IL CONSIGLIO DI STATO SUGLI ONERI DECADENZIALI DELLE GRADUATORIE DI MEDICINA E ODONTOIATRIA
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È stato pubblicato oggi un nuovo ed importantissimo provvedimento, a firma dell’Ecc.mo Presidente del Consiglio di Stato, con il quale si introduce un’importante apertura in tema di accesso programmato ai corsi di laurea di Medicina ed Odontoiatria.

Trattasi di un’ordinanza cautelare in cui il Supremo Collegio prende posizione in maniera netta ed innovativa sulla nota questione della decadenza dalle graduatorie per non aver effettuato la conferma di interesse disciplinata dall’art. 10 del D.M. n. 337/2018.

La rilevanza del pronunciamento riguarda il fatto che trattasi di una nuova giurisprudenza del Supremo Consiglio di Stato, resa in grado di appello, che può aprire la strada ai ricorrenti che incolpevolmente risultano decaduti.

Con il provvedimento viene accolto il ricorso collettivo patrocinato dagli Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia, consentendo l’immatricolazione con riserva ai ricorrenti con punteggio elevato conseguito ai test.

Il tema è sempre quello della mancata assegnazione dei posti disponibili e non banditi, già accolto con ordinanze e sentenze del G.A.

Nel caso di specie, viene affermato che “la Sezione tuttavia non ravvisa gli estremi della decadenza ex art. 10 lett. d) del D.M. n. 337/2018, sul rilievo che il mancato adempimento all’onere di conferma dell’interesse a rimanere nella graduatoria deve risultare da prova certa (…) prova che però nella specie non è stata data”.

Nell’interessante caso in esame si pone in capo all’Amministrazione l’onere di dimostrare che l’intervenuta decadenza sia imputabile al candidato che ha proposto ricorso, imponendo l’obbligo di un avviso formale ai sensi della legge sul procedimento amministrativo. Non basta dunque il semplice rilievo processuale dell’eccezione di decadenza “ed è appena il caso di rilevare che l’Amministrazione invoca la decadenza del candidato per la prima volta in questa sede, senza averla mai prima contestata all’interessata, in spregio dell’art. 10-bis della legge 241 del 1990”.

Infine, in questo periodo molto particolare e alla luce della grave emergenza sanitaria, non mancano spunti di dibattito che portino a ridefinite molte delle norme che limitano l’accesso al mondo universitario.

LE RECENTISSIME ORDINANZE DEL TAR LAZIO SULLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEI 1.851 ALLIEVI AGENTI: I NUOVI PROFILI SOLLEVATI DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO E IL COMMENTO DEGLI AVVOCATI MICHELE BONETTI E ALBERTO MARIA CARELLI.
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  1. Premesse.

Il TAR del Lazio torna a pronunciarsi sulla nota vicenda relativa alla procedura amministrativa volta all’assunzione di 1.851 Allievi Agenti della Polizia di Stato, caratterizzata, come analizzato in precedenza, dalla modifica dei requisiti per l’accesso alle prove concorsuali a seguito dell’intervento del Legislatore, che introduceva con legge 11 febbraio 2019 n. 12, in sede di conversione del decreto-legge 135/2018, l’articolo 11, comma 2 bis, lettera b).

Mediante tale intervento normativo, il Legislatore disponeva lo scorrimento della graduatoria della prova scritta svolta nel 2017 ai soli ricorrenti “in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione”.

Senza ripercorrere l’intera vicenda concorsuale, si ricorda che, a seguito dell’intervento legislativo, numerosi soggetti idonei alla prova scritta perché in possesso dei requisiti inizialmente previsti per l’accesso alla carica di Allievi Agenti (età inferiore a 30 anni e licenza media) si ritrovavano esclusi dal successivo scorrimento, in quanto veniva esplicitamente disposta dal Legislatore l’applicazione dei nuovi requisiti di accesso alla medesima carica nelle more introdotti (età inferiore a 26 anni e conseguimento del diploma di scuola superiore) anche alla procedura de qua.

Sostanzialmente si procedeva allo scorrimento della graduatoria del 2017, ma applicando i nuovi requisiti di età e titolo di studio introdotti successivamente.

