Lavoro

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Anche se la chirurgia e le pillole dimagranti sono le opzioni scelte come fare per perdere peso velocemente da molte persone per perdere così tanto peso velocemente, fare dei cambiamenti
Questa sezione è destinata alla branca del diritto del lavoro e persegue lo scopo di mettere in luce le diverse problematiche riscontrabili in questo settore con particolare riferimento alle evoluzioni legislative in materia.

Istruzione

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Quest’area è dedicata ad aspetti oggetto di frequente contenzioso in ambito amministrativo inerenti, in particolare, il diritto allo studio e l’accesso alle forme di abilitazione accademiche strettamente connesse al ramo dell’istruzione.

Altri diritti

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Questa categoria mira a costituire un osservatorio sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior rilievo ed interesse, la cui violazione è suscettibile di avere una più o meno pressante incidenza sulla vita dei cittadini.

Editoriale

  • a cura dell'Avvocato Michele Bonetti
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021 Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale. Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo. Come sempre Relatori di altissimo profilo quali: – il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti; – l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma; – il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo – l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato – l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni. Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M
Riconoscimento titoli spagnoli. Nel procedimento di riconoscimento del titolo estero degli insegnanti deve essere considerata la posizione professionale ricoperta (in Italia) dal docente. La sentenza del TAR Lazio.
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Ancora una sentenza di accoglimento pubblicata dal TAR del Lazio in relazione al riconoscimento dei titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti in Spagna.

Il TAR, difatti, continua ad annullare gli atti di diniego al riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti dagli insegnanti all’estero e ciò in ragione dei principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ma non solo.

Nel caso di specie la docente aveva conseguito il titolo di abilitazione in Spagna ma il Ministero aveva respinto la domanda in quanto la docente non aveva dimostrato il riconoscimento all’estero del titolo di laurea conseguito in Italia.

A seguito di provvedimento cautelare la docente veniva inserita nelle graduatorie per l’insegnamento e otteneva il ruolo in virtù del titolo conseguito all’estero. Oggi, nell’esito del procedimento di merito, il TAR specifica non solo che la documentazione prodotta dalla docente era completa, ma che l’Amministrazione dovrà riconoscere il titolo conformandosi ai principi eurocomunitari di ragionevolezza e proporzionalità nonché a quelli enunziati dalle sentenze dall’Adunanza Plenaria. Nella sentenza si legge altresì che dovrà “tenersi nella dovuta considerazione, nell’attività di cui sopra che l’amministrazione ha l’obbligo di porre in essere, la documentata assunzione in ruolo della ricorrente anche confermata a seguito di superamento dell’anno di prova”.

Il TAR ha accolto la teoria che da anni lo Studio Legale sostiene nei propri ricorsi, ovverosia che nel riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero devono essere considerate tutte le compentenze del docente nel loro insieme e non il solo titolo in discussione” commenta l’Avvocato Michele Bonetti, founder dello Studio Legale Bonetti & Delia. “La sentenza del TAR torna a sottolineare la necessità di una verifica in concreto delle competenze professionali nella loro interezza. Non dovrà essere preso in considerazione il mero titolo, ma anche tutta l’esperienza professionale e culturale dell’insegnante svolta e conseguita in Italia".

 

Bocciatura alla scuola secondaria di primo grado: il TAR annulla il 03 agosto 2023 ordinando il riesame e la scuola rivaluta il 04 agosto ammettendo lo studente alla classe successiva.
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Nel presente link avevamo riportato l’accoglimento del nostro ricorso intervenuto con sentenza semplificata del TAR del Lazio, sempre in data 03 agosto 2023.

A seguito dell’accoglimento ottenuto d’innanzi il Tar del Lazio con pubblicazione in data 03 agosto, lo studio legale notificava il tutto alla scuola prendendo contatti direttamente con la stessa. In data 4 agosto la scuola riapriva lo scrutinio rivalutando anche sulla base delle osservazioni contenute in sentenza la studentessa e ammettendola alla classe successiva.

Sempre in data 04 agosto la scuola notificava alla famiglia ed allo studio legale un provvedimento motivato ove per l’appunto, agendo in ottemperanza alla sentenza, ammetteva alla classe successiva la studentessa.

La vicenda rappresenta l’efficienza della giustizia amministrativa” a parlare è l’Avv. Michele Bonetti, founder dello studio legale Bonetti & Delia “In meno di un mese è stata resa una articolata e puntuale sentenza debitamente eseguita dall’Amministrazione; la celerità della corretta pronuncia del Tar del Lazio potrà consentire alla studentessa anche di recuperare eventuali lacune seguendo dei percorsi individualizzati organizzati dalla scuola”.

Concorso a 200 posti per l’accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. IlTAR del Lazio accoglie le doglianze, un "cuore" nel compito in determinati casi può non essere un segno di riconoscimento.
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Il TAR Lazio accoglie il ricorso avanzato dal nostro Studio Legale disponendo la correzione della prova scritta di una candidata che era stata esclusa dalla procedura concorsuale a causa dell’apposizione, nella mala copia di uno degli elaborati, di due “cuoricini” valutati dalla Commissione come segni di riconoscimento.

