Lavoro

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Anche se la chirurgia e le pillole dimagranti sono le opzioni scelte come fare per perdere peso velocemente da molte persone per perdere così tanto peso velocemente, fare dei cambiamenti
Questa sezione è destinata alla branca del diritto del lavoro e persegue lo scopo di mettere in luce le diverse problematiche riscontrabili in questo settore con particolare riferimento alle evoluzioni legislative in materia.

Istruzione

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Quest’area è dedicata ad aspetti oggetto di frequente contenzioso in ambito amministrativo inerenti, in particolare, il diritto allo studio e l’accesso alle forme di abilitazione accademiche strettamente connesse al ramo dell’istruzione.

Altri diritti

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Questa categoria mira a costituire un osservatorio sulle novità normative e giurisprudenziali di maggior rilievo ed interesse, la cui violazione è suscettibile di avere una più o meno pressante incidenza sulla vita dei cittadini.

Editoriale

  • a cura dell'Avvocato Michele Bonetti
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021
    Processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo – Evento posticipato al 17 dicembre 2021 Il Quarto ed ultimo evento del modulo di diritto amministrativo del corso annuale di aggiornamento professionale, organizzato da Azione Legale. Il 17 dicembre, alle ore 13:30, si terrà l’evento su: processo amministrativo, processo telematico e Ufficio del processo. Come sempre Relatori di altissimo profilo quali: – il Presidente del Coa Roma Avv. Antonino Galletti; – l’ Avv. Michele Bonetti – Foro di Roma; – il Prof. Avv. Stefano Salvatore Scoca – Professore di Diritto Amministrativo – l’Avv. Enrico De Giovanni – Avvocatura dello Stato – l’Avv. Filippo Lattanzi – Foro di Roma Moderano e concludono l’incontro gli Avvocati Federico Bocchini e Francesco Giglioni. Come per tutto l’anno sarà possibile partecipare dal vivo presso il Teatro degli Eroi di Roma, oppure tramite la piattaforma webex iscrivendosi al seguente link: https://lnkd.in/dQYa5X5M
Accesso alla Laurea Magistrale in Psicologia: il TAR Abruzzo consolida l’iscrizione degli studenti
Pubblicato in La voce del diritto
L’accesso ai corsi universitari a numero programmato torna al centro dell’attenzione grazie a una recente pronuncia del TAR Abruzzo, che ha riconosciuto e consolidato l’iscrizione di alcuni studenti al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia.
La vicenda trae origine dal bando emanato dall’Università degli Studi dell’Aquila per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi (classe LM-51) per l’anno accademico 2024/2025. A seguito della riapertura dei termini per la copertura dei posti residui, diversi candidati – pur in possesso dei requisiti e con punteggi utili – venivano esclusi dalla graduatoria finale.
Gli studenti, assistiti dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, proponevano ricorso dinanzi al TAR Abruzzo – L’Aquila, contestando, tra l’altro, la legittimità delle modalità di selezione adottate dall’Ateneo, fondate sulla valutazione del curriculum anziché sul previo superamento di una prova selettiva, in presunta violazione della normativa vigente.
In sede cautelare il TAR accoglieva le istanze dei ricorrenti, riconoscendo la fondatezza delle censure sollevate e disponendo l’ammissione con riserva degli stessi al corso di laurea. Il giudice adito specificava infatti che “dal tenore letterale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 si evince che l’accesso ai corsi per i quali è prevista la programmazione presuppone il “previo superamento di apposite prove”, da intendersi quali esami di verifica della preparazione del candidato, e tali prove non  sono surrogabili, come invece avvenuto nella presente vicenda, attraverso il ricorso ad altre tipologie di selezione quale la valutazione del curriculum (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 14784), fondata  sulla media ponderata dei voti ottenuti in alcuni esami di profitto, come già stabilito da condivisibile giurisprudenza (TAR Torino, Sez. III, ordinanza n. 7/2025)”.
In esecuzione dell’ordinanza cautelare, i ricorrenti si immatricolavano e iniziavano regolarmente il percorso accademico, sostenendo con profitto gli esami previsti.
Con la sentenza definitiva pubblicata lo scorso 8 aprile, il TAR Abruzzo ha rilevato come la posizione degli studenti si sia ormai consolidata. Il Collegio ha infatti riconosciuto che l’avvenuta iscrizione, unitamente al superamento degli esami universitari, ha determinato il pieno soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui il percorso accademico utilmente intrapreso dallo studente non può essere rimesso in discussione, anche in ragione del principio di conservazione degli atti e della tutela dell’affidamento.
Il risultato ottenuto conferma ancora una volta l’efficacia dell’azione legale promossa dallo Studio, da sempre impegnato nella tutela del diritto allo studio e nell’accesso equo ai percorsi universitari.
Mi ritengo particolarmente soddisfatto per il risultato ottenuto, che rappresenta un’ulteriore conferma della tutela effettiva del diritto allo studio e della necessità che le procedure di accesso ai corsi a numero programmato rispettino rigorosamente i principi di legge, garantendo equità, trasparenza e meritocrazia.
Indennità di esclusività ai dirigenti AIFA: il Tribunale di Roma riconosce gli arretrati 2022–2024
Pubblicato in Altri diritti

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza del 28 gennaio 2026, ha riconosciuto il diritto dei dirigenti sanitari dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) alla corresponsione dell’indennità di esclusività anche con riferimento al periodo 2022–2024, dunque anteriormente all’intervento legislativo espresso intervenuto con la legge di bilancio 2025.