Il TAR del Lazio, dopo aver disposto nella fase cautelare l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove, ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 2 bis, lettera b) del decreto-legge numero 135 del 2018, introdotto, in sede di conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019, numero 12, nella parte in cui dispone: “purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione”.

Ebbene, con recenti ordinanze del 3 luglio 2020 (nn. 7672/2020 e 7673/2020), il TAR del Lazio ha rimesso nuovamente la questione alla Corte Costituzionale, sottolineando ulteriori profili di illegittimità costituzionale ed ampliando il novero degli articoli della Carta Costituzionale di cui si paventa la lesione.

Le nuove ed ulteriori motivazioni del TAR del Lazio rispetto ai requisiti introdotti con la norma contestata.

2.1.Il Giudice Amministrativo ha confermato tutte le osservazioni precedentemente rese in merito al contrasto della norma contestata con gli art. 3 e 97 Cost., evidenziando ulteriori profili di illegittimità costituzionale.

L’irragionevolezza dell’articolo 11, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, si palesa, sottolinea il TAR del Lazio, anche “in riferimento alla deroga alla regola dei 26 anni rappresentata dall’art. 2049 del Codice dell’Ordinamento Militare, che consente una proroga di tre anni per i soggetti che avevano prestato il servizio militare”.

Tale disposizione, prevista anche per l’originario concorso e mantenuta dal Legislatore, ha comportato la paradossale circostanza per cui tra i candidati convocati nel 2017 siano presenti soggetti ultratrentenni, molto più “vecchi” dei ricorrenti e che non avrebbero avuto, alla data del 1 gennaio 2019 indicata nel noto emendamento, i requisiti ivi previsti.

Sulla scorta di tali considerazioni, il TAR del Lazio ha evidenziato l’irragionevolezza della previsione normativa per violazione dell’art. 3 della Costituzione, poiché se l’intento del Legislatore fosse stato realmente quello di ringiovanimento delle Forze di Polizia, la novella legislativa avrebbe dovuto eliminare anche la possibilità di elevazione del termine dei 26 anni ai sensi dell’art. 2049 del Codice dell’Ordinamento Militare.

Inoltre, il Giudice Amministrativo ha, per la prima volta, evidenziato profili di lesione anche in relazione all’art. 51, primo comma, della Costituzione, il quale, “nel demandare al legislatore la fissazione dei requisiti in base ai quali tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici, non intende, certo, sottrarre tale potere a qualsivoglia sindacato di legittimità costituzionale sotto il profilo della congruità e della ragionevolezza delle limitazioni previste[1].

Lo stesso art. 51, infatti, vincola il legislatore a sottoporre la propria discrezionalità di scelta ai rigorosi parametri posti dall’art. 3 della Costituzione. Il requisito dei 26 anni di età per l’accesso alle prove successive, laddove si consente l’elevazione di tale termine ex art. 2049 Codice dell’Ordinamento Militare, comporta una limitazione irragionevole all’accesso ai pubblici uffici, in violazione del divieto contenuto nel principio di eguaglianza garantito dall’art. 3, primo comma, della Costituzione, nonché un’irragionevole limitazione alla posizione costituzionalmente garantita a ogni cittadino dall’art. 51, primo comma, della Costituzione.

Queste disposizioni “sanciscono la protezione della persona da ogni ingiustificata limitazione nell’accesso all’impiego pubblico, che inciderebbe sulla possibilità, a parità di requisiti di idoneità, di svolgere un’attività conforme alle proprie propensioni ed attitudini e di concorrere con essa al progresso della società[2].

Nel caso in parola, tale possibilità è stata preclusa ai ricorrenti a causa dell’introduzione di una norma che ha previsto un requisito, quello dell’età inferiore ai 26 anni, di cui erano in possesso al momento del bando e per cui, peraltro, la stessa norma ha mantenuto una possibilità di deroga in favore di altri candidati con un punteggio inferiore e, dunque, meno meritevoli.

2.2.Per la prima volta, inoltre, il TAR del Lazio pone l’attenzione sul termine previsto dalla normativa del 2019 per il possesso dei nuovi requisiti, ossia il 1 gennaio 2019.