L’On.le Collegio, richiamando la granitica giurisprudenza in materia, afferma che: “(…) al fine di configurare la presenza di un segno grafico in un elaborato come segno di riconoscimento, la particolarità deve assumere “un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta” (cfr. Tar Lazio, III, 3 marzo 2020, n. 2770)”.

La candidata difatti, nel caso di specie, si serviva dell’utilizzo di due “cuoricini” nella redazione della mala copia dell’elaborato al fine di rendere immediatamente riconoscibile, al momento della trascrizione in “bella copia”, la ricostruzione dei passaggi effettuati, nonché l’ordine degli stessi ed evitare inoltre un notevole dispendio di tempo.

Lo Studio Legale ha, sin dall’inizio della vicenda, rappresentato come i simboli utilizzati ed apposti nel compito dalla candidata fossero dei meri rimandi tra le varie correzioni e rielaborazioni del testo iniziale che veniva successivamente trascritto in “bella” secondo l’esatto ordine dato nella “mala copia”.

A tal proposito, il TAR Lazio riporta: “dal raffronto tra la “brutta copia” e la “bella copia” dell’elaborato della ricorrente pare potersi desumere che l’utilizzo dei “cuoricini” da parte della stessa (…) sia stato funzionale alla redazione del testo da parte della ricorrente; l’utilizzo di tale simbolo (…) non pare prima facie potersi qualificare come oggettivamente e incontestabilmente anomalo”.

L’On.le Collegio supporta ed accoglie le doglianze prospettate dalla difesa ritenendo di dover accogliere la domanda cautelare disponendo la correzione, della prova oggetto di contestazione, da parte di una commissione diversa da quella che ha espresso l’esclusione impugnata.

 

Studentessa bocciata in I^ media: il TAR annulla il provvedimento di non ammissione alla classe successiva.
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Il TAR Lazio accoglie il ricorso avanzato dal nostro Studio Legale disponendo l’annullamento del provvedimento che deliberava la non ammissione alla classe successiva di un’alunna di I^ media la cui bocciatura era stata esclusivamente motivata sul non raggiungimento della sufficienza in tutte le materie. In particolare la studentessa aveva una insufficienza grave e 5 insufficienze lievi.

Il Consiglio di classe limitava la propria valutazione ai voti numerici ed ometteva di considerare che durante l’anno scolastico l’alunna aveva migliorato i suoi voti in molte materie, oltre che il suo comportamento nei confronti dei compagni e degli insegnanti.

Il TAR del Lazio, richiamando la giurisprudenza di secondo grado, ha ritenuto che “la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un’eccezione, dato che anche quando si registri un’insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione non è automatica ma “può” essere deliberata con adeguata motivazione”.

Con parole forti ma giuste l’On.le Collegio di primo grado ha poi proseguito affermando che “in via di sintesi, avendo il legislatore sostanzialmente elevato a regola la promozione per “le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado”, la non ammissione alla classe successiva, anche a fronte di un quadro sull’andamento scolastico critico (…) deve essere assistito da una più pregnante motivazione, che non si limiti semplicemente a trarre le conclusioni e a dare contezza della “parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”, dato che (…) quest’ultima ne costituisce un presupposto, ma non può essere la ragione determinante a fondamento della delibera di non ammissione alla classe successiva”.

Nel caso di specie, si è omesso dunque di formulare, in maniera espressa ed intellegibile, il giudizio prognostico sulla sussistenza o meno di concrete possibilità per il minore di recuperare il deficit di apprendimento riscontrato, colmandolo eventualmente nel corso del successivo anno scolastico.

Il giudizio, quindi, va svolto avendo riguardo al grado di insufficienza del deficit stesso, ritraibile dai voti assegnati al minore nelle singole discipline, alla sua complessiva entità e incidenza, al miglioramento che l’alunna ha fatto registrare tra il primo e il secondo quadrimestre (l’alunna appariva infatti aver migliorato i voti in 7 materie, recuperando 2 insufficienze gravi e 3 insufficienze lievi), oltre ad un adeguato apprezzamento della situazione di partenza da cui muoveva ad inizio anno (definita globalmente lacunosa).

Nell’ambito di tale giudizio prognostico, che si fonda anche sull’apprezzamento dei progressi registrati nell’anno, rilevano altresì le possibilità di recupero concretamente offerte all’alunno, sia tramite l’attivazione di percorsi specifici, sia tramite la possibilità di verifiche periodiche.

La difesa ha messo in luce come in una materia emergesse un’insufficienza sulla base di sole tre prove svolte, peraltro, tra fine febbraio e fine marzo senza che intervenissero successivamente ulteriori verifiche.

