Si sono registrati, infatti, molti casi di studenti che pur avendo conseguito all’esame di stato un punteggio superiore ad 80/100 non si sono poi visti riconoscere in sede concorsuale il loro diritto al bonus poiché il voto di diploma risultava essere inferiore all’80esimo percentile della distribuzione dei voti della commissione d’esame dell’istituto di appartenenza.
La ratio della norma era quella di evitare che dalle scuole che attribuivano più facilmente voti di diploma con un punteggio maggiore (i c.d. “centifici”) uscisse un numero ingente di studenti con punti bonus altissimi (anche 10 punti) tale da far incetta dei pochi posti messi a disposizione. Per questo motivo il Ministero scelse di temperare il tutto con il sistema dei c.d. percentili[1].
In poche parole per assegnare il bonus il concorrente doveva avere almeno il punteggio di 80/100 alla maturità ed essere tra il 20% degli studenti migliori della propria commissione d’esame, quella che nel gergo è stata definita la “top 20%”.
Tuttavia, per i candidati diplomati negli anni precedenti al 2012-2013 l’80esimo percentile non veniva calcolato sui voti assegnati dalla commissione d’esame ma su base provinciale determinando il paradosso che, anche se un candidato rientrava nel 20% dei migliori della propria commissione, poteva non avere il bonus poiché, ad esempio, si applicava un percentile superiore sulla base dei voti della provincia di riferimento.
Abbiamo sostenuto che un’interpretazione siffatta del DM 449/2013 violasse la normativa costituzionale. A nulla, a nostro avviso, valeva la considerazione per cui il Decreto Ministeriale fosse stato poi richiamato dalla normativa sulla c.d. sanatoria del bonus intervenuta a seguito della conversione del decreto legge. Difatti, abbiamo a più riprese affermato che nel caso in cui il candidato rientrasse comunque nel 20% dei migliori voti della propria commissione dovesse ottenere il bonus maturità.
Tale interpretazione del decreto 449 richiamato dalla legge sulla sanatoria del bonus era ed è a nostro avviso in linea con gli artt. 2, 3, 33 e 34 della Costituzione e si imponeva, dunque, alla luce del quadro normativo di riferimento come un’interpretazione costituzionalmente orientata.
Risulta difatti abnorme e illogico che la P.A. non applichi il primo criterio generale previsto dal Decreto (sostanzialmente quello specifico che prende come riferimento i voti assegnati dalla singola commissione d’esame) a tutti i candidati o quanto meno, come nel caso in commento, a tutti quelli per cui l’Amministrazione ha a disposizione la documentazione di tutte le Commissioni d’esame.
Sostituire il criterio di applicazione del bonus per l’impossibilità di reperire i dati che possano attestare che il candidato è tra il 20% dei migliori della propria commissione avrebbe una sua ratio laddove si trattasse di atti vetusti e difficilmente reperibili; ma se, come nel caso in oggetto, il candidato ha quei documenti e requisiti certificati da atti prodotti da un’articolazione stessa del Ministero (la scuola), si impone a nostro avviso un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in questione tale da determinare l’applicazione del criterio generale sui voti della Commissione e la conseguente riattribuzione del punteggio bonus.
Per questo motivo il TAR del Lazio con le ordinanze del 10 marzo 2014 e del 17 aprile 2014 ha ritenuto di attribuire i punti bonus a tutti coloro che avevano conseguito un voto superiore ad 80/100 prima dell’anno scolastico 2012/2013 anche in assenza del raggiungimento della soglia prevista dai percentili a livello provinciale.
[1] I percentili dividono la distribuzione in cento parti uguali, infatti, dato un campione, il percentile ennesimo è il valore che separa il numero percentuale dei dati dal resto (il 50° percentile è la mediana). Il percentile del voto di diploma rappresenta la percentuale di studenti che hanno ottenuto nell’anno scolastico di riferimento un voto di diploma inferiore o uguale a quello individuato dal percentile medesimo. In altre parole, per vedersi attribuire il massimo del punteggio (10) lo studente dovrà diplomarsi con un punteggio che nell'anno scolastico precedente è stato superato dal 5 per cento degli studenti iscritti alla stessa scuola; per avere 8 punti, dovrà diplomarsi con un voto che nell'anno scolastico precedente è stato superato dal 10 per cento degli studenti, e così via, il 15 (per avere 6) e il 20 (per il minimo ovvero 4).