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TAR Lazio: riammessa con riserva candidata esclusa per tatuaggio in fase di rimozione. Il giudizio resta sospeso in attesa della decisione della Corte di Giustizia UE
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Il TAR Lazio – Sezione Prima Quater – ha accolto la domanda cautelare proposta nell’interesse di una candidata esclusa dal concorso per Allievi Agenti della Polizia di Stato a causa della presenza di un tatuaggio in fase di rimozione, con residua persistenza del pigmento su una parte del corpo ritenuta non coperta dall’uniforme.   Con l’ordinanza, il Collegio ha disposto la riammissione con riserva della ricorrente al prosieguo della procedura concorsuale, riconoscendo la sussistenza del periculum derivante dalla perdita della possibilità di conseguire il bene della vita cui la candidata aspira e ritenendo necessario un più approfondito esame delle questioni prospettate nella fase di merito.   L’aspetto di maggiore interesse dell’ordinanza risiede nel fatto che il TAR ha rilevato come la controversia investa la medesima questione interpretativa già rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione europea con la precedente ordinanza n. 8482/2025, concernente la compatibilità della disciplina nazionale sui tatuaggi nei concorsi di Polizia con il diritto dell’Unione europea.  Per tale ragione il Tribunale, oltre a concedere la tutela cautelare, ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., richiamando l’istituto della cosiddetta “sospensione impropria”, ritenuto funzionale ad evitare la duplicazione dei rinvii pregiudiziali e a garantire economia processuale e ragionevole…
Indennità di esclusività ai dirigenti AIFA: il Tribunale di Roma riconosce gli arretrati 2022–2024
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Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza del 28 gennaio 2026, ha riconosciuto il diritto dei dirigenti sanitari dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) alla corresponsione dell’indennità di esclusività anche con riferimento al periodo 2022–2024, dunque anteriormente all’intervento legislativo espresso intervenuto con la legge di bilancio 2025. Il giudice ha accolto il ricorso proposto da alcuni dirigenti dell’Agenzia e patrocinato dall’avvocato Michele Bonetti, condannando l’amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre accessori di legge, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l’INPS. La controversia trae origine da una lacuna del quadro normativo: l’articolato di cui al D.L. n. 4/2022 aveva previsto il riconoscimento dell’indennità di esclusività in favore dei dirigenti sanitari del Ministero della Salute, escludendone espressamente l’applicazione ai dirigenti AIFA. Solo con la legge di bilancio 2025 il legislatore ha esteso in via esplicita tale emolumento anche a questi ultimi. Il Tribunale ha ritenuto tale esclusione priva di adeguata giustificazione, in quanto i dirigenti sanitari AIFA risultano equiparati, sul piano ordinamentale ed economico, ai dirigenti del Ministero della Salute in forza della contrattazione collettiva di comparto. Ne consegue la violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalità/adeguatezza della retribuzione di cui agli artt. 3 e 36 Cost.…
Concorsi Polizia di Stato: il TAR Lazio sospende l’esclusione per tatuaggi in fase di rimozione.
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«Questa ordinanza – commenta l’Avvocato Bonetti – riveste particolare rilevanza, non solo poiché il TAR, per la prima volta, si è conformato all’orientamento del Consiglio di Stato, riconoscendo valore alla procedura di rimozione dei tatuaggi e chiarendo che la mera presenza di residui di pigmento non è di per sé idonea a giustificare l’esclusione di un candidato; ma anche perché, sempre per la prima volta, il TAR ha evidenziato, seppur indirettamente, l’importanza della procedura di rimozione laser con riferimento ai tatuaggi visibili esclusivamente con la divisa estiva, costituita da maglietta a maniche corte». Il TAR Lazio ha pronunciato un’ordinanza di estremo rilievo con la quale è stato sospeso l'efficacia del verbale di inidoneità che aveva escluso una giovane candidata a causa della presenza di tatuaggi in zone visibili, nonostante gli stessi fossero quasi del tutto rimossi. La candidata, dopo aver superato le precedenti prove del concorso, era stata dichiarata inidonea all’esito degli accertamenti psico-fisici, a causa della presenza di tatuaggi. Tuttavia, la Commissione aveva ignorato la documentazione medica prodotta dalla candidata che attestava un trattamento di rimozione laser dei tatuaggi iniziato da oltre un anno e prossimo alla conclusione. Nel ricorso, i legali Bonetti e Delia avevano evidenziato come l'Amministrazione…
TAR Lazio, Sez. III Quater, sentenza n. 5287/2022 – Ritardata assunzione e risarcimento del danno da errore valutativo della P.A.
