Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026).
La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità.
Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità:
-difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte;
-violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse;
-incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame.
Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice.
Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano.
Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa sostanziale della ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
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