Nel riportare il difetto motivazionale e la violazione delle stesse circolari ministeriali, il Collegio ha correttamente rilevato come il giudizio di non amissione alla classe successiva non debba essere considerato quale provvedimento afflittivo o sanzionatorio, rappresentando piuttosto un atto con finalità educative e formative, che si sostanzia nell’accertamento della necessità di rafforzare le proprie competenze ed abilità per affrontare “senza sofferenza e maggiori possibilità di piena maturazione culturale l’ulteriore corso degli studi” (cfr. Cons. Stato, n. 9413 del 2010). Tale giudizio, che costituisce espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica che spetta al solo Consiglio di classe, diviene tuttavia censurabile in sede di legittimità dal Giudice Amministrativo nei limiti del difetto di motivazione, della carenza di istruttoria e dell’illogicità manifesta.

Il TAR del Lazio conclude accogliendo sul difetto di motivazione ed annullando il provvedimento di non ammissione per non aver offerto sufficiente evidenza delle ragioni poste a sostegno della indispensabilità della reiterazione dell’esperienza formativa nella classe prima, allo scopo di promuovere e consolidare gli apprendimenti ancora insufficienti. Mancava infatti quella valutazione complessiva dell’andamento scolastico dell’allieva che, anche tenuto conto della condotta mostrata, dei progressi registrati e delle azioni di recupero poste in essere, sulla base di una corretta interpretazione delle norme, deve caratterizzare la scuola dell’obbligo e concretizzarsi in un esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero dell’alunna in u più ampio periodo.

Non si può non concludere senza apprezzare, anche nel caso di specie, l’efficienza e l’efficacia della giustizia amministrativa ed in modo particolare della Sezione III bis. Difatti, il Collegio laziale in sede feriale, con Presidente Dott. Emiliano Raganella ed estensore Dott. Ciro Daniele Piro, ha introitato la causa per la decisione redigendo e pubblicando immediatamente sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. stilando un preciso ed articolato provvedimento giudiziario oculato.

 

 

Contenzioso “Sapienza” trasferimenti ad anni successivi al primo: il Consiglio di Stato accoglie gli appelli e rinvia al TAR per la fissazione del merito.
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Ormai è noto che il bando inerente ai “Trasferimenti ad anni successivi al primo” per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2022/2023 indetto da “Sapienza” Università di Roma è pervaso da una serie di illegittimità al pari delle plurime graduatorie pubblicate.

A tal riguardo, numerosi sono stati i ricorsi instaurati innanzi al TAR e, successivamente, innanzi al Consiglio di Stato al fine di tutelare i diritti e gli interessi dei candidati che partecipavano alla procedura concorsuale. Dall’inizio abbiamo ritenuto che il bando ledesse il diritto allo studio dei partecipanti a causa dei criteri di valutazione discriminatori previsti dalla lex specialis in violazione dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 1 del 2015.

Il Consiglio di Stato con ordinanza cautelare ha accolto le nostre doglianze sulla questione disponendo il rinvio della causa al TAR per la definizione della controversia nel merito.

Il Giudice di secondo grado rimette quindi alla valutazione del TAR la compatibilità dei criteri di valutazione previsti dalla lex specialis ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 1/2015 ipotizzando che tra i partecipanti alla procedura concorsuale vi sia stata una illegittima postergazione causata dall’erroneità dei criteri di valutazione adottati; questi ultimi difatti dovrebbero basarsi su dei criteri oggettivi positivamente apprezzabili quali, ad esempio, il numero degli esami sostenuti ed il numero di crediti formativi conseguiti come, del resto, lo Studio Legale sostiene fin dall’inizio della vicenda.

“I criteri di valutazione previsti dalla lex specialis sono posti in evidente contrasto con i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 1/2015 nonché in violazione della normativa comunitaria. La postergazione a cui si assiste oramai da mesi viola il diritto allo studio degli studenti lasciando che, questi ultimi, vengano selezionati e preferiti in base all’Ateneo di provenienza distinguendo a seconda che lo stesso sia pubblico o privato e che si trovi in Italia od all’estero. Questo modus operandi penalizza gli studenti più meritevoli che si vedono preferire candidati in posizione deteriore per il solo fatto di provenire da un Ateno pubblico; paradossale che si preferisca il criterio della provenienza a discapito di quello del merito.

Altrettanto grave è la totale ed assoluta mancanza dei verbali di valutazione delle domande pervenute all’Amministrazione che non consente in alcun modo ai partecipanti di avere cognizione dei motivi sottesi alla loro esclusione; basti peraltro pensare a quanto affermato dallo stesso Ateneo che scientemente decideva di non redigere una scheda di valutazione per ogni candidato. Detto comportamento si verificava anche per la successiva graduatoria. 

Spero che il TAR possa fare chiarezza e mettere un punto alla vicenda che da mesi tiene sospesi centinaia di studenti” commenta l’Avv. Michele Bonetti, fondatore dell’omonimo Studio Legale Bonetti & Delia.

Per ogni informazione riguardo al contenzioso in parola vi invitiamo a contattarci al seguente indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..