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La voce del diritto (12)

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE: IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL NOSTRO APPELLO, ACCOLTO IL RICORSO DI PRIMO GRADO SUI MOTIVI AGGIUNTI, VENGONO ANNULLATI I DUE GIUDIZI DELLA COMMISSIONE
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È di novembre 2023 una lodevole sentenza del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso in appello, patrocinato dall’Avv. Michele Bonetti, dello studio Michele Bonetti e Santi Delia, ove si disquisiva del provvedimento di non idoneità per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia. Si tratta di un’importante decisione, in quanto il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza di aprile 2022, aveva giudicato il ricorrente, non idoneo ad entrambe le sessioni per cui aveva presentato domanda.  Le censure avanzate dallo scrivente e dirette a confutare il giudizio di non idoneità alla funzione di professore associato, sono state ritenute fondate. Il Consiglio di Stato concorda sulla laconicità del primo giudizio, fondato esclusivamente sull’allocazione bassa nell’ambito del panorama scientifico mondiale per il settore delle riviste scientifiche su cui sono edite le pubblicazioni presentate. La commissione si riferiva così ad un parametro privo di base normativa, tale da evidenziarne l’illegittimità del giudizio. Anche il secondo giudizio intervenuto nelle more, a seguito di un’ulteriore domanda del ricorrente era stato censurato in primo grado con motivi aggiunti. Per quanto articolato anche tale ulteriore secondo giudizio è stato censurato dal Consiglio di Stato. Il giudice di seconde cure…
ASN: Il TAR accoglie sulla I° fascia, ordina la rivalutazione e condanna alle spese del giudizio l’Amministrazione.
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La questione concerne l’impugnazione dei provvedimenti inerenti una procedura di abilitazione scientifica nazionale definita negativamente per il candidato a seguito di una votazione dei Commissari conclusasi 3 a 2. Il giudizio collegiale è stato ritenuto dal TAR non sufficiente in quanto frutto di una chiara ripetizione del contenuto dei giudizi individuali di due soli commissari con violazione dell’art. 3 del D.M. 120/2016 e dell’art.8 del D.P.R. 95/2016. La valutazione dei commissari favorevoli veniva obliterata nella motivazione del giudizio collegiale e a parere della nostra difesa ciò non si conciliava con la natura personale delle singole valutazioni; infatti la discussione collegiale non può mai prescindere dall’apporto individuale di ogni singolo commissario. Veniva così censurato in modo particolareil giudizio individuale dei uno dei tre commissari che aveva fornito il giudizio negativo, mettendo in luce come non venissero considerate diverse pubblicazioni da un lato, e dall’altro come il giudizio fosse particolarmente sintetico. Gli “appunti” del terzo commissario apparivano particolarmente stereotipati, così come il giudizio generico sulla ripetitività delle riflessioni, delle imprecisioni ecc. In tal modo non è stato possibile ripercorrere gli argomenti logici che avevano portato il commissario “decisivo” a ritenere la non idoneità. Il ricorrente produceva in giudizio delle perizie che il…