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La "Legge europea 2014": il testo ora pubblicato in Gazzetta Ufficiale – focus sulle novità normative

by Dott.ssa Roberta Nardi - Stageur PCM on07 Agosto 2015

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015 è stato pubblicato il testo della Legge europea 2014 (L. 29 luglio 2015 n. 115). 

Il provvedimento è stato definitivamente approvato dal Senato il 23 luglio 2015, dopo che era stato approvato della Camera dei Deputati il 10 giugno, è suddiviso in 12 Capi ed entrerà in vigore il prossimo 18 agosto.

La legge n. 115/2015 contiene disposizioni abrogative o modificative finalizzate a risolvere situazioni di non corretto recepimento della normativa comunitaria, al fine di rimuovere le relative procedure d'infrazione (ben 14 quelle a cui si è “posto rimedio”) tra le quali spiccano quelle sugli imballaggi, i rifiuti e 11 casi “Eu pilot” che hanno riguardato anche la salute e la sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili.

Il testo licenziato a palazzo Madama si compone di 30 articoli. Con i primi 27 si è adempiuto ad obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e si è posto rimedio a casi di non corretto recepimento della normativa europea nell’ordinamento nazionale in una serie di materie tra cui la libera circolazione di merci persone, servizi e capitali; giustizia e sicurezza; trasporti, ambiente ed energia. Gli articoli 28-29 riguardano disposizioni modificative alla legge n. 234/2012  mentre l’art. 30, la disposizione finale, contempla la clausola di invarianza finanziaria.

Tra le diverse norme, ve ne sono alcune con toccano profili particolarmente sensibili per l’opinione pubblica. Si tratta delle disposizioni concernenti la semplificazione e la libera circolazione delle merci e dei servizi (artt. 1, 3, 4, 7) nonché di quelle su fiscalità e dogane (artt. 12, 13), lavoro e sicurezza (artt. 16, 17, 18), sicurezza alimentare (art. 19), energia (artt. 25,26).

L’articolo 1, in particolare, è diretto a rimuovere gli ostacoli alla vendita in Italia di decoder digitali fabbricati al di fuori dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo ma legalmente immessi sul mercato di uno dei paesi dell'UE/SEE. L’articolo 3 mira a semplificare il regime autorizzatorio dei servizi di connettività a banda larga a bordo delle navi, la disposizione di cui all’art. 4 riguarda la radiodiffusione mentre l’articolo 7 ha lo scopo di eliminare per i mandatari di brevetto l’obbligo di elezione di domicilio in Italia.

Le norme in materia di fiscalità e dogane riducono l’IVA connessa alle importazioni di merci di valore modesto (art. 12) e mirano ad esentare dal pagamento dell’IVA le merci che vengono importate in Italia da un altro Stato membro per l’effettuazione di perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, per essere successivamente rispedite nello Stato committente (art. 13).

Molto importanti anche gli articoli in tema di lavoro e sicurezza che consentono di applicare le norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro anche ai cantieri temporanei mobili nei quali si svolgono lavori edili o di ingegneria civile (art. 16), che toccano il profilo delle sanzioni per lo sfruttamento del lavoro minorile a bordo delle navi (art. 17) e che consentono di tenere conto dei periodi di lavoro effettuati presso organizzazioni internazionali ai fini del diritto ad avere una pensione italiana (art. 18).

Una maggiore sorveglianza delle carni bovine, attraverso la registrazione in un’apposita banca dati di informazioni relative all’intera vita degli animali della specie bovina, costituisce invece l’obiettivo della norma in materia di sicurezza alimentare (articolo 19).

Il capo energia è interessato, rispettivamente, per lo stoccaggio delle scorte petrolifere (art. 25), e per il c.d. “Terzo pacchetto energia” (art. 26).

La prima norma, in particolare, amplia la possibilità di stoccare all’estero riserve nazionali di petrolio mentre la seconda mira ad attribuire all’Autorità per l’energia e il gas la valutazione del piano decennale di sviluppo della rete e all’Autorità per l’energia e il gas l’individuazione delle modalità e dellecondizioni delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica a mezzo della rete nazionale.

Meritevoli di essere menzionate sono altresì le norme che toccano aspetti più delicati. Si tratta delle disposizioni concernenti l’importazione di petrolio da paesi terzi (art. 2),i servizi di comunicazione elettronica (art. 5), l’affidamento di servizi pubblici locali (art. 8), l’immigrazione (art. 10), e la caccia (art. 21).

L’articolo 2, inserito in prima lettura, concerne invece le disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. La norma, inserita in sede referente su impulso del Governo, abroga una norma nazionale, rimasta finora inattuata, che subordina l’importazione di petrolio da Paesi terzi ad un procedimento autorizzatorio con finalità ambientali. La sicurezza ambientale delle importazioni di petrolio da Paesi terzi sarà infatti coordinata da una normativa europea, che però è ancora in fase di predisposizione.

Tuttavia, la necessità di subordinare le importazioni di prodotti petroliferi ad autorizzazioni ambientali è stata avvertita anche da altri Stati Membri e, pertanto, la CION sta elaborando una Direttiva per stabilire dei criteri unitari di autorizzazione per tutti gli Stati Membri. Nelle more di pubblicazione di predisposizione di questa Direttiva, il Ministero dell’Ambiente ha deciso di comune accordo con il MISE di abrogare la norma nazionale rimasta inattuata che riguarda l’autorizzazione ambientale dei prodotti petroliferi da importare in Italia.

L’articolo 5, relativo ai diritti amministrativi imposti agli operatori di servizi di comunicazione elettronica (TV, radio, telefonia, internet, satelliti ecc.), è volto a risolvere la procedura di infrazione, allo stadio di parere motivato ex art. 258 TFUE, nella quale la Commissione europea ha contestato una mancanza di trasparenza e proporzionalità nella determinazione dei diritti amministrativi a carico dei providers.

