La tolleranza UE verso prassi sbagliate
È noto che il fenomeno dell’immigrazione attraverso le numerose rotte del mare Mediterraneo ha avuto inizio degli anni novanta – con provenienza dall’Africa, dall’Asia e dal Medio Oriente verso l’Europa – e che si è intensificato – per varie ragioni, di natura locale ma anche globale – proprio contemporaneamente con l’inasprirsi della politica di controllo delle frontiere esterne da parte della UE, che ha cominciato a manifestarsi da quando (nel 1999) l’acquis di Schengen è stato integrato nel quadro istituzionale e giuridico dell’Unione europea in virtù di un Protocollo allegato al trattato di Amsterdam.
La complessità della semplificazione e la “chiarezza espositiva” degli atti processuali come strumento di riduzione dei tempi della giustizia civile
La complicatezza del nostro ordinamento – in tutte le sue molteplici manifestazioni – è il maggiore ostacolo al buon governo e, quindi allo sviluppo del Paese. Questo svantaggia specialmente i nostri giovani che, in numero sempre crescente, vanno all’estero a cercare lavoro.
Intervista al Cons. della Corte di Cassazione Lucia Tria. Azione ex art. 2932 c.c. e azione di accertamento del contratto concluso. Emendatio o mutatio della domanda? Una questione “storica” rimessa alle Sezioni Unite
La Sezione Seconda della Suprema Corte, con l’ordinanza interlocutoria n. 2096 del 30/01/14, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di un ricorso che ha interessato una questione oggetto di un risalente contrasto giurisprudenziale. Si tratta del dibattuto problema relativo alla possibilità di integrare successivamente all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. la domanda relativa all’esperimento di un’azione ex art. 2932 c.c.. Ci si chiede, in particolare, se unitamente alla domanda costitutiva principale articolata nell’atto di citazione introduttivo sia possibile formulare nel corso del giudizio una subordinata con la quale richiedere l’accertamento degli effetti reali del contratto di compravendita riqualificando il negozio in oggetto come un contratto definitivo anziché preliminare. Il punto controverso sta nella qualificazione di un intervento di tal genere, ossia nello statuire se esso integri un’emendatio libelli, come tale ammissibile, o se invece esso costituisca un’inammissibile mutatio libelli volta ad introdurre una domanda nuova.