni di consegna per il militare per la presunta violazione dell’articolo 1517 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM).
Il TAR adito motiva l’annullamento della sanzione impugnata ripercorrendo i criteri che l’Amministrazione deve adottare in materia disciplinare.
In primis il ricorrente deduceva la violazione del principio di tempestività dell’azione amministrativa.
L’articolo 1398 cod. ord. mil. stabilisce che “Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo (...) a) dalla conoscenza dell’infrazione (...)”.
Il Collegio precisa che “La concreta portata della locuzione “senza ritardo” è stata chiarita dalla giurisprudenza, la quale ha avuto modo di affermare che il lasso di tempo intercorrente tra il fatto e la contestazione deve essere valutato in concreto, tenuto conto degli elementi caratterizzanti le singole fattispecie, nel rispetto della regola di ragionevole prontezza nella contestazione degli addebiti, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e complessità degli accertamenti preliminari e dell’intera procedura (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 1296). Tale N. 02838/2021 REG.RIC. regola “postula il contemperamento dell’esigenza dell’Amministrazione ‘di valutare con ponderazione il comportamento dell’incolpato sotto il profilo disciplinare’ con quella di evitare che ‘un’eccessiva distanza di tempo dai fatti possa rendere più difficile per l’inquisito l’esercizio del diritto di difesa’ (Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2010, n. 1779)” (così Cons. Stato, Sez. II, 12 ottobre 2020 n. 6058)”.
Per giustificare l’apertura del procedimento disciplinare dopo un lungo lasso temporale l’Amministrazione avrebbe avuto l’onere di indicare il momento in cui ha conosciuto il comportamento ascritto al ricorrente, ma nel caso analizzato è stato provato come la conoscenza dello stesso è stata immediata e quindi alcuna giustificazione può esserci nel lungo lasso temporale decorso: “D’altro canto, i principi posti a fondamento delle discipline sanzionatorie, penale e disciplinare, poggiano anche sulla valutazione del fattore temporale: maggiore è la distanza tra il fatto contestato e l’irrogazione della sanzione, meno incisiva sarà la valenza della stessa, sia dal punto di vista dell’autore del fatto che dei consociati, con affievolimento delle finalità special-preventive e general-preventive che le sanzioni mirano a perseguire”.
Anche le ulteriori censure inerenti il procedimento posto in essere dall’Amministrazione sono state accolte dal TAR Lazio che ha statuito non solo che la sanzione disciplinare irrogata fosse sproporzionata, ma che l’Amministrazione nell’applicazione dell’istituto c.d. della recidiva (facendo riferimento alla sanzione del rimprovero irrogata nell’anno 2015) non abbia agito legittimamente omettendo addirittura di considerare l’ottimo comportamento tenuto dal militare nel decorso del tempo; l’applicazione dell’istituto della recidiva non deve essere automatica, ma deve contemperare il caso concreto.
Tanto si legge nella motivazione della decisione.
“Secondo l’avviso del Collegio, la motivazione sopra richiamata non può ritenersi adeguata, in quanto l’Amministrazione ha omesso di approfondire le specifiche circostanze della condotta del ricorrente, valorizzando il profilo della sola ritenuta violazione formale, il quale non appare di per sé sufficiente a giustificare la N. 02838/2021 REG.RIC. sanzione irrogata. 7.3. Un ulteriore profilo di difetto di istruttoria e di motivazione emerge con riguardo al profilo della ritenuta recidiva rispetto a un precedente episodio analogo, sanzionato nel 2015 con il rimprovero. 7.3.1. Al riguardo, occorre rilevare che l’articolo 1355, comma 3, lett. d), prevede che siano punite con maggior rigore le infrazioni ricorrenti con carattere di recidività e che l’articolo 1361, comma 1, lett. b), contempla effettivamente la sanzione della consegna in caso di recidiva nelle mancanze già sanzionate con il rimprovero.
Occorre tuttavia osservare che l’applicazione delle disposizioni in tema di recidiva non deve avvenire in modo meccanico, irrogando automaticamente la sanzione della consegna in qualunque caso di reiterazione di un comportamento precedentemente punito con il rimprovero, in quanto l’Amministrazione non può esimersi dalla considerazione delle circostanze del caso concreto.
Nella fattispecie in esame, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare attentamente se ritenere sussistente in punto di fatto una “infrazione ricorrente con carattere di recidività”, ai sensi dell’articolo 1355, comma 1, lett. d), considerando che il secondo comportamento censurato risale a circa tre anni dopo il primo, che la nuova sanzione è stata irrogata a cinque anni di distanza dalla prima e che, nel frattempo, il ricorrente – secondo quanto dallo stesso affermato e non contestato dall’Amministrazione – ha chiesto e ottenuto più volte l’autorizzazione per lo svolgimento di analoghe esibizioni; circostanze, queste, che non risultano essere state prese in considerazione”.
La sentenza ottenuta ripercorrendo i precedenti giurisprudenziali in materia, riporta i principi cardini in materia di procedimenti disciplinari che non possono essere disattesi neanche dall’Amministrazione e soprattutto quando ad un ufficiale viene irrogata una delle più gravi sanzioni di corpo che ne ha inficiato addirittura la credibilità nei confronti dei superiori e dei sottoposti.