Titoli esteri: nuovi percorsi di specializzazione sul sostegno per porre rimedio ai ritardi del Ministero.
Pubblicato in Istruzione

Con decreto legge n. 71 del 31 maggio 2024, G.U. n. 126, concernente “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca”, sono state introdotte alcune novità per i possessori di titoli conseguiti all’estero per l’insegnamento sul sostegno.

In particolare, con l’art. 7 è stato previsto che i docenti che, alla data del 1° giugno 2024 abbiano conseguito una qualifica professionale o un titolo di formazione all’estero, e siano in attesa di riconoscimento del titolo, oppure abbiano ancora pendente un contenzioso dinnanzi al Giudice amministrativo per la mancata tempestiva conclusione del suddetto procedimento, al fine di sanare tale situazione, possono iscriversi ai percorsi di formazione erogati dall’INDIRE.

Ciò significa che chi ha presentato da oltre quattro mesi domanda di riconoscimento dei propri titoli conseguiti all’estero o ha un ricorso pendente avverso il silenzio della P.A., potrà regolarizzare la validità del titolo partecipando a questi nuovi percorsi indetti dal Ministero; ciò a condizione che rinunci all’istanza di riconoscimento del titolo.

Il superamento dei percorsi di formazione determina il conseguimento di un titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il docente, tuttavia, si potrà iscrivere unicamente al percorso relativo ad un solo grado di istruzione.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di tale disposizione normativa, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, dovrà emanare i relativi decreti attuativi.

In poche e semplici parole, gli insegnanti, sebbene provvisti di tutti i requisiti necessari ai fini del riconoscimento dei titoli posseduto, a causa dell’inerzia della P.A., dovranno sobbarcarsi dei costi di un ulteriore percorso di formazione, con evidente aggravio della loro posizione, al fine di vedere conclusa, una volta per tutte, la vicenda.

Si auspica, comunque, che il Ministero rispetti il termine di sessanta giorni sopra menzionato per l’emanazione del decreto attuativo, in modo tale da consentire finalmente ai docenti di poter sciogliere ogni riserva, almeno per il prossimo a.a. 2025/2026. Lo studio valuterà eventuali ipotesi di contenzioso sulla base dei contenuti dei decreti attuativi.

Tale nuovo strumento messo a disposizione dal legislatore è altresì ancor più di interesse, se si considera che la questione del riconoscimento dei titoli esteri è ancora dibattuta, nonostante il noto intervento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2022. È del 5 maggio 2024, difatti, l’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Quarta ter, che, rilevando questioni interpretative non risolte tra la normativa interna e la normativa europea, ha rimesso la risoluzione delle medesimealla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero, dunque, ci potrebbero essere ancora ulteriori mutamenti nel quadro interpretativo d’insieme. La vicenda, dopo anni e anni di contenziosi, non può dirsi ancora chiusa.

Di seguito si rimette la norma di cui trattasi:

“Art. 7

 Percorsi di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita' per i possessori di  titolo  conseguito all'estero, in attesa di riconoscimento

1. In sede di prima applicazione, coloro che, alla data di  entrata in  vigore  del  presente  decreto,  hanno  conseguito,  presso  una universita' estera legalmente accreditata  nel  Paese  di  origine  o altro  organismo  abilitato   all'interno   dello   stesso,   secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale  acquisita  in  maniera   prevalente   sul   territorio dell'Unione europea, una  qualifica  professionale  o  un  titolo  di formazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  c),  del  decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ammissibile in base  ai  criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 3, e hanno  pendente,  oltre  i termini di legge, il procedimento di  riconoscimento  del  titolo  di formazione ovvero hanno in essere un contenzioso  amministrativo  per mancata conclusione, entro  i  termini  di  legge,  del  procedimento possono iscriversi ai percorsi di  formazione,  riferiti  a  un  solo grado di istruzione, attivati dall'INDIRE e definiti dal  decreto  di cui  al  comma  3,  se,  contestualmente  all'iscrizione,  presentano rinuncia ad ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.

2. Con il superamento dei percorsi di formazione attivati ai sensi del presente articolo si consegue un solo titolo di  specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni  con  disabilita', relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto.