Il giudice ha accolto il ricorso proposto da alcuni dirigenti dell’Agenzia e patrocinato dall’avvocato Michele Bonetti, condannando l’amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori di legge, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l’INPS.

La controversia trae origine da una lacuna del quadro normativo: l’articolato di cui al D.L. n. 4/2022 aveva previsto il riconoscimento dell’indennità di esclusività in favore dei dirigenti sanitari del Ministero della Salute, escludendone espressamente l’applicazione ai dirigenti AIFA. Solo con la legge di bilancio 2025 il legislatore ha esteso in via esplicita tale emolumento anche a questi ultimi.

Il Tribunale ha ritenuto tale esclusione priva di adeguata giustificazione, in quanto i dirigenti sanitari AIFA risultano equiparati, sul piano ordinamentale ed economico, ai dirigenti del Ministero della Salute in forza della contrattazione collettiva di comparto. Ne consegue la violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalità/adeguatezza della retribuzione di cui agli artt. 3 e 36 Cost.

Inoltre, il giudice ha valorizzato il principio secondo cui il trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato è rimesso alla contrattazione collettiva, rilevando come la disciplina contrattuale vigente non contemplasse alcuna differenziazione idonea a giustificare il diverso trattamento.

Sulla base di tali premesse, è stato affermato il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di esclusività anche per il periodo anteriore al 2025.

La pronuncia assume rilievo sistematico, in quanto ribadisce l’intangibilità del principio di parità di trattamento tra dirigenti sanitari in assenza di una ragionevole e proporzionata giustificazione, non derogabile neppure ad opera del legislatore.

La decisione è suscettibile di incidere significativamente sul contenzioso in materia e sugli assetti della dirigenza sanitaria pubblica.

 

Concorsi Polizia di Stato: il TAR Lazio sospende l’esclusione per tatuaggi in fase di rimozione.
Pubblicato in Altri diritti

«Questa ordinanza – commenta l’Avvocato Bonetti – riveste particolare rilevanza, non solo poiché il TAR, per la prima volta, si è conformato all’orientamento del Consiglio di Stato, riconoscendo valore alla procedura di rimozione dei tatuaggi e chiarendo che la mera presenza di residui di pigmento non è di per sé idonea a giustificare l’esclusione di un candidato; ma anche perché, sempre per la prima volta, il TAR ha evidenziato, seppur indirettamente, l’importanza della procedura di rimozione laser con riferimento ai tatuaggi visibili esclusivamente con la divisa estiva, costituita da maglietta a maniche corte».
Il TAR Lazio ha pronunciato un’ordinanza di estremo rilievo con la quale è stato sospeso l'efficacia del verbale di inidoneità che aveva escluso una giovane candidata a causa della presenza di tatuaggi in zone visibili, nonostante gli stessi fossero quasi del tutto rimossi.
La candidata, dopo aver superato le precedenti prove del concorso, era stata dichiarata inidonea all’esito degli accertamenti psico-fisici, a causa della presenza di tatuaggi. Tuttavia, la Commissione aveva ignorato la documentazione medica prodotta dalla candidata che attestava un trattamento di rimozione laser dei tatuaggi iniziato da oltre un anno e prossimo alla conclusione.
Nel ricorso, i legali Bonetti e Delia avevano evidenziato come l'Amministrazione fosse incorsa in un palese difetto di istruttoria e di motivazione.
Il TAR ha accolto la linea difensiva presentata nel ricorso dagli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, rilevando che il ricorso risultava assistito da un solido “fumus boni iuris” (fondatezza del diritto). E disponendo l’obbligo per l’Amministrazione di procedere a un riesame medico che tenga conto dell’effettivo stato di rimozione dei tatuaggi al momento della nuova visita.
Questo risultato conferma un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato volto a sanzionare le esclusioni basate su valutazioni puramente formali. Il principio ribadito è chiaro: l'Amministrazione non può ignorare l'impegno e la buona volontà dei candidati che si sottopongono a lunghi e costosi trattamenti per conformarsi ai requisiti richiesti.
Alla luce di tale pronuncia del Tar continueremo a monitorare con attenzione l'evoluzione dei concorsi nelle Forze Armate e di Polizia, garantendo che il merito e la determinazione dei giovani aspiranti non vengano vanificati da provvedimenti privi di una solida base istruttoria.

Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Pubblicato in La voce del diritto

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).

La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:

-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;

-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;

-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.

Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.

Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.

Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.

 

Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Pubblicato in La voce del diritto

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).

La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:

-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;

-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;

-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.

Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.

Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.

Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.