Magistratura onoraria, il Consiglio di Stato amplia le tutele: sì a ferie, TFR e risarcimento.
Con la sentenza n. 2716 del 2 aprile 2026, il Consiglio di Stato interviene sulle tutele spettanti ai giudici di pace, affermando importanti principi in materia di diritto dell’Unione europea, reiterazione dei rapporti a termine e prescrizione. La Settima Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da un’ex giudice di pace, riformando la decisione del TAR Lazio che aveva escluso il riconoscimento delle tutele rivendicate per il servizio prestato dal 2002 al 2019.
La pronuncia riconosce il diritto alle ferie retribuite, al trattamento di fine rapporto, alla regolarizzazione della posizione previdenziale e al risarcimento del danno derivante dall’abusiva reiterazione degli incarichi a termine.
Il Consiglio di Stato chiarisce anzitutto che non può configurarsi una piena equiparazione tra magistrati onorari e magistrati ordinari. Le differenze relative al reclutamento, alle qualifiche richieste e alla natura delle funzioni possono infatti giustificare specifiche diversità di trattamento. Tali differenze, tuttavia, non consentono di escludere in radice i giudici di pace dalle tutele riconosciute dal diritto dell’Unione ai lavoratori a tempo determinato. Le eventuali “ragioni oggettive” idonee a giustificare un trattamento differenziato devono essere fondate su elementi concreti attinenti alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte e non possono derivare esclusivamente dal diverso inquadramento formale o dalle modalità di reclutamento.
In applicazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, il Consiglio di Stato riconosce alla ricorrente il diritto alle ferie retribuite per ciascun anno di servizio, al TFR e alla ricostruzione della posizione contributiva. Ai fini della determinazione economica delle spettanze, la sentenza individua quale parametro di riferimento la classe stipendiale HH03 del magistrato ordinario, corrispondente al periodo compreso tra la conclusione del tirocinio e il riconoscimento della prima qualifica di professionalità. Il Collegio precisa, tuttavia, che tale parametro opera esclusivamente ai fini della quantificazione delle specifiche tutele riconosciute e non comporta una generale parificazione economica tra magistratura onoraria e magistratura togata.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la successione degli incarichi a tempo determinato. Secondo il Consiglio di Stato, il reiterato ricorso a rapporti formalmente temporanei può integrare un abuso quando venga utilizzato per soddisfare esigenze dell’Amministrazione che abbiano assunto carattere permanente e durevole. La tutela risarcitoria non costituisce, pertanto, un semplice surrogato della stabilizzazione, ma una misura autonoma diretta a sanzionare l’abuso del rapporto a termine nel pubblico impiego.
Particolarmente significativo è, infine, il passaggio dedicato alla prescrizione. Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione formulata dalle Amministrazioni, rilevando che, almeno fino alla sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020, la giurisprudenza nazionale era consolidata nel negare ai giudici di pace la natura di lavoratori subordinati e le relative tutele. Il Collegio ritiene quindi che non possa essere applicato un regime prescrizionale tale da rendere sostanzialmente ineffettivi diritti successivamente riconosciuti dal diritto dell’Unione. La sentenza afferma, in particolare, che anche l’orientamento nazionale in materia di decorrenza della prescrizione deve essere disapplicato quando la sua applicazione comprometta l’effetto utile delle norme europee.
La sentenza n. 2716/2026 costituisce un significativo punto di approdo nell’evoluzione delle tutele riconosciute alla magistratura onoraria. Pur escludendo una piena equiparazione con i magistrati ordinari, il Consiglio di Stato riconosce la necessità di garantire ai giudici di pace le tutele derivanti dal diritto dell’Unione rispetto alle condizioni di lavoro concretamente comparabili.
Esame di avvocato: il voto numerico arriva davanti alla Corte Costituzionale. e il nostro ricorso entra nel cuore della questione
Una questione che riguarda migliaia di praticanti e il futuro stesso dell’esame di avvocato è arrivata davanti alla Corte costituzionale.
Con l’ordinanza n. 3911/2026, il TAR Lombardia ha rimesso alla Consulta il tema della legittimità dell’ennesimo rinvio dell’entrata in vigore dell’art. 46 della legge professionale forense, la norma che impone alla Commissione di accompagnare il voto con osservazioni positive o negative sull’elaborato.
Il punto è semplice e, al tempo stesso, decisivo: può ancora bastare un numero per spiegare perché un candidato non è idoneo a diventare avvocato?
Per anni la risposta è stata positiva, anche per ragioni organizzative: decine di migliaia di candidati, tre prove scritte, commissioni più numerose. Oggi, però, il contesto è profondamente cambiato: i candidati sono drasticamente diminuiti, le prove scritte sono passate da tre a una e le sottocommissioni sono state ridotte.
Per il TAR, quindi, ciò che poteva essere ragionevole anni fa potrebbe non esserlo più oggi. La reiterazione della proroga rischia di diventare irragionevole proprio perché sono venuti meno molti dei presupposti che l’avevano giustificata.
Ed è qui che assume particolare rilievo la nostra ordinanza del 10 agosto 2026 nel giudizio R.G. n. 1803/2025, patrocinato dagli Avv. Michele Bonetti e Santi Delia
Il TAR Lombardia ha espressamente riconosciuto che il nostro ricorso verte su una questione di diritto analoga a quella già rimessa alla Corte costituzionale e che nel nostro giudizio devono trovare applicazione le medesime norme.
Ma il Collegio non si è limitato a sospendere automaticamente il processo.
Ha assegnato alle parti venti giorni per interloquire, proprio perché occorre valutare se sospendere il nostro giudizio in attesa della Consulta e, soprattutto, perché le nuove regole del processo costituzionale consentono oggi, a determinate condizioni, anche a chi è parte di un diverso giudizio ma portatore di interessi analoghi o connessi di intervenire davanti alla Corte costituzionale.
È questo il passaggio che rende la nostra ordinanza particolarmente importante.
Il nostro giudizio non resta semplicemente “in attesa”: entra nel percorso costituzionale che potrà decidere il futuro della motivazione nell’esame di avvocato.
E la questione non è affatto formale.
Se la Corte dovesse ritenere irragionevole l’ennesima proroga, potrebbe trovare applicazione l’art. 46 della legge n. 247/2012 e il solo voto numerico, privo di annotazioni e spiegazioni, potrebbe non essere più sufficiente.
È una battaglia che riguarda la trasparenza delle valutazioni, il diritto di difesa e la dignità di migliaia di praticanti.
C’è un elaborato. C’è una valutazione. E chi viene escluso dalla professione ha diritto almeno a comprendere perché.
TAR Lazio: riammessa con riserva candidata esclusa per tatuaggio in fase di rimozione. Il giudizio resta sospeso in attesa della decisione della Corte di Giustizia UE
Consolidamento del rapporto di lavoro e onere di impugnazione della graduatoria: il Consiglio di Stato ridefinisce i limiti dell'improcedibilità nel processo amministrativo
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