Giustificata l’integrale compensazione delle spese di lite, anche in caso di giudizio favorevole per l’Amminsitrazione, se questa non ha collaborato con il cittadino
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Le spese di lite devono essere integralmente compensate quando si dimostra che l’Amministrazione (vittoriosa) non abbia collaborato con il cittadino (soccombente) prima di incardinare il giudizio.

È quanto emerge dalla sentenza del TAR Lombardia n. 2499 pubblicata in data 26 ottobre 2023.

La vicenda riguardava una docente che chiedeva la rettifica delle proprie dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso. Il bando prevedeva espressamente che tali dichiarazioni potessero essere integrate o rettificate tuttavia, nonostante i plurimi reclami e istanze stragiudiziali presentati dalla docente, l’Amministrazione aveva sempre tenuto un comportamento completamente omissivo al punto da costringere la docente ad incardinare il ricorso.

Il TAR, in prima battuta, aveva respinto il ricorso in fase cautelare condannando la ricorrente a pagare all’Amministrazione la condanna alla spese dell’incidente cautelare, quantificate in € 2.000,00 oltre iva, c.p.a. e spese generali (ovverosia quasi 3000 euro di spese).  Anche il Consiglio di Stato, adito limitatamente al capo delle spese, non aveva ritenuto di riformare l’ordinanza.

In sede di merito, invece, il TAR ha così statuito: “la circostanza che la ricorrente abbia presentato, prima della pubblicazione della graduatoria, un reclamo all’amministrazione, in ordine al contestato difetto di inserimento di titoli nel sistema telematico di gestione della procedura, di cui l’amministrazione non risulta avere tenuto conto, conducono a ritenere sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, comprese, quindi, quelle della fase cautelare”.

La ricorrente, dunque, non dovrà farsi carico delle spese processuali.

Il TAR del Lazio sancisce il principio del consolidamento dei candidati ammessi a frequentare con riserva il corso di laurea.
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Anche se vicenda giurisprudenziale, soprattutto dinanzi al TAR del Lazio, non può dirsi conclusa, in particolar modo per quanto riguarda l’orientamento assunto in altri contenziosi dalla Sez. III°, titolare della materia, tuttavia, la Sentenza pervenuta dalla III° Sezione cd “stralcio”, presieduta nell’occasione dall’autorevole Presidente della Sez. III bis, non può non essere considerata.

Infatti, il TAR del Lazio si pronuncia con Sentenza n. 11262/2020 con innovativi principi sulla nota vicenda del consolidamento per una studentessa ammessa illo tempore con Ordinanza Cautelare. Il Collegio della Sez. III Bis, in modo illuminante, si pone il problema dei poteri conformativi del Giudice Amministrativo e dell’esigenza di possibili conseguenze incongrue o asistematiche; per il G.A. bisogna chiarire gli effetti della Sentenza quando sussiste una obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare.

Il Collegio del TAR Lazio afferma con chiarezza come non rileva il testo dell’art. 4 comma 2-bis del D.L. 30 giugno 2005 n. 115 (convertito con legge 2005 n. 168); secondo i Giudici del TAR ciò non rileva in quanto il dettato normativo è riferito ad una abilitazione professionale e al superamento di prove d’esame scritte e orali e non ad un test d’ingresso.

Tuttavia vi è ugualmente una situazione di affidamento e buona fede per l’avvio del percorso di studi che, anche se non completato, merita un trattamento similare a quello dell’art. 4 bis per il conseguimento di una abilitazione professionale.

L’esigenza di certezza risulta richiamata anche dalla Corte Costituzionale nella Sentenza del 9 aprile 2008 n. 108.

Per detti motivi “Ne consegue che, nella specie, è applicabile il dettato di cui al richiamato articolo 4, comma 2-bis, del d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge, n. 168/2005. Né potrebbe essere diversamente, dal momento che l'appellato, con il superamento degli esami del primo anno, ha dimostrato di essere in grado di frequentare il corso per l'ammissione al quale aveva sostenuto il concorso, consolidando, come detto, l’effettività del titolo alla cui acquisizione erano volte le prove oggetto di controversia.”

Ancora una volta prevale la sostanza sulla forma in conformità a quanto statuito dal nostro Codice di Procedura Civile; ciò interviene in virtù di una interpretazione estensiva ispirata ai canoni di ragionevolezza e logicità, “Del resto, i giudici di questa Sezione, nella sentenza n. 889 del 17 febbraio 2010, con riguardo ad altra fattispecie relativa ad una studentessa, peraltro non destinataria di alcun provvedimento cautelare di ammissione al corso di laurea in odontoiatria, la quale aveva superato, con risultati molto apprezzabili, gli esami dei primi tre anni del corso, hanno privilegiato il predetto criterio avendo la stessa dimostrato, nella sostanza, di essere idonea alla frequenza del corso cui non era stata ammessa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2298 del 28.1.2014)”( parere n. 940/2020).”

Ne consegue, pertanto, che per il TAR del Lazio “risulta applicabile la norma di cui al richiamato art. 4, co. 2 bis, del d.l. n. 115/2005, convertito dalla legge n. 168/2005, atteso che, da un lato, non viene in rilievo una procedura selettiva di tipo comparativo, con conseguente assenza di soggetti controinteressati anche solo potenzialmente lesi dagli effetti del consolidamento della posizione della ricorrente..”

Tutti gli elementi tratteggiati costituiscono motivazioni più che consistenti per giustificare l’applicazione de facto della suddetta normativa al caso di specie.

