La novella legislativa in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all’esercizio della professione forense: dubbi e problematiche.
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Con il Decreto Legge 2020, n. 34, il Governo ha predisposto alcune misure emergenziali per il completamento dell’esame da avvocato e del concorso notarile in corso di svolgimento al momento della nota emergenza sanitaria.

In estrema sintesi, l’art. 254 di tale decreto legge prevede che:

1) gli elaborati scritti ancora rimasti da esaminare possano essere corretti con modalità di collegamento a distanza;

2) le prove orali programmate sino al 30 settembre 2020 possano tenersi con collegamento da remoto;

3) le modalità di svolgimento delle prove orali possano essere utilizzate anche per le prove orali dell’esame da cassazionista;

4) i componenti delle commissioni dell’esame da avvocato possano essere nominati fra professori e ricercatori in materie giuridiche anche se in pensione.

Dunque, per quanto riguarda il completamento della correzione delle prove scritte, il legislatore ha stabilito che ciò possa avvenire con modalità di collegamento a distanza. Tale scelta solleva diverse problematiche.

Il legislatore prevede che le modalità di correzione da remoto siano solamente facoltative. Analogamente a quanto disposto per le prove orali, il secondo comma dell’art. 254 rimette la scelta al Presidente della Commissione centrale. Vi è però una discrezionalità posta in capo ai presidenti delle commissioni ma sempre nel rispetto delle “regole” generali della Commissione Centrale e dunque con evidenti difficoltà di coordinamento. Come precisa il secondo comma dell’art. 254, i criteri di correzione devono, giustamente, rimanere identici a quelli utilizzati per le correzioni di “persona e presenza”. Il legislatore non fornisce alcuna indicazione per regolare lo svolgimento delle correzioni a distanza, rimettendo ai Presidenti ogni decisione circa le “modalità tecniche” da utilizzare per i collegamenti a distanza e le “disposizioni organizzative” per lo svolgimento di tali correzioni. La discrezionalità conferita ai Presidenti delle Commissioni, da coordinarsi col rispetto dei criteri organizzativi della Commissione Centrale, potrebbe determinare ricorsi agli organi della Giustizia Amministrativa da parte dei candidati non ammessi all’orale i quali potrebbero contestare l’adeguatezza dei criteri adottati al fine di assicurare la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute.

Anche le prove orali potranno svolgersi “da remoto”. La decisione di utilizzare tali modalità è rimessa, anche in tal caso, alla scelta discrezionale del Presidente della Commissione centrale. Tuttavia il Decreto oggetto di analisi prevede le modalità di svolgimento da remoto limitatamente alle sole prove orali programmate sino al 30 settembre 2020. Le prove successive, quindi, restando fermi ulteriori e probabili provvedimenti legislativi, si svolgeranno secondo modalità ordinarie. Si prevede che il collegamento da remoto riguardi solo i componenti della commissione giudicatrice, quindi con esclusione del presidente, del segretario e del candidato, i quali dovranno comunque essere presenti di persona. Ciò per garantire l’oralità, la correttezza e la trasparenza di tali prove.

Spetterà al Presidente impartire le disposizioni per l’accesso del pubblico alle sedute delle prove orali, il cui svolgimento è normalmente “aperto”.

Il quinto comma dell’art. 254 estende infine, le modalità alternative di svolgimento delle prove orali (non, invece, quelle per la correzione degli scritti) anche all’esame per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle giurisdizioni superiori.

ESAME ABILITAZIONE PROFESSIONE FORENSE: IL TAR NAPOLI ACCOGLIE IL RICORSO PER L'ERRATA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
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È di poche ore l’accoglimento in sede cautelare del ricorso presentato innanzi al TAR Napoli da una dottoressa in legge avverso il giudizio di inidoneità alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense per l’anno 2017. Gli elaborati scritti della ricorrente erano stati difatti ritenuti insufficienti dalla Commissione di Roma con conseguente esclusione dalla procedura.

La principale censura avanzata dalla dottoressa riguardava l’errata composizione della Commissione in fase di correzione che, nel caso di specie, difettava della presenza di un componente rappresentativo del mondo della magistratura, al contrario di quanto disposto dall’art. 47 della Legge n.247/2012. La norma infatti sancisce che la commissione di esame e' nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche”.

Trattasi di composizione che consente che la correzione dei compiti possa avvenire con una diversa gradazione e sensibilità, a seconda del diverso ruolo ricoperto dal singolo membro della sottocommissione a cui gli scritti vengono assegnati.

Sul punto, inoltre, è intervenuta anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 18/2018, ha sottolineato il venire meno del principio di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione alla professione d’avvocato, esigendo dunque il pieno rispetto della esatta composizione della commissione, necessariamente composta da tutti i componenti appartenenti alle categorie indicate dal sub. art. 47. Si legge infatti nella pronuncia che risulta viziato l’operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti, ed alla celebrazione dell’esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47 della legge n. 247/2012”.

Nel rispetto di questa disposizione, il Tar Napoli ha quindi disposto la ricorrezione dei pareri svolti dalla candidata che dovrà avvenire, secondo i dettami della sopra citata disposizione, da parte di una diversa sottocommissione presso la Corte di Appello di Milano.

 

ANCORA ACCOGLIMENTI SULL’ESAME ORALE D’AVVOCATO
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E’ del 23 gennaio 2014 l’ordinanza cautelare del Tar Abruzzo in cui un aspirante avvocato impugnava il verbale della prova orale dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato

ESAME PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO: LA NECESSARIETA’ DELLA MOTIVAZIONE PER LE VALUTAZIONI VICINE ALLA SUFFICIENZA
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Probabilmente in molti, nel corso degli anni, non avendo visto il proprio nome tra i soggetti ammessi alla prova orale ed incuriositi dagli errori che gli sono costati un anno di attesa, hanno provveduto a presentare all’Amministrazione competente un accesso agli atti al fine di esaminare la propria prova. Tuttavia, spesso dette prove, nonostante non siano state valutate con votazione sufficiente, ma comunque vicina al voto di 90 richiesto per l’accesso alla prova orale, non presentano alcuna motivazione o comunque correzioni che possano giustificare il mancato raggiungimento del punteggio richiesto, situazione che fa sorgere spontanei diversi interrogativi: perché non ho superato la prova? cos’ho sbagliato?