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La voce del diritto (19)

Immatricolazione con ritardo: per il Consiglio di Stato vi è il risarcimento del danno
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Con la sentenza n. 10352/2023, pubblicata lo scorso 30 novembre 2023, la Sezione VII del Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso di primo grado riguardante la riforma della sentenza del Tar ai fini della condanna del Ministero dell’Istruzione al risarcimento del danno ingiusto, quale conseguenza dell’evidente ritardo con il quale è stata disposta l’immatricolazione definitiva della ricorrente. Si riferimento alla censura mossa sull’operato delle amministrazioni resistenti, in quanto non avevano proceduto all’ammissione della ricorrente al corso universitario prescelto, benché il punteggio conseguito all’esito dell’espletato test, unitamente al computo del bonus maturità, le avrebbe dovuto consentire l’immatricolazione. Con riferimento all’a.a. 2013/2014, la ricorrente provvedeva a presentare specifica domanda per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, che prevedeva all’art. 10 l’attribuzione di un punteggio vincolato alla valorizzazione del percorso scolastico, “bonus maturità.” Ricordiamo che il bonus maturità prevedeva l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo in base al voto conseguito all’esame di Stato.  Tuttavia, mentre erano in corso di svolgimento i test di ingresso alle facoltà di medicina veniva ribaltata la regola fissata all’atto di indizione della procedura concorsuale. Ovvero: si escludeva dal computo del voto totale il punteggio del bonus maturità previsto dal precedente DM 449/2013 all’art- 10.…
Il TAR del Lazio, con sentenza del 23 febbraio 2024, ha dichiarato illegittima la nomina dei tre Vicepresidenti in carica presso il COA di Roma. Il ricorso, patrocinato dagli Avvocati Michele Bonetti e Giampiero Amorelli, era stato avanzato da nove Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma e diversi avvocati del Foro di Roma che chiedevano l’annullamento dei verbali con cui il COA aveva dapprima nominato tre Vicepresidenti e, successivamente, modificato il Regolamento nella parte in cui prevedeva la nomina di un solo Vicepresidente. Più nel dettaglio, durante l’adunanza del 25 gennaio 2023, nonostante il Regolamento prevedesse la “facoltà di eleggere un Vice Presidente”, venivano eletti, per la prima volta nella storia del Consiglio, tre Vicepresidenti a cui, peraltro, venivano delegati poteri propri della figura presidenziale rispettivamente nei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo. Successivamente, all’adunanza del 9 febbraio 2024, veniva modificato il Regolamento introducendo la “facoltà di eleggere uno o più Vice  Presidenti in misura non superiore a tre”. I tre Vicepresidenti già designati, inoltre, nonostante il possibile conflitto di interesse, poi dichiarato dal TAR, non si astenevano dalla votazione. I ricorrenti agivano dunque dinanzi al G.A. per l’annullamento di tali deliberazioni, ritenendo altresì violata…