Ebbene, il Giudice Amministrativo in merito censura la scelta del Legislatore per manifesta irragionevolezza, in quanto il riferimento temporale sembra avulso da qualsivoglia logica se rapportato al titolo di studio, poiché “è circostanza notoria che qualsiasi diploma di scuola secondaria viene conseguito al termine dell’anno scolastico, all’esito del relativo ciclo di studi”. Ne deriva che “la fissazione della data del 1 gennaio, in luogo ad esempio di quella della conclusione del ciclo di studi nel luglio/agosto successivo o, se del caso, dell’anno precedente – come di regola previsto per i concorsi che prevedono il conseguimento di un titolo di studio – appare arbitraria, irragionevole e violativa del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione nonché dell’art. 51 comma primo della Costituzione”.

  1. I dubbi del TAR del Lazio sulla legittimità dell’iter di formazione della norma contestata.

Il TAR del Lazio ha, infine, sollevato per la prima volta dubbi sulla legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 11, comma 2 bis, lett. b), del D.L. 14/12/2018 n. 135 anche con riguardo all’iter formativo che ha condotto alla sua emanazione, per contrasto con l’art. 77 Cost.

La giurisprudenza costituzionale, in riferimento all’attività legislativa di modificazione o integrazione del decreto legge in sede di conversione, ha fissato dei precisi limiti entro cui tale attività deve intervenire, dichiarando costituzionalmente illegittime le norme che tali confini avessero oltrepassato.

In particolare, la Corte Costituzionale ha statuito che “la legge di conversione segue un iter parlamentare semplificato e caratterizzato dal rispetto di tempi particolarmente rapidi, che si giustificano alla luce della sua natura di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso temporale breve e circoscritto.”. Da tale funzione derivano necessariamente dei limiti che la legge di conversione deve rispettare, pena l’illegittimità costituzionale.

Dunque, continua la Corte Costituzionale, “l’inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalità di quest’ultimo, determina un vizio della legge di conversione in parte qua. (…). In relazione a questa tipologia di atti – che di per sé non sono esenti da problemi rispetto al requisito dell’omogeneità – ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso. (…) L’eterogeneità delle disposizioni aggiunte in sede di conversione determina, dunque, un vizio procedurale delle stesse, che come ogni altro vizio della legge spetta solo a questa Corte accertare. Si tratta di un vizio procedurale peculiare che per sua stessa natura può essere evidenziato solamente attraverso un esame del contenuto sostanziale delle singole disposizioni aggiunte in sede parlamentare, posto a raffronto con l’originario decreto-legge. All’esito di tale esame, le eventuali disposizioni intruse risulteranno affette da vizio di formazione, per violazione dell’art. 77 Cost., mentre saranno fatte salve tutte le componenti dell’atto che si pongano in linea di continuità sostanziale, per materia o per finalità, con l’originario decreto-legge”.[3]

Ebbene, il TAR del Lazio, richiamando i principi statuiti dal Giudice delle Leggi, ha affermato che “nel caso di specie, come è agevolmente riscontrabile dal semplice raffronto tra i testi e dai avori preparatori -  l’introduzione, con legge di conversione, dei nuovi requisiti non solo è totalmente estranea rispetto al contenuto originario dell’art. 11 del D.L. 135/2018, ma si pone altresì in contrasto con le finalità di semplificazione previste dal Decreto-Legge stesso, in quanto ha costretto l’Amministrazione alla verifica di ulteriori e nuovi requisiti non previsti nel bando originario”.

Alla luce di ciò, secondo il Giudice Amministrativo, l’applicazione dei nuovi requisiti alla procedura de qua, fermi restando i dubbi di legittimità costituzionale in merito alla lesione dei principi del legittimo affidamento e di parità di trattamento, nonché degli artt. 3 e 97 Cost., avrebbe dovuto essere prevista con strumenti normativi differenti rispetto alla legge di conversione, poiché la “manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge inficia di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione”.[4]

Avv. Michele Bonetti

Avv. Alberto Maria Carelli

 

 

 



[1]Sentenza Corte Costituzionale, sentenza n. 108/1994.

[2]Sentenza Corte Costituzionale, sentenza n. 188/1994.

 

[3]v. Corte Costituzionale, Sentenza 12/02/2014 n. 34.

[4]Corte Costituzionale, sentenza n. 247/2019.

