LA LIEVE ENTITÀ DEI FATTI NELLE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI, ALLA LUCE DEL NUOVO ART. 2621-BIS C.C.
Recita l’art. 2621-bis c.c.: “Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
LE SEZIONI UNITE DICONO “NO” ALL’EQUIPARAZIONE TRA MERA OFFERTA DI DENARO E CONTEGNO ALL’INDUZIONE
Le Sezioni Unite penali, chiamate a porre rimedio ad una insidiosa deriva interpretativa, con la sentenza del 14 aprile 2014 n. 16207 sono intervenute a ripristinare i confini delle ben diverse fattispecie descritte dai commi primo e secondo del delitto di “prostituzione minorile” di cui all’art. 600-bis del codice penale.