INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO: CINQUE SENTENZE DELLO STUDIO BONETTI DELIA TRA I PROVVEDIMENTI PIU’ IMPORTANTI DEL TAR LAZIO.
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Si è svolta pochi giorni fa l’inaugurazione del nuovo anno Giudiziario del Tribunale Amministrativo per il Lazio e, nella rassegna di giurisprudenza selezionata per la celebrazione, posso rinvenirsi ben 5 sentenze relative a contenziosi patrocinati dallo Studio Legale Michele Bonetti e Santi Delia.

Le tematiche affrontate sono varie. Tra queste vi è l’annullamento dell’atto di aggiudicazione di una gara d’appalto indetta da Poste Italiane S.P.A. (sentenza n. 08511/2018) Quest’ultima aveva appaltato la fornitura di materiale di arredo ad una società che al momento della domanda di partecipazione non era in possesso della certificazione EN ISO 14000:2004.

Si trattava di un appalto di euro 9.758.146,00 che Poste Italiane aveva aggiudicato ritenendo equivalente alla Certificazione la relazione di un professionista privato. Ad avviso del Collegio, la relazione di un perito chimico incaricato dalla stessa aggiudicataria non è riconducibile alla categoria delle prove equivalenti di cui all’art. 87 commi 1 e 2, del d.lgs n. 50 del 2016  per due motivi: da un lato l’art 87 fa espresso riferimento all’attestazione effettuata da parte di “organismi indipendenti”, mentre la relazione prodotta era stata effettuata da un privato; dall’altro detta dichiarazione si limitava  in modo generico a riconoscere che le misure di gestione ambientale poste in essere dall’aggiudicataria erano conformi agli standard ISO 14001 sicché non integrava una prova concreta dell’adozione di misure conformi agli standard. L’aggiudicataria aveva tardivamente acquisito la certificazione ISO 1400, ammettendo implicitamente di non esserne in possesso al momento della partecipazione alla gara. Il Collegio ha accolto il ricorso degli avv.ti Bonetti e Delia, proposto a favore della seconda classificata, annullando l’atto d’aggiudicazione impugnato, con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente, la ditta aggiudicatarie e la resistente Poste Italiane S.p.a.

Lo studio Bonetti Delia, inoltre, è sempre stato in prima linea, al fianco di centinaia di giovani aspiranti medici delusi da test di ammissione che non tengono conto delle capacità attitudinali e della vocazione dei ragazzi ad intraprendere la professione medica. 

Sul tema delle ammissioni ai corsi di laurea in Medicina, il T.A.R. ha segnalato la sentenza n. 8263/2018 con la quale è stato definitivamente annullato il Decreto Ministeriale che gestisce il concorso nella parte in cui negava la redistribuzione dei posti extracomunitari rimasti vacantiGrazie a tale decisione oltre 500 studenti nei corsi di Medicina, Odontoiatria, Veterinaria e Architettura sono stati ammessi.

Sempre a favore degli studenti che chiedono accesso all’Università, il T.A.R. ha segnalato la sentenza n. 9832/2018, con la quale è stata accolta la domanda di riesame di un ricorrente che chiedeva l’immatricolazione ad anni successivi al primo, senza aver superato il test di ammissioneLo studente, infatti, chiedeva di immatricolarsi ad anno successivo al primo nella facoltà di Medicina e Chirurgia, senza dover svolgere i quiz di ammissione potendo occupare i posti vacanti residui e avendo già sostenuto gli esami di profitto necessari per accedere al secondo anno, dunque in possesso di crediti utili. Ciononostante si vedeva negata non solo l’immatricolazione ma anche la mera valutazione della carriera. Il Tar Lazio, in accoglimento del riccorso avanzato dallo studio legale Bonetti e Dlia, ha affermato che “non c’è ragione di lasciare posti scoperti, non solo per il legittimo soddisfacimento di interessi costituzionalmente tutelati, ma anche nell’interesse pubblico ad un livello qualitativo e quantitativo di personale sanitario, in grado di soddisfare le esigenze della popolazione “[…] “in linea di principio, la limitazione dell’accesso agli studi universitari non è incompatibile con l’art. 2 del Protocollo n. 1, tenendo presenti le risorse disponibili e il fine di ottenere alti livelli di professionalità…..Pertanto, l’applicazione del numero chiuso non può violare la citata norma se è ragionevole e nell’interesse generale della società. La materia ricade nell’ampio margine di apprezzamento dello Stato[…]  

Sul tema delle ammissioni ai corsi di specializzazione post lauream in Medicina, il T.A.R. ha segnalato la sentenza n. 9513/2018. Dopo oltre 10 anni di vigenza del D.M. del 21 aprile 2006, il T.A.R. accogliendo le prospettazioni del noto studio, ha annullato il bando del corso di formazione in medicina generale e disposto l’immediata ammissione al corso di parte ricorrente chiarendo che “[…] va annullato l’art. 2, comma 2 del Decreto del Ministero della Salute nella parte in cui prevede che a parità di punteggio tra candidati “si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea” e l’art. 10 del Bando di concorso regionale contenente la medesima previsione e va disposto l’inserimento del ricorrente in soprannumero nel Corso di formazione in Medicina Generale per il triennio 2017/2020 presso la Regione Sicilia”.

A seguito di tale annullamento il Ministero ha poi cambiato il bando di accesso imponendone la revisione a tutte le regioni.

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Da docenti precari a dirigenti scolastici: per il Tar il servizio prestato da precario o post-ruolo va considerato allo stesso modo alla luce del principio comunitario di non discriminazione
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Dopo anni di supplenze due meritevoli insegnanti potranno sedere sulla poltrona di dirigente scolastico. E’ quanto avvenuto grazie ad una sentenza del Tribunale Amministrativo laziale che prende atto di altre pronunce della Corte di Giustizia europea e disapplica la normativa nazionale consentendo ai candidati, all'inizio esclusi, che hanno superato tutta la procedura concorsuale, di diventare a tutti gli effetti dirigenti scolastici.

Vizio dell’anonimato: il peccato originario
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Correva l’anno 2007 ed in un test, molto similare a quello attuale, venivano adottate modalità di svolgimento della prova non sufficienti a garantire l’anonimato.

Nel test del 2007, pregno di brogli e procedimenti penali riuniti dalla Procura di Roma per le varie sedi universitarie della Repubblica, il problema nasceva dalla presenza all’interno della scheda anagrafica, oltre al nome e cognome del candidato, di un codice alfanumerico posto immediatamente sotto il codice a barre.

L’alto Commissario per l’Anticorruzione propose così l’eliminazione di detto codice: levando quella semplice riga dal test l’anonimato non sarebbe più stato leso. Come del resto accade in quasi tutti gli altri concorsi pubblici le cui prove preselettive iniziano col test.

Il codice a barre, infatti, rimane comunque leggibile, nel senso che dalla lettura ottica si evince proprio il codice segreto; basta un qualsiasi smartphone dotato di un’applicazione gratuita scaricabile da Google per leggere tali codici; proprio come accade quando si fa la spesa in un supermercato: su ogni prodotto vi è un codice a barre senza un “numero segreto”.

Usucapione ed Azienda: un binomio oggi possibile. Aspetti teorici e profili operativi
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Cassazione Civile, Sezioni Unite 5 marzo 2014 n. 5087 (Presidente L. A. Rovelli, Relatore A. Ceccherini). Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite riconoscono all’azienda i requisiti di forma e sostanza che ne legittimano a pieno titolo l’acquisto per usucapione.