Istruzione

Voto di lista e voto al candidato: il T.A.R. fa chiarezza sulla volontà dell’elettore e sulla prevalenza in caso di errori.
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Il voto di lista prevale sull’indicazione delle preferenze ove queste ultime siano state erroneamente apposte in corrispondenza di una lista errata. E’ questo il principio del T.A.R. Campania nell’ambito di una competizione elettorale a fronte della non univocità della volontà dell’elettore. Il T.A.R., in particolare, ha chiarito che, quando l’elettore appone il segno su una lista ma indica preferenze per candidati appartenenti a un’altra, il voto resta valido esclusivamente per la lista contrassegnata, mentre le preferenze devono considerarsi inefficaci ai sensi dell’art. 57 del d.P.R. n. 570/1960. Il voto, inoltre, non deve essere attribuito alla lista dei due candidati ma, esclusivamente, a quella ove il segno è stato apposto. “Le preferenze sono valide solo se espresse per candidati compresi nella lista votata, e che, qualora le preferenze si riferiscano, invece, a candidati di altra lista, in tal caso resta valido il voto alla lista, ma sono inefficaci le preferenze così espresse. Tale regola è sancita con chiarezza dall’art. 57 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570: “Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata”. Dunque, nell’ipotesi di crocesegno apposto sul simbolo di una lista, con preferenze, però, per candidati non compresi in essa, ma in…
Il TAR Abuzzo sulla questione del consolidamento e del legittimo affidamento sulle procedure concorsuali: dichiara improcedibile il ricorso ma tiene fermi gli effetti medio tempore conseguiti
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L’accesso ai corsi universitari a numero programmato torna al centro dell’attenzione grazie a una recente pronuncia del TAR Abruzzo, che ha riconosciuto e consolidato l’iscrizione di alcuni studenti al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia. La vicenda trae origine dal bando emanato dall’Università degli Studi dell’Aquila per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica, Applicata e degli Interventi (classe LM-51) per l’anno accademico 2024/2025. A seguito della riapertura dei termini per la copertura dei posti residui, diversi candidati – pur in possesso dei requisiti e con punteggi utili – venivano esclusi dalla graduatoria finale. Gli studenti proponevano ricorso dinanzi al TAR Abruzzo – L’Aquila, contestando, tra l’altro, la legittimità delle modalità di selezione adottate dall’Ateneo, fondate sulla valutazione del curriculum anziché sul previo superamento di una prova selettiva, in presunta violazione della normativa vigente. In sede cautelare il TAR accoglieva le istanze dei ricorrenti, riconoscendo la fondatezza delle censure sollevate e disponendo l’ammissione con riserva degli stessi al corso di laurea. Il giudice adito specificava infatti che “dal tenore letterale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 si evince che l’accesso ai corsi per i quali è prevista la programmazione presuppone il “previo superamento di apposite prove”,…
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026). La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità. Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità: -difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte; -violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse; -incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame. Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice. Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano. Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della…
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026). La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità. Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità: -difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte; -violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse; -incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame. Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice. Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano. Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della…
Abilitazione forense: cessazione della materia del contendere dopo la ripetizione dell’orale disposta dal TAR
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026). La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità. Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità: -difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte; -violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse; -incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame. Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice. Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano. Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della…
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026). La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità. Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità: -difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte; -violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse; -incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame. Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice. Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano. Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della…
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sez. III) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso da una candidata contro il Ministero della Giustizia per l’annullamento dell’esito negativo della prova orale dell’esame di abilitazione alla professione forense (sentenza pubblicata il 12 febbraio 2026). La ricorrente, aveva impugnato il verbale della XVII sottocommissione presso la Corte d'Appello di Milano relativo alla prova orale, conclusasi con la dichiarazione di non idoneità. Nel ricorso, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti e Alessandro Bianchini, erano stati dedotti, tra gli altri, diversi profili di illegittimità: -difetto di motivazione del giudizio di non idoneità, espresso tramite una mera griglia numerica priva di verbalizzazione delle risposte; -violazione del principio di pubblicità della prova orale, che sarebbe stata svolta a porte chiuse; -incongruenze nella verbalizzazione delle domande e presunta formulazione di quesiti estranei al programma d’esame. Con ordinanza cautelare il TAR aveva accolto l’istanza della candidata disponendo la ripetizione della prova orale davanti alla commissione esaminatrice. Dalla documentazione depositata nel giudizio è emerso che la ricorrente ha sostenuto nuovamente la prova, superandola e conseguendo l’abilitazione alla professione forense, con successiva iscrizione all’albo degli avvocati di Milano. Alla luce di tali circostanze, il Collegio ha dichiarato la cessazione della…
Indennità di esclusività ai dirigenti sanitari AIFA: il Tribunale di Roma riconosce il diritto dal 1° gennaio 2022
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Con  provvedimento pubblicato  il 28 gennaio 2026, il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – ha riconosciuto il diritto di alcuni dirigenti sanitari dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a percepire la cosiddetta indennità di esclusività prevista dall’art. 15-quater del D.Lgs. 502/1992, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. I ricorrenti, dirigenti sanitari farmacisti, medici, biologi e chimici in servizio presso l’AIFA, avevano agito in giudizio sostenendo l’illegittimità dell’esclusione dell’Agenzia dal riconoscimento dell’indennità prevista per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute dall’art. 21-bis del D.L. 4/2022. La norma, pur reintroducendo l’indennità di esclusività per i dirigenti sanitari del Ministero della Salute a partire dal 2022, escludeva espressamente il personale dell’AIFA, nonostante la sostanziale equiparazione tra le due dirigenze prevista dalla normativa e dalla contrattazione collettiva. Secondo i ricorrenti, tale esclusione determinava una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a figure professionali analoghe, inserite nello stesso sistema contrattuale e caratterizzate dal medesimo regime di esclusività del rapporto di lavoro. Il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha accolto integralmente il ricorso, dichiarando il diritto dei dirigenti sanitari AIFA a percepire l’indennità di esclusività a decorrere da gennaio 2022. Per l’effetto, l’Agenzia è stata condannata a corrispondere le somme maturate fino al 31…
Tribunale di Roma: assistenza CAA secondo PEI, i limiti di bilancio non giustificano la riduzione delle ore.
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Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13 febbraio 2026, ha accolto un ricorso patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, con cui ha dichiarato discriminatoria la condotta di Roma Capitale, che assegnava un monte ore di assistenza CAA diverso da quello delineato dal PEI. In virtù di tale ordinanza, viene ordinato all’Amministrazione di garantire l’assistenza alla CAA in conformità col monte ore previsto dal PEI. Il GLO aveva previsto nel Piano Educativo Individualizzato un fabbisogno di almeno 10 ore settimanali di assistenza CAA. L’ente locale, nonostante questo, aveva assegnato un budget corrispondente a 89 ore annue (circa 2,5 ore settimanali), poi incrementate a 4 ore, richiamando i vincoli di spesa e criteri uniformi di riparto delle risorse. I ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di una condotta discriminatoria ex L. 67/2006, evidenziando l’inderogabilità del fabbisogno individuato nel PEI. Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul tema, ha ribadito che in primis, il PEI vincola l’amministrazione quanto al fabbisogno assistenziale individuato. Inoltre, ha avuto modo di sottolineare come il nucleo essenziale del diritto all’istruzione e all’inclusione scolastica non sia “comprimibile” per esigenze di bilancio, così come più volte statuito dalla Suprema Corte. Infine è stato statuito con forza che l’assistenza CAA…