3. Con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di concerto  con  il  Ministro  dell' universita'  e  della  ricerca,  da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del presente decreto, sono  definiti  i  criteri  di  ammissibilita'  dei titoli di cui al comma 1 e i corrispondenti  requisiti  di  qualita', nonche' i  contenuti  formativi  dei  percorsi  di  cui  al  presente articolo, riferiti ai diversi gradi di  istruzione  e  alle  distinte tipologie dei medesimi titoli. Con il  decreto  di  cui  al  presente comma sono definiti le modalita' di attivazione dei percorsi  di  cui al  comma  1,  i  costi  massimi,  le  modalita'  e  i   termini   di presentazione delle domande di  partecipazione,  l'esame  finale  dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice  dell'esame finale, alla quale partecipa un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale scelto fra i  dirigenti  tecnici,  scolastici  o amministrativi nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono a carico dei partecipanti.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.” 

 

Bocciatura illegittima: accolto il ricorso dell’Avvocato Bonetti. Ammesso il risarcimento del danno in sede di giurisdizione ordinaria.
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Nell’anno 2011, alla famiglia di una nostra cliente veniva comunicato il provvedimento di mancata ammissione alla classe successiva a causa di un errato computo sulle assenze.

Infatti, a seguito di apposita richiesta di chiarimenti da parte della famiglia, il Dirigente Scolastico si rendeva conto dell’errore e decideva, di conseguenza, di agire autonomamente, senza coinvolgere il Consiglio di Classe, assegnando due crediti formativi all’alunna.

Il D.S. adottava tale provvedimento pur non essendone legittimato, in quanto tale decisione spetta(va) al Consiglio di Classe.

Avverso tale abuso perpetrato dal Dirigente, la famiglia della alunna decideva di incardinare ricorso per il risarcimento del danno presso il Tribunale di Roma, adducendo, tra gli altri, anche la responsabilità a titolo di culpa in vigilando.

Il Giudice di prime cure, analizzando la questione, erroneamente rilevava il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo. Avverso tale sentenza, lo Studio Legale presentava appello prospettando una tesi poi accolta dalla Corte di Appello di Roma.

Difatti, il Collegio, assecondando le censure mosse dal Legale, riteneva che il caso di specie dovesse essere rubricato all’istituto del “risarcimento del danno ingiusto derivante dalla responsabilità diretta di una persona fisica”, anche se pubblico funzionario della pubblica amministrazione, in quanto “non rileva il ruolo e l’incarico svolto né viene impugnato un provvedimento caratterizzato dall’esercizio di un potere pubblico autoritativo, condizione per affidare la controversia al giudice amministrativo”.

Il Giudice chiosava sottolineando l’illegittimo comportamento del Dirigente Scolastico che dapprima notificava un provvedimento di mancata ammissione basato su un palese errore di calcolo, salvo poi decidere di adottare un provvedimento di rettifica contra legem senza coinvolgere necessariamente il Consiglio di Classe, (e) con ciò ponendo in essere una sequenza di azioni che … sono frutto di un errore nella qualità di responsabile legale dell’istituto scolastico”.

La Corte di Appello, nel valutare preliminarmente la responsabilità del Dirigente, riconosceva la giurisdizione del Giudice Ordinario avocando a sé l’onere decisorio sulla questione. Per tale motivo, statuiva per la riammissione della controversia presso il Tribunale di Roma.

Commenta l’Avvocato Bonetti: “trattavasi di una questione altamente complessa che si stagliava del districato mondo della giurisdizione. Per analizzare la questione nel suo complesso, si è reso necessario reperire la Giurisprudenza più risalente che, dal 2006 ad oggi, ha statuito sul punto. Al termine della predetta analisi, siamo riusciti ad elaborare una tesi esaustiva sul punto che è stata completamente accolta dai Giudici della Corte di Appello.

Ora, non resta che riassumere la controversia presso il Tribunale di Roma per far valere i diritti del nostro cliente che già, parzialmente, sono stati riconosciuto dalla sentenza della Corte di Appello”.

La controversia, infatti, dovrà essere riassunta dinanzi al Tribunale capitolino, presso il quale verranno ripresentate tutte le censure a sostegno dell’ingiustizia del danno subito dall’alunna.

