Stampa questa pagina
Pubblicato in Altri diritti

L’Ue condanna l’Italia sulla prescrizione breve. Riflessioni a margine della sentenza dell’8/09/2015 n. C-105/14 della Corte di Giustizia UE, sez. Grande

by Dott.ssa Cinzia Savarino on01 Dicembre 2015

La Corte di Giustizia, a seguito della domanda pregiudiziale interposta dal Tribunale di Cuneo

sul caso Taricco[1], ha dichiarato che il giudice italiano deve disapplicare i termini assoluti di prescrizione nei casi gravi di frode IVA[2] che possono determinare l’impunità in quanto contrari al diritto comunitario.

La c.d. prescrizione breve è stata introdotta nel codice penale a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 251 del 5 dicembre 2005[3] in materia di attenuanti generiche, recidiva, giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, usura e prescrizione. In particolare, ai sensi degli artt. 157 ss c.p, si prevede l’estinzione del reato per prescrizione decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge.

La questione da cui è scaturita la pronuncia della Corte di Giustizia ha avuto origine con l’inizio di un procedimento giudiziale presso il Tribunale di Cuneo nei confronti di Ivo Taricco con l’accusa di frode fiscale. Il Sig. Taricco e diversi altri imputati, tra il 2005 e il 2009, hanno rilasciato tramite l’impiego di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni IVA fraudolente. Attraverso società interposte e falsi documenti, gli imputati acquistavano bottiglie di champagne in esenzione da IVA, consentendo alla società Planet di comprare tali bottiglie a prezzo inferiore a quello di mercato, falsandone in tal modo la concorrenza. Le società interposte omettevano di presentare la dichiarazione annuale Iva o non provvedevano ad effettuare i corrispondenti versamenti d’imposta, la Planet, invece, annotava nella propria contabilità le fatture emesse dalle suddette società detraendo indebitamente l’Iva riportata, generando dichiarazioni annuali Iva fraudolente.

La Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi circa l’obbligo da parte dei giudici degli Stati membri di disapplicare determinate disposizioni del loro diritto nazionale relative alla prescrizione dei reati al fine di garantire una repressione efficace dei reati fiscali e il rispetto della normativa comunitaria in materia. La verifica delle circostanze è stata rimessa alla discrezionalità del giudice nazionale, che dovrà chiarire di volta in volta se il diritto italiano consente di sanzionare in modo effettivo e dissuasivo i casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

La disciplina italiana prevede che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato per il reato consumato dal giorno della consumazione, e per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza dell’illecito. Per questi motivi una parte dei reati per i quali si è proceduto si è estinta, mentre un’altra parte risulterà prescritta al più tardi l’8 febbraio 2018, “senza che possa essere pronunciata una sentenza definitiva per via della complessità delle indagini e della lunghezza del procedimento”, spiega la Corte. Significante ai fini del rinvio pregiudiziale è stato anche il tener conto del prolungamento del termine di prescrizione previsto dalla legge in forza di determinate misure istruttorie o azioni penali che comportano un’interruzione della prescrizione, ex art. 160 ult. comma c.p., che non arresta il decorso della prescrizione durante il procedimento, ma consente solamente che l’interruzione della prescrizione possa comportare, in via generale, un prolungamento del tempo necessario per il decorso della prescrizione di appena un quarto[4] rispetto al termine originario, e non più della metà, come era stabilito in precedenza. La conseguenza è l’allungamento a sette anni e sei mesi il termine di prescrizione di 6 anni, e a otto anni e nove mesi il termine di prescrizione di sette, termini che continuano a decorrere anche nella pendenza del procedimento penale.

Sulla base di questo ragionamento l’art. 160 c.p. costituisce il puntum dolens della disciplina, rendendo facilmente prevedibile fin dal principio che la prescrizione interverrà ancora prima di arrivare ad una sentenza definitiva.

"In Italia, una situazione del genere non è inconsueta - continua la Corte - a causa della peculiarità del diritto italiano, che permetteva, dalla data dei fatti, una proroga del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata (ossia, nella fattispecie, per un tempo compreso tra i 7 e gli 8 anni, in totale, termine insufficiente per ottenere una sentenza definitiva in cassazione). Ne consegue che il sig. Taricco e le altre persone sospettate di aver commesso una frode IVA per vari milioni di euro potranno beneficiare di un'impunità di fatto dovuta allo scadere del termine di prescrizione".

Il bilancio dell’ Unione è finanziato, tra l’ altro, dalle entrate proveniente dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili Iva armonizzati. Ne consegue che il diritto italiano sarebbe contrario all’ art. 325 TFUE qualora il giudice italiano dovesse concludere che un numero considerevole di casi di frode grave non può essere punito a causa del fatto che le norme sulla prescrizione generalmente impediscono l’adozione di decisione giudiziarie definitive. Inoltre, il diritto italiano sarebbe contrario all’art. 325 TFUE se stabilisse termini più lunghi sia per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Italia che per quelli che ledono gli interessi dell’ Unione”.

Proprio per questi motivi, la Corte di Giustizia conclude che “se il giudice italiano dovesse ravvisare una violazione dell’art. 325 TFUE, sarà allora tenuto a garantire la piena efficacia del diritto dell’ Unione disapplicando, all’occorrenza, le norme controverse sulla prescrizione”.

 


[1] Causa C-105/14, Taricco e a.

[2] C.d. reati carosello

[3] Legge ex Cirielli

[4] Art. 161 c.p.

Ultima modifica il 01 Dicembre 2015