IL TAR DEL LAZIO RIMETTE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEI 1.851 ALLIEVI AGENTI: IL COMMENTO DEGLI AVVOCATI MICHELE BONETTI E ALBERTO MARIA CARELLI.
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Con una lunga e motivata ordinanza resa in data 25 maggio 2020, il TAR del Lazio, sezione I quater, si è pronunciato in merito alle legittimità dell’operato del legislatore in riferimento al concorso per l’assunzione di 1.851 allievi agenti.

Ebbene, il TAR del Lazio ha dichiarato “rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 2 bis, lettera b) del decreto-legge numero 135 del 2018, introdotto, in sede di conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019, numero 12, nella parte in cui dispone: “purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione”.

Premesse.

Il Ministero dell’Interno, con decreto del 18 maggio 2017, aveva indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 893 agenti di polizia, ove tra i requisiti per la partecipazione al concorso era previsto un limite massimo di età pari ad anni 30 e il possesso del titolo di studio della licenza media inferiore.

Nella graduatoria definitiva del concorso, oltre ai vincitori, venivano inseriti tutti i candidati che avevano riportato almeno la sufficienza nella prova scritta, ma non erano stati convocati, per mancanza di posti disponibili, alle ulteriori prove selettive psicofisiche ed attitudinali.

Si trattava quindi di candidati non ancora idonei, non avendo essi completato la selezione concorsuale, ma potenzialmente interessati ad eventuali provvedimenti di scorrimento della graduatoria, qualora si fossero resi disponibili ulteriori posti da coprire senza l’espletamento di un nuovo concorso.

Dopo la conclusione del concorso, il Regolamento che stabilisce i requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica di agente di polizia (D.P.R. 24/04/1982, n. 335, Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) veniva modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, prevedendo l’abbassamento dell’età massima a 26 anni ed il necessario possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado.

Mediante la successiva legge 11 febbraio 2019, numero 12, che ha modificato, in sede di conversione, l’articolo 11 del decreto-legge numero 135 del 2018, veniva introdotto il comma 2 bis, il quale prevedeva: “Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c) e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 40 del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni: b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale, purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare.”

Dunque, l’ultima parte della novella legislativa adottata nel febbraio 2019 escludeva dalla procedura volta all’assunzione di 1.851 allievi agenti i soggetti che, pur avendo superato la prova scritta, non erano in possesso dei nuovi requisiti di età e titolo di studio introdotti successivamente.

Sostanzialmente si procedeva allo scorrimento della graduatoria del 2017, ma applicando i nuovi requisiti di età e titolo di studio introdotti successivamente.

Così facendo, numerosissimi candidati rimanevano esclusi dalla procedura di assunzione e procedevano ad impugnare i decreti ministeriali che, in attuazione di quanto previsto dalla Legge predetta, convocano alle prove psicofisiche solo candidati con un’età inferiore a 26 anni ed in possesso del diploma di scuola superiore.

Con plurime ordinanze cautelari, il TAR del Lazio ha accolto le istanze dei suddetti ricorrenti, imponendo all’Amministrazione di sottoporli alle prove psicofisiche ed attitudinali. Nonostante l’idoneità ottenuta alle successive prove, questi ultimi non venivano convocati per il successivo corso di formazione. È in tale scenario che si è giunti all’udienza di merito dinanzi al Collegio del TAR del Lazio.

Le motivazioni del TAR del Lazio.

In merito alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, co. 2-bis, del D.L. 135/2018, il Giudice Amministrativo di prime cure si limita giustamente ad evidenziare come “il suo accoglimento da parte della Corte Costituzionale comporterebbe l’annullamento, per invalidità derivata, dei provvedimenti impugnati”, con l’effetto di eliminare i requisiti più restrittivi introdotti dalla disposizione controversa e conseguente assoggettamento della selezione alla disciplina originariamente prevista dal bando del 18 maggio 2017.

Circa la non manifesta infondatezza, in primis il TAR del Lazio ha posto l’attenzione sulla natura di legge-provvedimento della norma contestata, in quanto contenente “disposizioni dirette a destinatari determinati”. Proprio poiché in grado di incidere direttamente sulle posizioni di individui determinati, tali tipologie di norme “devono soggiacere ad un rigoroso scrutinio di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare e derogatorio”.

