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Estinzione del reato per condotte riparatorie. Riflessioni sul nuovo art. 162 ter c.p.

by Avv. Dalila Dell'Italia on14 Marzo 2018

L’art 162 ter c.p., introdotto dalla Legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario)

, recita:

Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.

Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie”.

L’intervento normativo si inserisce nel più ampio sistema di riforma dell’ordinamento penale, sostanziale e processuale, avviato dalla Riforma Orlando, con il duplice e parallelo scopo di snellire la macchina della giustizia penale ed incrementare l’efficienza e la durata ragionevole dei processi.

Come tutti gli istituti di recente conio, anche quello di cui al nuovo art. 162 ter c.p. è oggetto di dibattiti. Nel corso della presente analisi se ne analizzeranno gli aspetti più controversi in dottrina.

Natura giuridica ed inquadramento.

La collocazione sistematica, nel Capo I, Titolo VI, Libro I, ne suggerisce l’inquadramento tra le cause di estinzione del reato; generale, poiché astrattamente applicabile a qualsivoglia fattispecie criminosa e personale, poiché la condotta riparatoria estintiva deve provenire dall’imputato.

Tale ultima conclusione impone una prima riflessione critica, relativa al caso di realizzazione plurisoggettiva del reato.

In presenza di più soggetti attivi, la condotta riparatoria tenuta da uno non dovrebbe ostacolare l’esercizio dell’azione penale nei riguardi degli altri, stante la non estensibilità ad essi della causa di non punibilità operante per il primo. Così ragionando, però, si inibisce ai correi di accedere ad un beneficio di legge: se, cioè, la condotta riparatoria è stata valutata positivamente dal giudice tanto da estinguere il reato, non si vede in che modo i coimputati potrebbero andare esenti da pena, dovendosi escludere che possano a loro volta risarcire una vittima che è stata già soddisfatta dalla riparazione del primo agente.

Qualche Autore, in proposito, propende per l’estensibilità della suddetta causa di non punibilità a tutti i coimputati, sostenendo che solo una lettura in senso oggettivo salverebbe la novella da censure di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

Ratio.

L’art. 162 ter c.p., come anticipato, mira a snellire il contenzioso penale. Benché il legislatore non abbia selezionato le fattispecie criminose cui la causa di non punibilità è riferita, implicitamente valorizzandone la vocazione generale, il fine ultimo è favorire l’esonero da responsabilità ogniqualvolta il fatto, pur costituendo reato, non abbia un’impronta marcatamente offensiva; diversamente, non si spiegherebbe come una condotta riparatoria, contrassegnata da un carattere di patrimonialità, sarebbe idonea ad estinguere il reato.

In ciò, evidente è la somiglianza con gli istituti della non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p. e della sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, di cui all’art.  168 bis c.p.

L’estinzione del reato mediante condotte riparatorie, pertanto, è riferibile alle ipotesi in cui alla persona offesa è sufficiente un ristoro patrimoniale, mentre lo Stato, normalmente portatore di un interesse pubblicistico alla repressione penale, rinuncia per ragioni di politica criminale alla punizione del colpevole.

Campo di applicazione.

La causa estintiva disciplinata dall’ art. 162 ter c.p. è ammessa solo con riguardo ai reati procedibili a querela di parte soggetta a remissione. Se ne deduce la ristrettezza applicativa, poiché i reati procedibili d’ufficio e quelli perseguibili a querela irretrattabile sono specificamente esclusi.

In secondo luogo, sussistendo gli elementi costitutivi previsti dal legislatore e ferma l’anzidetta valutazione di congruità, il giudice dovrà dichiarare estinto il reato.

Come si preciserà in seguito, al giudice non è richiesto di mediare tra offeso ed offensore, esaminando l’idoneità della condotta riparatoria a manifestare il ravvedimento del reo; al giudice spetta soltanto scrutinare l’effettiva portata riparatoria della condotta, all’esito della quale pronuncerà l’effetto estintivo.

Comparazione con figure affini.

Si segnala innanzitutto la differenza con la figura, per certi versi similare, contemplata nell’art. 35 d.lgs. n. 274/2000, causa di estinzione del reato conseguente alla condotta riparatoria da parte dell’imputato nell’ambito della competenza del Giudice di Pace in materia penale.

I commi 1 e 2 dell’articolo citato dispongono che “Il Giudice di Pace, sentite le parti e l’eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l’imputato dimostra di aver proceduto, prima dell’udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato” e “Il Giudice di Pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1 solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione”.

Non sussiste automatismo fra l’avvenuto risarcimento del danno e l’estinzione del reato.

E’ opinione consolidata che la ratio dell’art. 35 d.lgs. n. 274/2000, come del resto del sistema in cui esso è inserito, sia conciliativa. L’Autorità giudiziaria ha l’obbligo di sentire la parte offesa o la parte civile costituita, il Pubblico Ministero e l’imputato, ma non è vincolato al loro consenso e tuttavia l’imputato potrebbe opporsi poiché interessato al proscioglimento nel merito. L’Autorità medesima deve valutare l’idoneità delle condotte riparatorie a soddisfare l’esigenza di riprovazione della condotta criminosa tenuta, verificando altresì se da siffatte condotte sia possibile evincere un pentimento del reo.

All’art. 162 ter c.p. sembrano invece estranee esigenze di conciliazione, di prevenzione di futuri reati e di rieducazione del colpevole.