 

IL T.A.R. LAZIO SI PRONUNCIA SULLA QUESTIONE DELLA DECADENZA UNIVERSITARIA.
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Il T.A.R. Lazio  si è pronunciato, accogliendo l’azione patrocinata dal nostro studio, sulla questione della decadenza dalla carriera universitaria di uno studente consentendogli la prosecuzione del proprio percorso accademico.

L’Ateneo in questione, in maniera del tutto errata, prevedeva difatti che lo studente fosse incorso nella  decadenza  dalla qualità di studente ai sensi dell’art. 149 del T.U. 1933/1592, dall’anno accademico 2014/15, poiché  tra il sostenimento di due esami di profitto intercorrevano più di otto  anni.

Tuttavia, con pronuncia del T.A.R. Lazio, il ricorrente  ha visto riconosciuto il diritto alla prosecuzione della propria carriera universitaria.

Nel caso di specie l’Università, dapprima,  permetteva allo studente di prenotare e sostenere  regolarmente gli esami universitari, nonché partecipare attivamente al proprio corso di laurea e successivamente gli comunicava l’intervenuta decadenza, violando di fatto il principio del legittimo affidamento.

Trattasi di una importante pronuncia volta a consentire agli studenti la possibilità di non interrompere il proprio percorso accademico.

 

Tutela dei lavoratori precari della scuola: la Corte di Giustizia riapre il fronte di una battaglia mai sopita
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Dopo mesi di attesa la Corte di Giustizia Europea si è finalmente pronunciata sull’annosa questione del precariato scolastico ribaltando con decisione l’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Escluso dalla partecipazione al concorso perché troppo giovane
Pubblicato in Istruzione

Una recente ordinanza del Consiglio di Stato ha accolto un’istanza cautelare immettendo in ruolo con riserva l’appellante ricorrente. Trattasi del c.d. Concorsone della Scuola tuttavia nel caso di specie attinente alla provincia autonoma di Bolzano e con bando autonomo, ma che ricalcava nella forma e nella sostanza quello nazionale e che disponeva il reclutamento del personale nelle scuole.

INVALSI, IL PROBLEMA DELLA “VALUTAZIONE DEI VALUTATORI”
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L’INVALSI è l’istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, che da sempre effettua le verifiche sulle conoscenze degli studenti, predispone i testi delle nuove prove scritte a carattere nazionale per l’esame di Stato degli studenti e comunque, come predetto, è nota alle cronache per i suoi test che valutano i vari livelli di apprendimento in tutta l’istruzione italiana. Ma chi si occupa di valutare i valutatori?

UNA VIOLAZIONE DELLA L. 54 DEL 2006 MASCHERATA FRA LE PIEGHE DEL NUOVO DDL SULLA FILIAZIONE
Pubblicato in Altri diritti

Il Decreto Legislativo sulla Filiazione del 28 dicembre2013, n. 154 sembra aver tradito lo spirito della L. 54/2006 e tutto il lavoro del Legislatore dei tempi, votato all’unanimità dal Parlamento e considerato una conquista di civiltà.

Il nostro percorso con Lavocedeldiritto ha inizio con il noto “articolo di fondo” che accompagna, in modo particolare nel suo esordio, ogni prodotto editoriale di tal genere. In questo spazio gli editori generalmente si dedicano a comunicare la linea di pensiero della testata giornalistica; il mio auspicio è che possa fornire una vera e propria chiave di lettura per le tematiche che costituiranno oggetto della vostra attenzione in queste pagine.

Questa rivista, che si compone di tre macro-aree - nello specifico i settori del mondo del lavoro, dell’istruzione e di tutti gli “altri diritti” - concerne argomenti attuali e discussi nella realtà quotidiana, quali l’accesso alle Università italiane, e persegue il prevalente intento di opporsi a chi viola diritti fondamentali, elevando a linea-guida la devozione per il valore delle libertà individuali, fondamentali in uno Stato di diritto.

IN PRESENZA DI POSTI LIBERI, ANCHE SE NON SI SUPERA LA SOGLIA MINIMA DI INGRESSO, SI PUO’ ENTRARE
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Secondo una brillante pronuncia del Tar Lazio del 14/11/2013 resa dalla III Sezione, presieduta dal Dott. Franco Bianchi, avente come estensore il Consigliere Dott. Ivo Correale,