Con sentenza l’On.le T.A.R. del Lazio ha accolto il nostro ricorso finalizzato alla partecipazione al concorso straordinario previsto dall’art. 4, co. 1-quater del DL 87/2018, confermando l’ordinanza del 21 febbraio, con la quale il T.A.R. del Lazio consentiva ad una nostra ricorrente l’ammissione con riserva alla procedura selettiva di carattere straordinario.
Si vuole evidenziare l’importanza di questa pronuncia, trattandosi del primo provvedimento attraverso il quale il T.A.R. consente ad una ricorrente la partecipazione alla procedura concorsuale di carattere straordinario finalizzata al reclutamento di docenti della scuola primaria e dell’infanzia.
Il caso di specie concerne l’anzidetto intervento legislativo che prevede tra i requisiti necessari per l’accesso al concorso straordinario lo svolgimento, nel corso degli ultimi 8 anni, di almeno 2 annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o sostegno presso le scuole statali, considerandosi svolta una annualità purché il servizio abbia avuto una durata di 180 giorni o sia stata prestato ininterrottamente da febbraio fino agli scrutini finali, previsti per il mese di giugno.
Nello specifico, la ricorrente, dopo aver svolto giorni e giorni di servizio per l’anno scolastico 2007-2008, prendeva prima servizio presso un Istituto Scolastico dal gennaio al febbraio del 2017, per poi riprenderlo, dopo un solo giorno di interruzione, presso un differente Istituto Scolastico fino al giugno 2017, e tornando in seguito ad insegnare presso la scuola originaria nell’anno scolastico 2017-2018. Nonostante ciò, veniva esclusa dalla partecipazione al concorso straordinario, non avendo maturato le due annualità di servizio necessarie sulla base dei criteri di computo stabiliti dal DL 87/2018. In poche parole la ricorrente rimaneva fuori per un giorno.
L’interruzione del servizio per un solo giorno, il 14 febbraio 2017, ha determinato un “gap” contrattuale che è stato la causa del mancato computo di una annualità delle due necessarie per raggiungere il requisito del servizio ai fini della partecipazione alla selezione.
La docente, pertanto, per un solo giorno di interruzione veniva penalizzata dalla scelta amministrativa, vedendosi precludere la possibilità di concorrere alla selezione.
In virtù di ciò, nel ricorso presentato al T.A.R. abbiamo prospettato l’opportunità di compensare il “gap” contrattuale di un solo giorno, che ha determinato l’esclusione della ricorrente, alla luce dell’ampio periodo di servizio svolto dalla stessa nell’anno scolastico 2007-2008 e non computabile sulla base dei criteri previsti dal bando, superando il termine di 8 anni, nonché dei giorni e giorni di servizio per l’anno scolastico in corso, che avrebbero colmato il “gap” in oggetto.
L’On.le T.A.R. del Lazio, attraverso interpretazione sostanzialista e garantista costituzionalmente orientata della normativa sopra citata, senza rimessione alla Corte Costituzionale, nonché in applicazione del principio del favor partecipationis, concetto cardine del nostro ordinamento Costituzionale, ha accolto il ricorso, dapprima con una cautelare e poi con sentenza, alla luce della non contestazione della P.A. ed ha ritenuto la docente fornita del requisito sostanziale delle due annualità di servizio previste dal bando e quindi di una pregressa e costante esperienza professionale, consentendole di partecipare al concorso straordinario e sciogliendo definitivamente la riserva.
Vero è che la riserva cautelare è stata sciolta in sentenza in virtù del principio di non contestazione sull’istruttoria, tuttavia, nonostante la peculiarità del caso, non si può non rilevare come trattasi dell’unico precedente favorevole del T.A.R. e del Consiglio di Stato, che, senza rimettere alla Corte Costituzionale la questione, consente alla ricorrente, alla luce della prospettazione in atti, di partecipare ad una procedura straordinaria di stabilizzazione gestita con una legge provvedimento.