e privo di coordinamento tanto con le disposizioni proprie del processo amministrativo che con le normative riguardanti l’Amministrazione Digitale (c.d. CAD), le varie norme di legge riguardanti le firme elettroniche e le notifiche digitali, nonché il codice della privacy, al punto che da più parti si auspica l’adozione di un Testo Unico, per raggiungere le tanto desiderate snellezza, concentrazione, effettività e razionalizzazione del processo amministrativo, al fine di garantire la tutela del cittadino. Infatti, all’interno del codice del processo amministrativo è presente soltanto un cenno all’art 52 cpa, relativo alle notificazioni, e all’art. 136 cpa, sulle comunicazioni e depositi, ed infine nelle norme di attuazione all’ art. 3, sulle registrazioni in forma automatizzata, e art. 13 dedicato espressamente, come il relativo titolo, al processo amministrativo telematico, norma nella quale si fa espresso rinvio ai poteri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’adozione delle norme di regolazione dello stesso, da cui è nato l’ultimo d.P.C.M.. Gli utenti, gli avvocati, sono restati fuori dal processo decisionale: certo, la prassi vuole che i Consigli diano il loro contributo con incontri, osservazioni e proposte, ma soltanto in una logica di leale confronto tra le parti interessate alla tematica, senza alcun coinvolgimento nella fase ascendente di adozione delle norme. L’art. 13 del Codice non prevede alcuna forma di coinvolgimento istituzionale delle rappresentanze degli avvocati.
Un primo profilo di criticità riguarda il metodo con cui si è operato, una criticità di sistema. Un amministrativista non può esimersi dal sottolineare i pericoli che si celano dietro i poteri di regolazione cd. tecnici, privi di criteri puntuali, quanto meno sotto il profilo procedimentale, come, pure, e forse ancor più, di un generico ed amplissimo potere di direttiva e gestione operativa del sistema informatico, che si assuma erroneamente libero di forme e svincolato dalle garanzie procedimentali della legge 241/90.
Un secondo profilo di criticità, riguarda il ruolo dell’avvocato. L’errore che noi avvocati non possiamo permetterci di commettere, affrontando le tematiche dei processi digitali, è pensare che si tratti di meri aspetti operativi e, questioni di segreteria: pensare cioè che si tratterebbe semplicisticamente di “mandare” gli atti con un sistema di posta elettronica, invece del tradizionale deposito cartaceo. Tutti sappiamo che il confezionamento dell’atto ed il perfezionamento delle attività di notificazione e deposito, proprie del personale e dei collaboratori, è sempre stato un prezioso e fondamentale apporto di uno studio professionale, pertanto, ognuno di noi è incappato almeno in qualche tardività o inesattezza nella titolazione della istanza, ma è altrettanto vero che il tutto è perfettamente disciplinato dalla legge, e gli interventi necessari per risolvere problemi insorti nella fase stessa, vengono risolti con la buona collaborazione tra avvocati e cancellerie. Purtuttavia, con questo nuovo sistema, tale metodologia di risoluzione dei piccoli errori meramente formali, non sarebbe più possibile, in quanto software ed algoritmi predeterminati decreterebbero automaticamente se l’adempimento sia andato, o meno, a buon fine. E’ per questo che la presenza degli avvocati in questa fase risulta determinante. La giurisprudenza siamo noi, noi portiamo i casi e le prospettazioni al giudice (ricorriamo al giudice) che, in un processo quale quello amministrativo, interviene su procedimenti che regolano interessi, la cui rilevanza spesso trascende anche le parti in causa (noi non citiamo in giudizio). A cominciare dalla scrittura dei software, gli avvocati debbono esser coinvolti: l’informatica è uno strumento, i contenuto sono i nostri; sono gli informatici a piegarsi alle nostre esigenze, non noi alle loro.
Al momento, però, un primo risultato a loro favore l’abbiamo: la riduzione dei testi dei nostri atti, secondo un principio presente nel nostro codice quello della sinteticità. Ebbene, i più attenti hanno sicuramente rilevato che si è equivocato sul concetto di sinteticità, che non vuol dire “righe in meno”, ovvero un contingente di righe!!! E non significa neppure “copia – taglia- incolla” che, secondo Beppe Severgnini, andrebbero aboliti in quanto odiosi Forse, dopo aver eliminato le forme tradizionali cartacee, che ricordano poeticamente le Pandette, arriveremo al neo-formalismo del processo telematico, che non può esser inteso solo come sistema gestionale di flussi di informazioni tra i soggetti coinvolti, l’avvocato deve, al contrario, capire il processo informatico per esser messo nelle condizioni di poterlo riempire di contenuti, altrimenti, il rigido regime delle decadenze delle nullità delle inammissibilità rischierebbe di compromettere gli interessi del cittadino, cliente, che si affida al professionista.