Qualora, infatti, il giudice reputi le condotte riparatorie congrue, a nulla varrebbe il dissenso della vittima, intenzionata a proseguire nell’azione penale. Secondo tale logica, si è prevalentemente escluso che la figura in argomento afferisca alla giustizia riparatoria.

Se tali sono le differenze e se quindi l’art. 162 ter c.p. non costituisce un inutile doppione dell’art. 35 d.lgs. n. 274/2000, si è sostenuta l’astratta applicabilità dell’art.162 ter c.p. anche ai reati di competenza del giudice di pace. Tuttavia, ragionando in modo speculare, per le stesse ragioni siffatta applicabilità potrebbe essere esclusa in concreto: la scarsa attenzione alla vittima e l’assenza di contatti conciliativi tra questa e l’imputato mal si attagliano al sistema dialogico e compositivo di cui al d.lgs. n. 274/2000.

In secondo luogo, interessante è l’indagine sui rapporti tra la causa di non punibilità ex art. 162 ter c.p. e la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p.

Secondo quest’ultima disposizione, “Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato”.

Considerato che il presupposto sostanziale è il medesimo e consiste nella riparazione del danno, ma che nel primo caso l’effetto è quello della estinzione del reato, nel secondo solo l’attenuazione della pena, ci si è interrogati sui rapporti tra tali discipline.

Se si vuole negare un effetto abrogativo ad opera della nuova norma, l’analisi delle due disposizioni potrebbe approdare al seguente risultato. Nell’art. 62 n. 6 c.p. la congiunzione “o” manifesta l’alternatività tra la riparazione del danno prima del giudizio, tramite risarcimento o restituzioni, da un lato, e l’essersi il reo adoperato per elidere o attenuare le conseguenze del reato, dall’altro. Nell’art. 162 ter c.p. non pare evincersi siffatta alternativa, per cui l’imputato, per andare esente da sanzione, dovrà sia risarcire interamente il danno all’offeso, sia eliminare ove possibile le conseguenze del reato.

Qualora l’imputato abbia riparato il danno ma non anche eliminato le conseguenze del reato, scartata l’applicabilità della causa estintiva residua la possibilità di attenuare la pena a norma dell’art. 62 n. 6 c.p.

Quanto, infine, ai rapporti tra l’art. 162 ter c.p. e l’art. 168 bis c.p., si ritiene che stante la sostanziale coincidenza di presupposti, il ricorso alla sospensione del processo con messa alla prova potrebbe essere marginalizzato alle ipotesi in cui non è applicabile il 162 ter c.p., ad esempio quado il reato è procedibile d’ufficio.

Critiche e proposte per il futuro.

La nuova disciplina è stata criticata sotto più profili.

La prima doglianza riguarda la rigidità dei presupposti applicativi, con specifico riguardo alla limitazione ai reati perseguibili a querela rimettibile.

Fermando l’attenzione sui reati cui la nuova causa di non punibilità sarebbe applicabile, numerose polemiche sono sorte in relazione al delitto di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. (c.d. stalking), che originariamente rientrava nella nuova previsione.

In dottrina taluno ne ha subito deprecato l’applicabilità a fattispecie così gravi, adducendo un rischio di depotenziamento della repressione. Altri hanno invece rintracciato un bilanciamento tra l’esigenza repressiva e quella di snellimento del contenzioso nel potere giudiziario di verificare la congruità della condotta riparatoria, con la conseguenza che anche per una fattispecie di non poco conto come lo stalking la punibilità verrebbe assicurata dall’eventuale esito negativo dell’indagine giudiziaria.

In esito alle polemiche fomentate dalle prime pronunce che, applicando la lettera della legge, avevano dichiarato estinto il delitto di atti persecutori a fronte dell’offerta reale, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, di una somma a titolo di risarcimento del danno, il legislatore ha corretto la discrasia con la Legge 4 dicembre 2017 n. 172. Essa si compone di un unico articolo, il cui comma 2 stabilisce che all’art. 162 ter c.p. è aggiunto il seguente comma: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis”.

Ancora, si dubita sotto vari fronti della legittimità costituzionale della figura.

In dottrina si menzionano in particolar modo gli artt. 24 e 3 Cost.

Quanto all’art. 24 Cost. sulla inviolabilità del diritto di difesa, si ritiene un paradosso che la parte offesa non possa opporsi all’operatività della causa estintiva. La persona offesa deve essere sentita, ma il riconoscimento giudiziario della congruità della somma offerta è sufficiente ai fini dell’estinzione.

La violazione del canone di uguaglianza ex art. 3 Cost. deriverebbe dalla ingiustificata disparità di trattamento tra abbienti e meno abbienti. In altri termini, chi ha la capacità di sborsare un congruo risarcimento non incorre in sanzione, al contrario tutti gli altri devono sottostare alle conseguenze penalisticamente rilevanti del proprio operato.

Si segnala, in ultimo, la mancanza di una disciplina processuale. Nulla è disposto in ordine alla forma e al contenuto dell’istanza, alle modalità di interlocuzione delle parti, alla eventuale impugnazione del provvedimento giudiziario che concluda per la inidoneità della condotta riparatoria.

A fronte delle numerose riflessioni e spunti critici, esigenza unanime è quella di un nuovo intervento legislativo.

Ultima modifica il 19 Maggio 2018