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Con la sentenza n. 5287/2022, il TAR Lazio – Sezione Terza Quater – ha accolto parzialmente il ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, riconoscendo la responsabilità della Pubblica Amministrazione per il danno derivante dalla tardiva assunzione di una candidata, conseguenza diretta di un errore nella valutazione dei titoli concorsuali.   Il Collegio, richiamando la precedente decisione definitiva n. 13294/2021, ha ritenuto accertato l’errore della Commissione esaminatrice nell’attribuzione del punteggio, errore che aveva inciso in modo determinante sulla posizione della candidata in graduatoria e, dunque, sulla tempistica della sua immissione in ruolo. In applicazione dei principi generali in tema di responsabilità della P.A., il Tribunale ha evidenziato che sussistono tutti gli elementi del fatto illecito di cui agli artt. 2043 e 1226 c.c., in quanto la condotta amministrativa, caratterizzata da colpa, ha cagionato un pregiudizio patrimoniale ingiusto.   Il TAR ha tuttavia precisato che, in assenza di un rapporto di impiego già in essere, non può trovare applicazione l’istituto della ricostruzione della carriera previsto nei casi di illegittima sospensione o interruzione del rapporto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Sez. VII, n. 5706/2024; n. 9974/2023). La tutela azionabile è pertanto solo quella risarcitoria per equivalente, volta a reintegrare in…
1. La novità del provvedimento.   L’ordinanza del T.A.R. Lombardia, Sez. III, 25 settembre 2025, n. 2526 segna un punto di svolta nel contenzioso relativo all’esame di abilitazione forense. Per la prima volta, la violazione del principio di pubblicità della seduta orale è stata ritenuta idonea a giustificare l’accoglimento della domanda cautelare, con la conseguente sospensione dell’esito negativo e la ripetizione della prova. La peculiarità della decisione consiste nell’aver esteso a pieno titolo all’orale dell’esame di abilitazione una tutela tipicamente affermata in materia di concorsi pubblici, riconoscendo che anche in questo contesto il rispetto della pubblicità non è mero formalismo, bensì garanzia sostanziale di trasparenza e imparzialità. 2. Confronto con la giurisprudenza sull’onere motivazionale. Il ricorso del candidato rappresentato e difeso dagli Avv.ti Michele Bonetti e Avv. Alessandro Bianchini aveva sollevato plurime censure, tra cui la contestazione dell’adeguatezza del solo voto numerico come forma di motivazione. Sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (20 settembre 2017, n. 7) ha affermato che il giudizio espresso con voto numerico soddisfa l’onere motivazionale, purché accompagnato da criteri generali predeterminati. Tuttavia, già in giurisprudenza si era aperto uno spazio critico. Il T.A.R. Milano (Sez. III, sentt. nn. 1170, 1215 e 1400/2025) ha sottolineato…
Test di ammissione medicina e Chirurgia a.a. 2024/2025. Il TAR del Lazio dispone la verificazione su un quesito.
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Il TAR del Lazio con Ordinanza istruttoria pubblicata il 20 gennaio 2025 ha disposto la Verificazione su uno dei quesiti somministrati ai candidati che si sono sottoposti al test di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2024/2025. Trattasi del primo provvedimento di apertura per il contenzioso riguardante il presente anno accademico sul quale il TAR sino ad oggi si era pronunciato solo con provvedimenti di segno negativo. Con il ricorso patrocinato dagli Avv. ti Michele Bonetti e Santi Delia, founders dell’omonimo studio legale, veniva censurata l’illegittima formulazione del quesito n. 50, della sezione di chimica nella sessione di luglio. In particolare, lo studio legale Bonetti & Delia ha depositato una specifica perizia, che dimostrava come nella banca dati erano presenti due domande (segnatamente la n. 50 e n. 642) che seppure con una diversa formulazione, avevano ad oggetto lo stesso quesito e che, nonostante ciò, riportavano come esatte due risposte tra loro differenti. Inoltre, è stato dimostrato come tale erroneità nella banca dati abbia certamente tratto in errore i candidati che si sono cimentati con la risposta 50 nella prova di ammissione. Il TAR, " ritenuto che le difese del Ministero si risolvessero nell’apodittica asserzione di corretta formulazione del quesito " ha ritenuto ai fini…
Il Consiglio di Stato sul valore delle lauree vecchio ordinamento: gli insegnanti possono partecipare ai concorsi ordinari