LA PRIMA SENTENZA DI MERITO SUL PASSAGGIO AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO AL C.D.L. DI MEDICINA.
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Sull’annosa questione dell’immatricolazione ad anni successivi al corso di laurea in Medicina da parte dei soggetti laureandi o laureati in materia affine si è pronunciato positivamente, nel merito, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise.

E’ stata infatti pubblicata, in data odierna, dal TAR Molise la sentenza n. 450/2018 che ha accolto la domanda avanzata da una studentessa laureata in Biologia molecolare e cellulare (materia affine a Medicina) per l’immatricolazione ad anni successivi al C.D.L. di Medicina e Chirurgia.

Il Collegio aveva, già in fase cautelare, ritenuto fondate le censure di parte ricorrente ed aveva, pertanto, disposto il riesame della domanda di iscrizione ad anno successivo al primo. Chiare le argomentazioni riportate nell’ordinanza e fatte proprie nella fase di merito: “Rilevato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza atteso che, secondo la più recente giurisprudenza formatasi a partire da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 1 del 2015, la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea a numero chiuso è legittima solo con riferimento all'accesso al primo anno del corso di studi e non invece per quanto riguarda le richieste di trasferimento ad anni successivi al primo. In tali casi, infatti, il principio regolante l'iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi ed è sottoposto all'indefettibile limite di posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di strumenti immatricolabili per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato”(così T.A.R. Roma, (Lazio), sez. III, 23/02/2016, n. 2468; nello stesso senso TAR Milano, III, 25 maggio 2016, n. 1441; idem 18 settembre 2017, n. 1823; Cons. Stato, VI, 4 giugno 2015 n. 2746).

Ed allora, anche nella fase di merito del giudizio, il Collegio conferma in maniera decisa l’orientamento espresso in sede cautelare. Appare infatti inequivocabile la lettera della sentenza: Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la nota 22 dicembre 2017 dell'Università degli Studi del Molise.

Questa pronuncia di accoglimento nel merito costituisce una svolta decisiva con riferimento alla questione dell’immatricolazione ad anni successivi al primo per la ricorrente interessata, alla quale viene così riconosciuto il diritto ad intraprendere gli studi in Medicina, avendo dimostrato nel corso del pregresso percorso universitario in materia affine il pieno possesso di conoscenze superiori rispetto a coloro che si accingono per la prima volta a sostenere il test di ingresso

Non si può, però, circoscrivere l’importanza di detta pronuncia solo ed esclusivamente al caso di specie. Il detto provvedimento deve infatti considerarsi come una conferma delle argomentazioni avanzate dagli avv. Bonetti e Delia a tutela dei propri ricorrenti, utile anche per quei soggetti attualmente in possesso di un provvedimento cautelare e che attendonoi una pronuncia nel merito della vicenda.

 

NUOVI ACCOGLIMENTI DEL T.A.R. SULLA TEMATICA DELL'IMMATRICOLAZIONE DEI LAUREATI O LAUREANDI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO NELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA
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Il test di ingresso per la facoltà di Medicina costituisce, da sempre, un duro ostacolo, non solo per i neo diplomati che si accingono ad affrontare per la prima volta il percorso universitario ma anche per quegli studenti, laureati o laureandi in facoltà affini, che hanno già sostenuto plurimi e molteplici esami inseriti anche nel programma di Medicina e Chirurgia.

DM 496/16: irragionevole l'esclusione dal piano di assunzione dei docenti già di ruolo. Consiglio di Stato, Ord. n. 3001/2017
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Com'è noto, sebbene il Testo Unico in materia di istruzione (d.lgs. n. 297 del 1994, art. 400, comma 1) abbia previsto la cadenza triennale dei concorsi per l'assunzione nel settore scuola, quello del 2012 è stato il primo concorso dopo 13 anni di silenzio.

Dottorato e abilitazione: il TAR ordina al MIUR chiarimenti sul valore abilitante del dottorato di ricerca – Short article
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Con la recente ordinanza n. 3186/2017 il TAR del Lazio si è espresso facendo tornare di attualità il tema dell’equipollenza tra il titolo di dottore di ricerca e l’abilitazione all’insegnamento scolastico. 

SSM: il Consiglio di Stato riammette in via definitiva i medici illegittimamente decaduti
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Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata in data 16 febbraio 2017, si è definitivamente pronunciato sulla nota vicenda della decadenza dalle graduatorie del più che discusso concorso degli aspiranti specializzandi del 2014.

Annullato o ritirato in autotutela un provvedimento amministrativo, a chi spetta la giurisdizione rispetto alla domanda risarcitoria del privato?
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Il tema, attualissimo, ha richiamato l’attenzione sia della giurisprudenza civile che amministrativa.  

Melius re perpensa: esiste ancora qualcuno che ha il coraggio di cambiare idea [Short article]
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In data 16 gennaio 2015 il Collegio del T.A.R. del Lazio in plurime ordinanze si è espresso nel seguente modo: << rilevato - melius re perpensa - che poiché parte ricorrente non deduce di avere interesse all’annullamento dell’intera procedura ma, al contrario, alla mera ammissione in sovrannumero

Ad oggi ben quarantaquattromila studenti si recano all’estero a causa del “numero chiuso”. Ci siamo più volte occupati di questo tema in un nostro editoriale di apertura della rivista con particolare riferimento al caso dell’università albanese convenzionata con l’Ateneo di Tor Vergata.