L’articolo 8, relativo all’affidamento dei servizi pubblici locali, mira a risolvere la procedura di infrazione, allo stadio di parere motivato ex art. 258 TFUE, riguardante l’attribuzione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti nei Comuni di Varese e Casciago, e la procedura di infrazione, allo stadio di messa in mora complementare ex art. 258 TFUE, riguardante la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei Comuni delle Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Con tale articolo si prevede che i servizi affidati senza gara a società quotate in borsa prima del 1° ottobre 2003 o a società da queste controllate (alla medesima data), scadranno alla naturale scadenza del contratto oppure nel 2020, se nel contratto non è prevista alcuna scadenza. I servizi affidati senza gara a società quotate in borsa dopo il 1° ottobre 2003 o a società da queste controllate (dopo la medesima data), scadranno invece nel 2018.

La materia dei rimpatri di cittadini di Paesi terzi, questione sulla quale la Corte di giustizia UE si è già pronunciata con sentenza pregiudiziale del 6/12/2012 (C- 430/11), viene affrontata nell’articolo 10 il quale prevede che il cittadino di un Paese terzo che soggiorni in Italia in posizione irregolare e sia in possesso di valido titolo di soggiorno rilasciato da altro Stato membro, è espulso forzatamente in quest’ultimo Stato esclusivamente in caso di intese o accordi bilaterali di riammissione già operativi alla data di entrata in vigore della direttiva (13 gennaio 2009).

Va ricordato che gli Stati membri con cui l’Italia ha concluso intese o accordi bilaterali di riammissione sono i seguenti: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria. In mancanza di intese o accordi bilaterali di riammissione, il cittadino del Paese Terzo deve invece essere rimpatriato nel Paese di origine o provenienza.

L’articolo 21, relativo alla cattura dei richiami vivi, è finalizzato alla chiusura della Procedura d'infrazione nell’ambito della quale la Commissione europea contesta l’utilizzo in Italia di metodi ed impianti di cattura proibiti dal diritto dell’Unione.

La norma introduce il divieto espresso dell’utilizzo delle reti per la cattura di richiami vivi. Si tratta di un divieto che non era stato sufficientemente esplicitato nella norma precedentemente inserita nella legge europea 2013 bis. Infatti, quest’ultima non vietava chiaramente l'uso di mezzi e metodi di cattura proibiti dalla Direttiva 2009/147/CE per la cattura di uccelli da utilizzarsi ai fini del richiamo e si limitava soltanto a prevedere che la cattura di uccelli doveva considerarsi attività in deroga ai divieti della Direttiva Uccelli e, pertanto, soggetta a quanto disposto dall’articolo 19 bis della Legge 157/92, che prevede il potere di annullamento per quei provvedimenti regionali ritenuti in contrasto con il dettato normativo.

Può quindi affermarsi che il provvedimento recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge Europea 2014” contiene numerose importanti novità; tra le altre la modifica dell’art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che ridetermina la misura del contributo annuo dovuto dalle imprese titolari dell’autorizzazione generale per la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni e di servizio telefonico accessibile al pubblico.

Inoltre, si prevede che per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per le funzioni attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), la misura dei diritti amministrativi di cui all’art. 34, comma 1, del codice sia determinata in proporzione al totale dei ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell’autorizzazione generale ovvero della concessione di diritti d’uso.

Novità per le imprese sono contenute anche in materia IVA con riferimento alla disciplina delle cessioni intracomunitarie e dei servizi connessi agli scambi internazionali.

In particolare, novellando l’art. 9, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, viene esteso il regime di non imponibilità ai fini IVA, attualmente applicabile alle piccole spedizioni a carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile, anche alle relative spese accessorie, purché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta.

Si prevede altresì la revisione, da attuare attraverso un regolamento del Ministro dell’Economia, dell’attuale regolamento in materia di franchigie fiscali, adottato con il decreto del Ministro delle Finanze del 5 dicembre 1997, n. 489, al fine di esplicitare che, nei casi di applicazione della franchigia dai diritti doganali alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile, detta franchigia riguarda anche i relativi servizi accessori, a prescindere dal loro ammontare.

Per quanto concerne la disciplina delle cessioni intracomunitarie, la legge Europea 2014 modifica due articoli del D.L. n. 331/1993, relativamente agli acquisti intracomunitari (art. 38) e alle cessioni intracomunitarie non imponibili (art. 41).

In particolare, per quanto riguarda l’individuazione delle operazioni che non costituiscono acquisti intracomunitari, il provvedimento specifica che l’introduzione nel territorio dello Stato italiano di beni oggetto di perizie, di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali non è considerata acquisto intracomunitario nel caso in cui tali beni siano successivamente rispediti al committente, che sia soggetto passivo dell'imposta, nello Stato membro di loro provenienza.

Con il testo di legge in esame può dirsi dunque realizzato un dato importante: si chiudono 14 procedure d'infrazione e 11 casi “Eu pilot” per erroneo recepimento del diritto dell’UE nell’ordinamento interno e si dà attuazione a due decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio e ad una direttiva il cui termine di recepimento nel diritto nazionale è fissato per l'anno 2016.

Intervenendo nei molteplici settori sopra citati, la legge europea 2014 si mostra ancora una volta funzionale a quella battaglia contro le infrazioni UE a carico dell'Italia che ha costituito uno dei principali obiettivi del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.

Resta da considerare che il percorso da intraprendere è ancora lungo dato che il numero di infrazioni a carico dell’Italia è fra i più alti a livello europeo.

Ultima modifica il 08 Agosto 2015