I provvedimenti illustrati si accompagnano alle misure economiche che dal prossimo 1° maggio dovrebbero consentire un taglio dell’Irpef di circa 1000 euro netti a persona a favore dei lavoratori dipendenti con un reddito annuo sotto i 25 mila euro lordi nonché la messa a regime del credito d’imposta per 600 milioni di euro in tre anni a favore delle imprese mediante la definizione del decreto attuativo Mise-Mef.
Il pacchetto di riforme sul lavoro si articola attraverso la previsione di un decreto legge destinato ad incidere con efficacia immediata sui termini e sui requisiti per la stipula dei contratti a tempo determinato e di apprendistato con l’obiettivo dichiarato di renderli più coerenti con le esigenze attuali del contesto occupazionale e produttivo.
Sono invece affidate ad un disegno di legge delega al Governo le previsioni normative relative alla riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive nonché quelle disciplinanti il riordino delle forme contrattuali, la semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro e l’ampliamento delle tutele in favore delle lavoratrici madri.
Nello specifico le riforme indicate nel decreto legge si articolano nelle misure di seguito indicate:
1. Contratto di lavoro a termine e contratto di apprendistato:
Per il contratto a termine si interviene attraverso la modifica del comma 1 bis del D.lgs. 368/2001 introdotto dalla “Riforma Fornero” (L. 92/2012). Viene prevista infatti sia l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cd. causalità siala possibilità di prorogare questo primo rapporto a termine anche più volte entro il limite dei tre anni. Viene tuttavia stabilito un limite massimo alla stipula di tali contratti pari al 20% della forza lavoro della singola impresa.
Per il contratto di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) con l’eliminazione delle previsioni normative di cui al comma 3 bis dell’art. 2 del testo unico dell’apprendistato (D.Lgs. 167/2011), che attualmente condizionano l’assunzione di nuovi apprendisti “alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 30 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro”.
È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.
2. La smaterializzazione del DURC.
Accanto ad interventi diretti ad incidere sulla disciplina dei rapporti di lavoro il decreto legge presenta una serie di provvedimenti aventi lo scopo di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese. Tra di essi è di sicuro rilievo la smaterializzazione del DURC, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, che tra le sue funzioni ha quella di consentire alle imprese la partecipazione alle gare d’appalto e la loro aggiudicazione.
Nel solo anno 2013 i DURC presentati sono stati circa 5 milioni. E’ previsto un superamento dell’attuale sistema di rilascio del DURC che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese tra cui ancora l’obbligo di ritiro personale presso lo sportello unico della Cassa Edile territorialmente competente in alternativa all’invio mediante raccomandata postale.
Accanto a queste previsioni di immediata efficacia che dovrebbero consentire un’accelerazione delle assunzioni anche in virtù di una maggiore flessibilità riconosciuta ad alcune tipologie contrattuali, il Jobs Act prevede degli interventi di carattere strutturale che vengono lasciati alla previsione di un disegno di legge delega al Governo. Quest’ultimo dovrà intervenire in maniera organica sulla materia degli ammortizzatori sociali, sui servizi per il lavoro e sulla semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro nonchè sul riordino delle forme contrattuali.
Delega in materia di ammortizzatori sociali
La delega ha lo scopo sia di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale alla luce di criteri di uniformità legati alla storia contributiva dei lavoratori sia di riformarla nei suoi presupposti partendo dalla necessità di un coinvolgimento attivo del beneficiario delle integrazioni salariali funzionale ad un mantenimento dello stato di “occupazione” anche attraverso lo svolgimento di attività in favore della comunità locale di appartenenza.
A tal fine sono stati individuati una serie di principi e criteri direttivi tra cui:
- semplificazione delle procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi automatici di concessione;
- previsione che l’accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro;
- revisione dei limiti di durata, da legare ai singoli lavoratori;
- rimodulazione della durata dell’ASpIanche in relazione a criteri contributivi e sua estensione ai lavoratori con contratti di co.co.co.
- eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a prestazioni di carattere assistenziale.
Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
Si prevede una razionalizzazione degli incentivi all’assunzione già esistenti e l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti
La delega punta a conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. Di particolare interesse risulta l’obiettivo di procedere a quest’opera di semplificazione anche mediante norme di carattere interpretativo delle disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi.
Delega in materia di riordino delle forme contrattuali
Viene previsto un riordino dei contratti di lavoro vigenti al fine di renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale. Tale scopo dovrebbe essere perseguito attraverso la redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro che possa contenere la previsione del compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali.
Delega in materia di conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze genitoriali
Finalità di questa delega è il contemperamento dei tempi di vita con i tempi di lavoro dei genitori. In particolare, l’obiettivo prefissato è quello di evitare che le donne debbano essere costrette a scegliere fra avere dei figli oppure lavorare.
A tal fine di particolare interesse risulta la previsione dell’introduzione a carattere universale dell’indennità di maternità a prescindere dal regime contributivo adottato e la previsione per le lavoratrici madri parasubordinate del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro.
Il dado è tratto. Luci e ombre di previsioni per certi versi innovative saranno messe alla prova del dibattito parlamentare, viatico necessario per il vaglio di una di quelle riforme che l’Europa da tempo ci chiede per stare al passo di un mondo sempre più globalizzato. Il dibattito e le modifiche che interverranno in sede parlamentare ci dimostreranno se la profondità del cambiamento annunciato sarà all’altezza dell’orizzonte disegnato.