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È stato definitivamente annullato il provvedimento del MIM che aveva escluso un’insegnante dal concorso ordinario docenti in quanto in possesso di laurea vecchio ordinamento ritenuta valida per l’inserimento nelle graduatorie ma non più per la partecipazione ai concorsi. La docente, laureata nel 1992, ha sempre insegnato regolarmente alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione come docente abilitata. Solo dopo la partecipazione al concorso di cui al D.D. n. 499/2020, il Ministero le notificava il provvedimento di esclusione, ritenendola non abilitata, a seguito delle modifiche legislative introdotte a partire dal D.P.R. n. 19/2016. Eppure le disposizioni legislative precedentemente emanate dichiaravano in maniera inequivocabile che il titolo fosse abilitante e valido per la partecipazione ai concorsi ordinari. Il Consiglio di Stato, analizzata la questione, ha ritenuto di accogliere le ragioni della docente affermando che “occorre tenere adeguatamente conto del carattere speciale delle pregresse disposizioni in tema di equipollenze (disposizioni che, nel caso in esame, ammettevano l’equiparazione fra il titolo di studio posseduto dalla ricorrente e quello espressamente richiesto ai fini della partecipazione alla procedura all’origine dei fatti di causa). Ciò consente di definire la presente vicenda in applicazione del generale principio secondo cui lex posterior generalis non derogat priori speciali. L’appello, pertanto, va accolto”.…
Il TAR Lazio dichiara illegittima la modifica del Regolamento COA Roma e la nomina dei tre Vicepresidenti
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Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 febbraio 2024, ha dichiarato illegittima la nomina dei tre Vicepresidenti in carica presso il COA di Roma. Il ricorso, patrocinato dagli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, era stato avanzato da nove Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma e diversi avvocati del Foro di Roma che chiedevano l’annullamento dei verbali con cui il COA aveva dapprima nominato tre Vicepresidenti e, successivamente, modificato il Regolamento nella parte in cui prevedeva la nomina di un solo Vicepresidente. Più nel dettaglio, durante l’adunanza del 25 gennaio 2023, nonostante il Regolamento prevedesse la “facoltà di eleggere un Vice Presidente”, venivano eletti, per la prima volta nella storia del Consiglio, tre Vicepresidenti a cui, peraltro, venivano delegati poteri propri della figura presidenziale rispettivamente nei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo. Successivamente, all’adunanza del 9 febbraio 2024, veniva modificato il Regolamento introducendo la “facoltà di eleggere uno o più Vice  Presidenti in misura non superiore a tre”. I tre Vicepresidenti già designati, inoltre, nonostante il possibile conflitto di interesse, poi dichiarato dal TAR, non si astenevano dalla votazione. I ricorrenti agivano dunque dinanzi al G.A. per l’annullamento di tali deliberazioni, ritenendo altresì violata…
Bando trasferimenti Università di Foggia: il Tar Bari ravvisa l’illegittimità dei criteri. Nei trasferimenti deve essere considerato il solo merito.
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L’Università degli Studi di Foggia emanava il “Bando trasferimento Studenti – Corsi di laurea Area Medica – a.a. 2023/2024” tramite il quale metteva a disposizione 49 posti da coprire mediante procedura di trasferimento. Con la pubblicazione delle graduatorie di merito si aveva contezza dell’illegittimità dei criteri adoperati dalla Amministrazione nella redazione delle stesse; difatti i candidati erano suddivisi in due graduatorie a seconda della provenienza da Ateneo nazionale o straniero con postergazione di questi ultimi rispetto ai primi. A tal riguardo, plurimi studenti proponevano ricorso avverso le citate graduatorie innanzi al TAR competente e il Tar accoglieva il nostro ricorso. Il 21 febbraio 2024, il TAR per la Puglia, sede di Bari, pronunciandosi con Ordinanza n. 101/2024 statuiva che: “Considerato, infatti, che la graduatoria impugnata dalla ricorrente non appare in linea con il principio della valutazione del merito per come interpretato, nella materia dei trasferimenti universitari, dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1/2015; considerato che il medesimo provvedimento appare essere, altresì, caratterizzato da una dubbia conformità al principio di libera circolazione delle persone, dei lavoratori, delle merci e dei capitali così come delineato dalla normativa nazionale e dall’art. 3, par. 2, del TUE e dall’art. 21 del TFUE”. Il Collegio dunque,…