Parte il ricorso per gli esclusi dalle GSP EEEM in quanto ammessi alla prova orale per il concorso abilitante dopo la verificazione del TAR.
Come noto, a seguito della verificazione disposta dal TAR del Lazio per i quesiti errati nella prova scritta della procedura concorsuale abilitante per la classe di concorso EEEM, il TAR ha ammesso i nostri ricorrenti alla prova orale.
Difatti, in conseguenza del riconoscimento giudiziale di una terza risposta corretta rispetto a quella individuata dal MIM per il quesito sull’ormone GH, i ricorrenti hanno sostenuto e superato la prova orale e sono stati inseriti in graduatoria, seppur tardivamente (per informazioni in merito si rimette il relativo link https://www.avvocatomichelebonetti.it/scuola/precari-della-scuola/concorso-educazione-motoria-il-mim-torna-a-correggere-il-tiro-sul-quesito-dell-ormone-gh).
Dopo l’accoglimento giudiziale, inoltre, lo stesso Ministero ha agito in via di autotutela, abbonando il quesito e ammettendo alla prova orale quei candidati che hanno ottenuto la rettifica del punteggio a seguito della rivalutazione.
Tali docenti, che per errori causati esclusivamente dal MIM si sono trovati a completare la procedura concorsuale abilitante dopo il 30 giugno 2024, ora risultano totalmente esclusi dalle GPS per la classe di concorso in parola.
L’O.M. di aggiornamento delle GPS, difatti, da un lato, non istituiva la II fascia per la classe EEEM, dall’altro, disponeva che potessero inserirsi in graduatoria di I fascia solo i docenti abilitati su tale insegnamento, ovverosia i vincitori del concorso di cui al D.D. n. 1330/2023. Ciò in quanto condizione per l’inserimento nella I fascia delle GPS era rappresentata dal conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno.
Per tale ragione, tutti coloro che hanno ottenuto l’abilitazione dopo tale data perché ammessi alla prova orale con provvedimento giudiziale o dopo il provvedimento in via di autotutela del MIM, non hanno potuto perfezionare la loro iscrizione in I fascia GPS.
I docenti, come anticipato, risultano doppiamente lesi in quanto, non essendo inseriti in I fascia e non potendo iscriversi in II fascia poiché non istituita, dovranno essere convocati dalla graduatoria di un diverso grado di istruzione, con dimezzamento del punteggio loro spettante (ordinariamente 12 punti per ogni anno scolastico, come previsto dalla tabella di valutazione dei titoli allegata all’O.M. di aggiornamento delle GPS) perché “aspecifico”.
Al fine di tutelare le posizioni di tali docenti, il nostro Studio legale propone un ricorso giudiziale volto all’immeditato inserimento in I fascia GPS rivendicando anche l’attribuzione dell’incarico non attribuito da I fascia.
Per maggiori informazioni contattate lo studio all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Domande di riconoscimento del titolo estero: azione avverso il silenzio.
Molti docenti hanno inoltrato al Ministero competente l’apposita domanda di riconoscimento del titolo, sia relativo alla materia, sia alla specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/U.
Tuttavia, a fronte dell’inoltro dell’istanza di riconoscimento, non è seguita alcuna risposta da parte del Ministero che di fatto continua a serbare un illegittimo silenzio. È noto difatti che il silenzio della pubblica amministrazione è un comportamento inerte che si manifesta a fronte di uno specifico obbligo di provvedere, di emanare un atto e di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso.
Nel caso di specie si è dinanzi a un silenzio c.d. inadempimento, in quanto collegato ad un specifico obbligo a carico della P.A. di provvedere in ordine all’adozione dell’atto finale.
A parere dello studio è possibile, per coloro che non abbiano ricevuto una risposta espressa all’istanza, presentare, fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, apposita azione giudiziale ex art. 117 cpa al fine di ottenere un provvedimento giudiziale che imponga al Ministero di pronunciarsi sulle istanze inevase.
In merito alla tipologia di ricorso da intraprendere lo studio consiglia l’azione di natura individuale in luogo dell’azione di tipo collettivo in quanto si intende evitare possibili pronunce di inammissibilità scaturenti da conflitti di posizione con gli ulteriori ricorrenti, anche potenziali e sopravvenuti, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in tema di inammissibilità dei ricorsi in presenza di posizioni non omogenee (nel caso di specie anche la mera presentazione delle istanze da parte Vostra in differenti date o il tipo di abilitazione conseguita potrebbe dar vita, a parere di chi scrive, ad una pronuncia di inammissibilità) dettata in alcuni casi da eventuali dinieghi o accoglimenti dell’istanza intervenuti nelle more e in modo differente per i ricorrenti.
Trattasi di un'azione volta all'ottenimento di una risposta, sub specie di provvedimento, espressa da parte del Ministero competente che dunque potrà avere contenuto positivo (dunque di riconoscimento) ovvero negativo (diniego al riconoscimento).
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Esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle GPS dei docenti abilitati all’estero in attesa di ricevere il provvedimento di riconoscimento del titolo.
L’O.M. 60/2020, recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto”, ha disciplinato, all’art. 10, i c.d. elenchi aggiuntivi.
In particolare la predetta disposizione ha previsto la possibilità, nelle more della ricostituzione delle GPS, per i soggetti in possesso di un titolo di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguito entro il 31 luglio 2021 di richiedere l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di tali graduatorie.
I docenti che hanno conseguito il titolo all’estero, al fine della spendibilità del proprio titolo hanno, come noto, l’onere di avanzare istanza di riconoscimento al Ministero competente.
Diversi docenti in possesso di titolo estero conseguito prima del 31 luglio e che hanno inoltrato apposita istanza di riconoscimento dello stesso al Ministero, hanno partecipato alla procedura di inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS, hanno tuttavia ricevuto la notizia della loro imminente esclusione dalle stesse. Conseguentemente si ritiene che anche i docenti abilitati all’estero che si attiveranno ai fini della presentazione della domanda (il cui termine di presentazione scade il 21 agosto) non si vedranno riconosciuta la possibilità di essere inseriti in I fascia.
Tali soggetti hanno partecipato alla procedura in questione in virtù dell’art. 7, punto 4, lett. e) dell’O.M. 60/2020, disposizione richiamata dagli atti amministrativi relativi allo svolgimento della procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS nonché dallo stesso decreto di istituzione degli elenchi aggiuntivi.
Il modus operandi dell’Amministrazione è a nostro avviso illegittimo, in primis perché male interpreta la normativa ed altresì perché appare discriminatoria nei confronti di quanti non hanno avuto modo di partecipare alla procedura di inserimento nella prima fascia delle GPS indetta l’anno scorso.
Per coloro che versano in tale situazione lo studio si attiverà per una consulenza ad hoc e per valutare la possibilità di avanzare un ricorso al fine di richiedere l’inserimento nella I fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS e/o annullare le note di depennamento.
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L’INVALSI è l’istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, che da sempre effettua le verifiche sulle conoscenze degli studenti, predispone i testi delle nuove prove scritte a carattere nazionale per l’esame di Stato degli studenti e comunque, come predetto, è nota alle cronache per i suoi test che valutano i vari livelli di apprendimento in tutta l’istruzione italiana. Ma chi si occupa di valutare i valutatori?