IL CONSIGLIO DI STATO STATUISCE NUOVAMENTE LA ILLEGITTIMITA’ DEL CODICE ALFANUMERICO.
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"Il numero che è stato anche consegnato ad ogni candidato al termine della prova. Sicchè si può affermare che dalle singole prove era possibile senza particolare difficoltà risalire al nome del candidato, che l’aveva elaborate".

Così si è espresso il Consiglio di Stato in sede Consultiva qualche giorno addietro. L’organo superiore della Giustizia Amministrativa ha confermato quanto precedentemente statuito dal Consiglio di Stato, dal TAR Cagliari e dal TAR Molise nelle nostre sentenze sulla violazione dell’anonimato: "La presenza di un codice a barre (con l’indicazione sottostante del numero di codice), riportato sia sulla scheda anagrafica di ciascun concorrente, sia sui modelli di questionario a ciascun concorrente consegnati, renda in astratto possibile l’identificabilità dell’autore della prova, anche dopo la conclusione della prova medesima, persino nel momento successivo delle operazioni di esame e valutazione dei questionari.