Riconoscimento titoli spagnoli. Nel procedimento di riconoscimento del titolo estero degli insegnanti deve essere considerata la posizione professionale ricoperta (in Italia) dal docente. La sentenza del TAR Lazio.
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Ancora una sentenza di accoglimento pubblicata dal TAR del Lazio in relazione al riconoscimento dei titoli di abilitazione e specializzazione conseguiti in Spagna.

Il TAR, difatti, continua ad annullare gli atti di diniego al riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti dagli insegnanti all’estero e ciò in ragione dei principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ma non solo.

Nel caso di specie la docente aveva conseguito il titolo di abilitazione in Spagna ma il Ministero aveva respinto la domanda in quanto la docente non aveva dimostrato il riconoscimento all’estero del titolo di laurea conseguito in Italia.

A seguito di provvedimento cautelare la docente veniva inserita nelle graduatorie per l’insegnamento e otteneva il ruolo in virtù del titolo conseguito all’estero. Oggi, nell’esito del procedimento di merito, il TAR specifica non solo che la documentazione prodotta dalla docente era completa, ma che l’Amministrazione dovrà riconoscere il titolo conformandosi ai principi eurocomunitari di ragionevolezza e proporzionalità nonché a quelli enunziati dalle sentenze dall’Adunanza Plenaria. Nella sentenza si legge altresì che dovrà “tenersi nella dovuta considerazione, nell’attività di cui sopra che l’amministrazione ha l’obbligo di porre in essere, la documentata assunzione in ruolo della ricorrente anche confermata a seguito di superamento dell’anno di prova”.

Il TAR ha accolto la teoria che da anni lo Studio Legale sostiene nei propri ricorsi, ovverosia che nel riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero devono essere considerate tutte le compentenze del docente nel loro insieme e non il solo titolo in discussione” commenta l’Avvocato Michele Bonetti, founder dello Studio Legale Bonetti & Delia. “La sentenza del TAR torna a sottolineare la necessità di una verifica in concreto delle competenze professionali nella loro interezza. Non dovrà essere preso in considerazione il mero titolo, ma anche tutta l’esperienza professionale e culturale dell’insegnante svolta e conseguita in Italia".

 

PERSONALE DOCENTE DA DESTINARE ALL'ESTERO: LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA CAMBIA I VINCOLI TEMPORALI
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È del Tribunale di Roma, sez. Lavoro, la sentenza datata 23 giugno 2020 che ha riammesso una docente al concorso bandito con D.D. M.I.U.R. n. 2021/2018 per la selezione di personale docente da destinare all’estero.

L’azione, intentata e patrocinata dagli Avv.ti Michele Bonetti, Santi Delia e Claudia Palladino, che per primi in tutta Italia, con ricorsi individuali, hanno ottenuto una sentenza di accoglimento con formula piena perseguendo unicamente la via del giudice ordinario, scaturiva dall’esclusione di un’insegnante dal concorso per aver già svolto nove anni di servizio fuori dal territorio nazionale - conformemente alle norme vigenti al momento dell’espletamento dello stesso – diversamente da quanto previsto dall’art. 21 del Decreto Legislativo n. 64/2017 il quale, innovando l’ordinamento del sistema di formazione italiana all’estero, stabiliva che la durata massima del servizio non potesse essere superiore a due periodi, ciascuno dei quali di sei anni scolastici intervallati da ameno sei anni i servizio effettivo in Italia.

Un vincolo temporale illegittimo e contrario a quanto stabilito in materia dal CCNL” commenta l’Avvocato Michele Bonetti “la norma in parola, oltre ad essere in contrasto con la contrattazione collettiva a cui la materia è riservata, ha imposto limiti temporali i quali, in maniera del tutto illogica, spiegano effetti lesivi sul servizio maturato anni addietro ledendo anche il principio cardine secondo cui la Legge non dispone che per l'avvenire”.

Il Tribunale di Roma, nell’accogliere le richieste avanzate ha argomentato che “La ricorrente ha prestato servizio all’estero per un totale di nove anni scolastici (un periodo di cinque anni seguito da un periodo ulteriore di servizio), ultimato nel 2015, e avrà terminato il periodo obbligatorio di servizio espletato in Italia a partire dall’a. s. 2020/2021, circostanza che le permetterà di garantire un nuovo ciclo di servizio all’estero di ulteriori 6 anni (così come previsto da bando) per un totale di 15 anni (come previsto dalle citate disposizioni del CCNL).

Non vi è motivo, dunque, per escludere la ricorrente dalla procedura concorsuale, considerando che rispetta tutti i requisiti curriculari previsti da bando nonché i requisiti in termini di limiti di annualità di servizio prestato e da prestare all’estero in conformità con il CCNL che disciplina la materia.

Ne deriva che il termine di durata del servizio sia illegittimo, così come il decreto di esclusione dal concorso”.

Il G.O., inoltre, ha condannato l’Amministrazione alla refusione delle spese processuali, quantificate in oltre tremila euro.

Si tratta di una decisione molto importante” sottolineano gli Avv.ti Michele Bonetti, Santi Delia e Claudia Palladino, che proseguono “abbiamo sostenuto i docenti che si trovavano in questa situazione credendo nelle loro ragioni e proponendo ricorsi individuali, a nostro avviso strumento maggiormente efficace per l’azione in parola. Ora, forti dell’odierna pronuncia, proseguiremo nella proposizione di azioni ulteriori per tutti gli insegnanti che vertono nella medesima condizione”.

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