Il Giudice Amministrativo chiarisce che se la decisione di intervenire sulla graduatoria della prova scritta fosse stata eseguita con un atto amministrativo, “non vi è dubbio che quell’atto sarebbe stato annullato dal giudice amministrativo per palese illegittimità” poiché “costituisce jus receptum nell’ordinamento il principio che, di regola, la disciplina dei requisiti di ammissione ai pubblici concorsi non può essere modificata allorquando il concorso sia già in itinere[1]. Trattandosi, tuttavia, di atto formalmente legislativo, al privato cittadino è consentito chiedere al giudice adito la rimessione della questione di legittimità della legge provvedimento alla Corte Costituzionale.

La norma controversa presenta un’evidente natura retroattiva, posto che produce effetti su una graduatoria formata nel 2017. Al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme-provvedimento con effetti retroattivi, purché tale scelta sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata[2].

Sul punto, il TAR “dubita della conformità della norma censurata ai canoni di legittimità”, in quanto lesiva del principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Più in particolare, poiché modifica i requisiti di partecipazione alle prove in corso, l’agere del Legislatore determina, ad avviso del TAR, una violazione del principio di tutela dell’affidamento riposto dai candidati nel bando di concorso, a cui partecipavano nel 2017. Il legittimo affidamento è un principio strettamente correlato ai concetti di concretezza, buona fede ed auto responsabilità di matrice privatistica che, negli ultimi anni, hanno trovato sempre più applicazione nel campo del diritto amministrativo anche sotto la spinta del diritto comunitario; nel caso di specie, l’affidamento sorgeva a seguito di un comportamento dell’Amministrazione, che determinava una posizione di vantaggio in capo ai ricorrenti consistente nella presenza in una graduatoria a cui la PA decideva di attingere ai fini dell’assunzione del nuovo contingente bandito. Detta circostanza non poteva che indurre i medesimi a sperare in una futura evoluzione di tale situazione preordinata all’effettiva assunzione.

Non solo. Secondo la tesi del Giudice Amministrativo, “emerge anche il profilo discriminatorio e lesivo del principio di imparzialità della P.A. da cui sembra affetta la norma in esame”. Difatti, all’atto dell’approvazione della legge-provvedimento, i destinatari esclusi dalla stessa erano “immediatamente e aprioristicamente individuabili, tanto dal Legislatore, quanto dalla Pubblica Amministrazione, essendo pubblica la graduatoria di merito ed essendo note l’età anagrafica e il titolo di studio di ciascuno dei candidati classificati in posizione potenzialmente utile per beneficiare dello scorrimento della graduatoria”.  Pertanto, “i nuovi, restrittivi requisiti di assunzione, andando ad applicarsi su una platea di destinatari completamente definita, hanno consentito alla P.A. di scegliere taluni soggetti, già noti, così favorendoli, e di escluderne altri, parimenti riconoscibili”.

Così facendo, si è leso il principio di imparzialità dell’azione amministrativa, sancito dall’art. 97 della Costituzione, che deve ovviamente essere posto alla base di qualsivoglia procedura concorsuale.

In sostanza, la disposizione normativa qui censurata ha consapevolmente orientato l’azione amministrativa a tutto vantaggio di un gruppo di soggetti “nominativamente individuabili” prima dell’adozione del provvedimento legislativo.

In tal modo risulta violato anche il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.

Il Collegio paventa altresì una lesione del principio meritocratico che dovrebbe guidare l’azione amministrativa nello svolgimento delle procedure concorsuali[3]. Applicando la norma in questione, infatti, l’Amministrazione ha proceduto a convocare soggetti con un punteggio inferiore solo perché più giovani rispetto a candidati con un punteggio superiore.

Alla luce di tali considerazioni il TAR del Lazio ha ritenuto irragionevole, e dunque meritevole di essere sottoposto al sindacato di legittimità costituzionale, la scelta del Legislatore di attingere da una graduatoria concorsuale modificando retroattivamente i requisiti di ammissione, così da determinare l’esclusione dei candidati privi dei nuovi titoli richiesti dalla procedura di assunzione.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Alberto Maria Carelli



[1](Cons. Stato, Sez. III, 30.09.2015, n. 4573)

[2] Sentenza Corte Costituzionale, 12.04.2017, n. 73, nonché sentenza Corte Costituzionale n. 137/2019.

[3]Si vedano in merito, ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541, Cons. Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2014, n. 839; T.A.R. Lazio, Sez. III, 7 dicembre 2012, n. 4453.